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Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio d’appello, pronuncia nel merito previa statuizione sulla competenza e regime impugnatorio della decisione solo sulla competenza; (ii) mancata interruzione del processo e conseguenze processuali; (iii) giudizio d’appello, riforma totale o parziale della impugnata e rideterminazione officiosa dell’onere delle spese processuali; (iv) decreto ingiuntivo, notificazione dopo il decorso del termine di efficacia e regime di tutela del debitore opponente; (v) sequestro conservativo su crediti e regime impugnatorio dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione; (vi) opposizione a decreto ingiuntivo e regime applicabile in caso di dedotto difetto o vizio della procura rilasciata dal creditore opposto; (vii) fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione e rito applicabile alla relativa controversia; (viii) liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e composizione del tribunale; (ix) sentenze costitutive, statuizioni condannatorie ed esecuzione provvisoria; (x) sentenza e vizio di nullità per motivazione meramente apparente.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONICassazione n. 26995/2021
Nel dichiarare inammissibile il ricorso, l’ordinanza riafferma che quando la sentenza d’appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi – ritenuta sussistente quest’ultima – decida il merito del gravame, la parte, la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest’ultimo.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO Cassazione n. 26996/2021
La pronuncia, enunciando espressamente il principio di diritto, specifica che la mancata interruzione di un processo che si sarebbe dovuto interrompere, non comporta l’estinzione del giudizio, bensì una nullità processuale, deducibile come motivo di gravame.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 27056/2021
La decisione consolida il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 27062/2021
La sentenza, prestando adesione ad un risalente arresto, dà continuità al relativo principio secondo il quale l’inosservanza da parte del creditore del termine stabilito dall’art. 644 c.p.c., può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell’opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l’esclusione di quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 27073/2021
Enunciando espressamente i principi di diritto, la decisione individua e specifica i mezzi di impugnazione esperibili avverso l’ordinanza adottata dal giudice dell’esecuzione all’esito del procedimento di attuazione del sequestro conservativo su crediti, anche con riferimento alla pignorabilità/sequestrabilità di questi ultimi; al fine di individuare il rimedio esperibile, decisiva si rivela la natura del provvedimento emesso dallo stesso giudice dell’esecuzione, dovendosi accertare se quest’ultimo abbia semplicemente sospeso o, al contrario, definito il procedimento innanzi a lui pendente.

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 27154/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la decisione affronta e definisce la questione della validità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, ai fini della decorrenza dei termini per l’opposizione da parte della società ingiunta, ove la notificazione medesima sia stata effettuata, a mezzo P.E.C. ai sensi ex lege n. 53/1994 su istanza del difensore della società creditrice, con allegazione di una procura alle liti priva di sottoscrizione della parte.

PROCEDIMENTI SPECIALI Cassazione n. 27297/2021
L’ordinanza dà continuità al principio secondo cui la controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l’accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l’attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale.

DIFENSORI Cassazione n. 27395/2021
La pronuncia riafferma che nella controversia avente ad oggetto la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato è nullo il provvedimento emesso dal tribunale in composizione monocratica invece che collegiale.

SENTENZACassazione n. 27416/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la decisione, riproponendo nuovamente la questione relativa all’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, si sofferma in particolare sul regime applicabile alla statuizione di rilascio dell’immobile in favore dell’originario proprietario-venditore contenute nella sentenza dichiarativa di nullità del relativo contratto traslativo non ancora passata in giudicato).

IMPUGNAZIONICassazione n. 27417/2021
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, la decisione ribadisce che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Sentenza d’appello – Pronuncia nel merito previa statuizione sulla competenza – Impugnazione – Mezzo esperibile – Regolamento facoltativo di competenza – Necessità. (Cpc, articoli 43, 47 e 323)
Quando la sentenza d’appello statuisca in via preliminare sulla competenza, e quindi – ritenuta sussistente quest’ultima – decida il merito del gravame, la parte la quale intenda impugnare la decisione solo sulla competenza e non anche sul merito, deve proporre il regolamento facoltativo di competenza, con le forme previste per quest’ultimo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una banca ed i ricorrenti per la declaratoria di inefficacia di un atto di donazione immobiliare ex art. 2901 cod. civ., il giudice di legittimità, rilevato che con tutti e tre i motivi di ricorso i ricorrenti avevano inteso censurare unicamente il capo di sentenza con cui la corte territoriale aveva rigettato l’eccezione di incompetenza “ratione loci”, ha dichiarato inammissibile il ricorso a motivo della sua tardiva proposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 settembre 2007, n. 19271; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 novembre 1987, n. 8830; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 maggio 1984, n. 3238; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 giugno 1976, n. 3238).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 ottobre 2021, n. 26995 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Interruzione del processo – Causa interruttiva – Mancata interruzione del processo – Conseguenze – Estinzione del giudizio – Esclusione – Nullità processuale deducibile quale motivo di gravame – Configurabilità. (Cpc, articoli 161, 299, 300, 307 e 354)
La mancata interruzione del processo, pur a fronte dell’avverarsi di una causa interruttiva, non comporta l’estinzione del giudizio, ma una nullità processuale da far valere come motivo di gravame (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta “ratione temporis” all’applicazione dell’art. 307 cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche poi introdotte dalla legge n. 69 del 2009, la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la decisione gravata, con la quale la corte territoriale, accogliendo il gravame, aveva dichiarato estinto “…il giudizio di primo grado…”, ha altresì precisato, anche al fine di prevenire un ulteriore contenzioso, il principio secondo cui la mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l’applicazione, in sede di gravame, dell’art. 354 cod. proc. civ., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 26 aprile 2021, n. 10912; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 febbraio 2016, n. 3546; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 settembre 2015, n. 19267).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 ottobre 2021, n. 26996 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Spese processuali – Impugnazioni – Giudizio di appello – Rideterminazione officiosa dell’onere delle spese processuali – Ammissibilità – Condizioni. (Cpc, articoli 91, 92 e 336)
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuto che nella circostanza il giudice distrettuale non avesse fatto corretta applicazione dell’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condannando parte intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del primo e secondo grado di giudizio, liquidandone i rispettivi importi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9064; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° giugno 2016, n. 11423; Cassazione, sezione civile L, sentenza 30 agosto 2010, n. 18837).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27056 – Presidente Amendola – Relatore Scrima

