Entrato in vigore il 21 agosto 2013, il D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) convertito con l. n. 98/2013 si segnala anche per alcune novità in tema di tutela al credito.
In particolare, vi è una previsione di carattere generale per assicurare celerità di tempi per le opposizioni al decreto ingiuntivo nonché immediatezza della esecuzione provvisoria, anche in pendenza di opposizione.
L’articolo 78 del D.L. n. 69/2013 prevede una modifica sia dell’articolo 645 che dell’articolo 648 del codice di procedura civile. Nel primo caso viene aggiunto un periodo al secondo comma che prevede per l’anticipazione di cui all’art. 163-bis, terzo comma la fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Al riguardo, si ricorda che la disposizione richiamata contenuta nell’art. 163-bis del codice di rito prevede che qualora il termine assegnato dall’attore, con la notifica della citazione, ecceda il minimo di 90 giorni, il convenuto costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l’udienza per la comparizione delle parti venga fissata con congruo anticipo rispetto a quello indicata dall’attore.
Con la modifica operata dal Decreto del fare l’anticipazione viene disposta con la fissazione dell’udienza a non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Quanto alla seconda modifica operata sul primo comma dell’art. 648 c.p.c. viene stabilito che la decisione sulla provvisoria esecuzione avvenga in prima udienza.
Si tratta di due strumenti, come è stato già osservato, diretti ad incidere limitatamente sulla materia, ma che potrebbero in ogni caso ridurre i casi di opposizione a decreto ingiuntivo chiaramente infondate o con finalità dilatorie.
Interessante appare l’intervento relativo all’art. 648 c.p.c., in quanto il giudice è chiamato già alla prima udienza a valutare quelle ipotesi in cui concedere l’esecuzione provvisoria, consentendo l’esecuzione forzata, anche in pendenza del giudizio di opposizione.
Le modifiche apportate dal Decreto del fare trovano applicazione per i decreti ingiuntivi notificati successivamente all’entrata in vigore.
(Altalex, 23 agosto 2013. Articolo di Alessandro Ferretti)
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui