Con la conversione in legge del Decreto Salva
Casa, si cristallizzano definitivamente le modifiche
apportate dal D.L. n. 69/2024 al d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), che tra le altre,
comprendono numerose novità in tema di tolleranze
costruttive.
Tolleranze costruttive: come cambia il Testo Unico
Edilizia
Il Decreto-Legge del 29 maggio 2024 ha
introdotto all’art. 34-bis i commi 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis,
3-ter, che adesso vengono tutti confermati nella legge di
conversione, con alcune modifiche e integrazioni.
Vediamole punto per punto.
Nuovo limite di tolleranza per immobili sotto i 60 mq
Si confermano al comma 1-bis i limiti di
tolleranza costruttivi stabiliti dal D.L. n. 69/2024, con
l’aggiunzione della lettera d-bis), secondo cui,
per interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, non costituisce
violazione edilizia il mancato rispetto dell’altezza, dei
distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro
parametro se contenuto entro il limite del
6% delle misure previste nel titolo abilitativo per
le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60
metri quadrati.
Modificato anche il comma 1-ter, con
l’aggiunzione al testo originario del periodo “Gli scostamenti
di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche
per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di
distanze e di requisiti igienico-sanitari”.
Attestazione su interventi in zona sismica
Identico invece al testo del D.L. n. 69/2024 il comma 2-bis,
mentre vengono modificati il 3-bis e il 3-ter.
In particolare, il comma 3-bis adesso specifica
che l’attestazione del tecnico sugli interventi
eseguiti su unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui
all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, fa
riferimento alle NTC vigenti al momento della realizzazione
dell’intervento, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 36-bis, comma 2 per il rilascio del permesso di
costruire.
Limitazione delle responsabilità dei tecnici
Viene invece stralciata buona parte del comma 3-ter, che adesso
dispone soltanto che l’applicazione delle disposizioni contenute
nell’articolo non può comportare limitazione dei diritti dei
terzi.
Vengono così eliminate le responsabilità a carico
dei tecnici professionisti:
sulla verifica della sussistenza di possibili limitazioni dei
diritti dei terzi e sul dover provvedere alle attività necessarie
per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i
relativi titoli
sull’applicazione di sanzioni penali in caso di dichiarazione
falsa o mendace, comprese quelle previste dal capo VI del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. n. 445/2000. Ne
consegue anche lo stralcio dell’ultimo periodo secondo cui “la
formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta
esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la
redazione della dichiarazione di cui al comma 3”.
Tolleranze costruttive: quadro delle modifiche
Qui di seguito una tabella di comparazione sull’art. 34-bis che
comprende il testo originario, il testo modificato dal D.L. n.
69/2024 e quello approvato, con modificazioni e integrazioni, dalla
legge di conversione.
Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
Art. 34-bis (Tolleranze costruttive)
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle
singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore
ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa
tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore
ai 100 metri quadrati.
1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il
mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della
superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità
immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro
i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile
superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e
i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e
i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo
per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100
metri quadrati;
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo
abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore
ai 60 metri quadrati.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui
al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con
il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione
dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile
o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.
1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al
comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il
titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento,
al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità
immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti
di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche
per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di
distanze e di requisiti igienico-sanitari.
2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio
2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel
rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore
dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi
architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri
esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne,
la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di
manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere
e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle
opere.
Identico
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel
corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni
edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella
modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni
edilizie ((ovvero con apposita dichiarazione)) asseverata allegata
agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.
3. Le tolleranze esecutive di cui al presente
articolo realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal
tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo
degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze,
comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita
dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto
trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione,
di diritti reali.
Identico
3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone
sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa
sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il
tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente
articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo
IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla
documentazione tecnica sull’intervento predisposta sulla base del
contenuto minimo richiesto dall’articolo 93, comma 3, è trasmessa
allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione
dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui
all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo
previsto dalle regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per
le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo
articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di
cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o
l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento
rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso
di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso
del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza
di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
esito negativo dei controlli stessi.
3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di
cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità
all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, il tecnico
attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo
rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della
parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della
realizzazione dell’intervento, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull’intervento
predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall’articolo
93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione
dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le
disposizioni di cui all’articolo 94, ovvero per l’esercizio delle
modalità di controllo previste dalle regioni ai
sensi dell’articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo
articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di
cui al comma 3 l’autorizzazione di cui all’articolo 94, comma 2, o
l’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento
rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso
di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o
privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso
del ter- mine del procedimento per i controlli regionali in assenza
di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di
esito negativo dei controlli stessi.
3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei
terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività
necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove
necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste
dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la
concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria
per la redazione della dichiarazione di cui al comma
3.
3-ter. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili
limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività
necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove
necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o
mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste
dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la
concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria
per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3.
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