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Decreto ingiuntivo – Notificazione dopo il decorso del termine di efficacia – Opposizione – Esclusiva deduzione da parte del debitore opponente della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. – Conseguenze. (Cpc, articoli 91, 92, 633, 644 e 645)
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall’art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all’inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l’ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l’inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un’eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l’inosservanza da parte del creditore del termine di cui all’art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell’opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l’esclusione di quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace (Nel caso di specie, relativo all’impugnazione di una sentenza del tribunale che, in riforma della decisione del giudice di pace, aveva accolto l’appello, rigettato l’opposizione tardiva e condannato la società ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso in applicazione dell’enunciato principio e decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute le spese della fase monitoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 marzo 1995, n. 3783).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27062 – Presidente Amendola – Relatore Valle

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizioni – Procedimenti cautelari – Sequestro conservativo presso terzi – Ordinanza del giudice dell’esecuzione –– Impugnazione – Mezzi esperibili – Individuazione – Natura del provvedimento – Rilevanza. (Cpc, articoli 289, 323, 339, 615, 617 e 624)
Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione, in sede di attuazione di un sequestro conservativo presso terzi, dichiari attuato il sequestro nei limiti della ritenuta pignorabilità/sequestrabilità dei crediti dichiarati dal terzo, l’ordinanza da questi adottata, in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura di attuazione del provvedimento cautelare, è impugnabile esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., anche in relazione alla corretta liquidazione delle spese dello stesso procedimento di attuazione; diversamente, se adottata in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del procedimento di attuazione, che resta perciò pendente, è impugnabile con il reclamo ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ. In entrambi i casi, se (e solo se) è stata proposta dal debitore una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il procedimento di attuazione davanti a sé, deve contestualmente fissare (salvo che l’opponente stesso vi rinunzi) il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, liquidando le spese della relativa fase sommaria e, in mancanza, sarà possibile per la parte interessata chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ., ovvero procedere direttamente alla instaurazione del suddetto giudizio di merito, in tale sede proponendo anche tutte le contestazioni relative alla eventuale liquidazione delle spese relative alla fase sommaria del giudizio di opposizione. In nessun caso è, invece, proponibile appello avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, sia pure con un ampio corredo motivazionale di integrazione e correzione della decisione gravata culminato nell’enunciazione dei suddetti principi di diritto, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente, quale creditore procedente, avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato attuato il sequestro, nei limiti del quinto della somma dichiarata dovuta dal terzo, liquidando e ponendo le spese processuali a carico del debitore nella misura di due terzi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 maggio 2018, n. 10946; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 giugno 2017, n. 15605; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 maggio 2017, n. 13108; Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 marzo 2017, n. 7402; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 luglio 2016, n. 15015; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 maggio 2016, n. 8640; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 ottobre 2011, n. 22033).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27073 – Presidente Amendola – Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo – Notificazioni da effettuare ai fini della decorrenza del termine – Procura alle liti del difensore di parte creditrice – Necessità – Esclusione – Deduzione di difetto o vizio della suddetta procura agli atti del procedimento monitorio – Rimedio esperibile – Tempestiva opposizione nel termine di legge decorrente dalla notificazione del provvedimento monitorio – Idoneità esclusiva – Fondamento. (Cpc, articoli 83, 633, 643; Legge, n. 53/1994, articolo 1)
Ai sensi dell’art. 643 cod. proc. civ., ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio; la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dei casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. – il solo rimedio dell’opposizione tempestiva (Nel caso di specie, in forza degli enunciati principi, la Suprema Corte, ritenuta la notificazione eseguita a mezzo P.E.C. dal difensore della società ricorrente costituito nel procedimento monitorio senz’altro idonea a far decorrere il termine per l’opposizione, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione proposta dalla società controricorrente al decreto ingiuntivo, con definitiva conferma di quest’ultimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 6 dicembre 2013, n. 27406; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 maggio 1991, n. 4833).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154 – Presidente Frasca – Relatore Tatangelo

Procedimento civile – Procedimenti speciali – Rito locatizio – Ambito di applicazione Limiti – Fideiussione a garanzia di una locazione – Controversie relative – Rito ordinario – Applicabilità – Fondamento – Cumulo con la causa relativa al rapporto di locazione – Irrilevanza – Ragioni. (Cc, articoli 1571 e 1936; Cpc, articoli 40, 447-bis e 641)
La controversia relativa alla fideiussione prestata dal terzo a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto di locazione è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio, in quanto l’accessorietà del rapporto fideiussorio opera interamente sul piano funzionale degli obblighi assunti dal garante e non comporta l’attrazione nella disciplina processuale regolante il rapporto obbligatorio principale; anche in caso di cumulo con la connessa lite riguardante il rapporto di locazione, la controversia è regolata dal rito ordinario ai sensi dell’art. 40, comma 3, cod. proc. civ. che prevede l’applicazione del rito speciale soltanto in ipotesi di connessione con cause di lavoro o previdenziali (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte distrettuale, accogliendo il gravame esperito dalla controricorrente, aveva dichiarato intempestiva l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla ricorrente avverso tre diversi provvedimenti monitori, sul rilievo che il relativo atto di opposizione, notificato con citazione e non già con ricorso entro il termine di quaranta giorni, non fosse stato depositato nel rispetto del suddetto termine). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 novembre 2019, n. 28827).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 ottobre 2021, n. 27297 – Presidente Scoditti – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Difensori – Liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato – Controversia relativa – Rito applicabile – Art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Composizione del Tribunale – Riserva di collegialità – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 50-quater; 158, 161 e 645; Legge, n. 794/1942, articolo 28; Dlgs, n. 150/2011, articolo 14)
La controversia avente ad oggetto la domanda proposta dall’avvocato per ottenere la condanna del cliente al pagamento dei compensi dovuti per l’attività svolta è soggetta al rito di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150 del 2011 e, ove devoluta al tribunale, va decisa in composizione collegiale. L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce un’autonoma causa di nullità della decisione, con conseguente conversione in motivo di impugnazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dal professionista, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza impugnata con la quale il tribunale adito, in composizione monocratica, aveva respinto la domanda del ricorrente di pagamento di compensi per l’attività svolta in favore della società controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 ottobre 2019, n. 24754).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 ottobre 2021, n. 27395 – Presidente Lombardo – Relatore Besso Marcheis

Procedimento civile – Sentenza – Sentenze costitutive – Capi condannatori – Esecuzione provvisoria – Ammissibilità – Condizioni e limiti – Principio enunciato in relazione a statuizione di condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo. (Cost, articolo 24; Cc, articoli 1418, 1470, 2908 e 2909; Cpc, articoli 282 e 474)
L’anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all’effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall’effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell’effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la decisione di merito che non aveva ritenuto valido titolo per l’esecuzione provvisoria del “dictum” giudiziale la condanna alla restituzione di un immobile pronunciata contestualmente alla declaratoria di nullità del relativo contratto traslativo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 maggio 2021, n. 12872; Cassazione, sezione civile III, sentenza 30 gennaio 2019, n. 2537; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 novembre 2018, n. 28508; Cassazione, sezione civile I, sentenza 29 luglio 2011, n. 16737; Cassazione, sezioni civili unite, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4059; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 novembre 2004, n. 21367).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 ottobre 2021, n. 27416 – Presidente Vivaldi – Relatore Rubino

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Sentenza – Motivazione solo apparente – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a giudizio di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di locazione immobiliare. (Cost, articolo 111; Cc, articoli 1218, 1351, 1453 e 1457; Cpc, articoli 132 161 e 360)
La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e che presentano una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse, pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla “res decidendi”. In particolare, sussiste la motivazione solo apparente — e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” — quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare di locazione di un immobile da adibire all’esercizio di un’attività commerciale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla società promissaria conduttrice, ha cassato con rinvio la decisione impugnata, rientrando la motivazione del giudice d’appello, paradigmaticamente, nelle gravi anomalie argomentative individuate nei citati principi giurisprudenziali, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” e comunque obiettivamente incomprensibile, ponendosi, pertanto, sicuramente al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 settembre 2019, n. 22507; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 ottobre 2014, n. 21257; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053; Cassazione, sezione civile III, sentenza 25 febbraio 2014, n. 4448).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 8 ottobre 2021, n. 27417 – Presidente Graziosi – Relatore Iannello

 

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