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È valida l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., anche quando sia pendente il giudizio di appello, avverso la stessa sentenza.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che l’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., prescinde dalla pendenza del ricorso in appello, anche quando la sentenza di primo grado opposta (e contemporaneamente impugnata in secondo grado) sia la stessa.

Infatti, proprio l’art. 404 c.p.c. dispone che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti…”.

La norma in esame, come chiarito dalla Corte di Cassazione sopra menzionata, specifica addirittura che il rimedio possa essere esperito anche contro le sentenze di primo grado che siano divenute esecutive.

Così come, l’esecutività di una sentenza non pregiudica l’esperibilità del rimedio dell’opposizione di terzo, ogni qual volta vi sia una lesione del suo diritto, allo stesso modo la pendenza di un giudizio di appello non preclude l’esperibilità del rimedio.

Al contrario, si finirebbe per affermare che il terzo leso, abbia come unico rimedio, quello di intervenire nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 344 c.p.c..

Ciò, però, finirebbe con l’escludere l’applicabilità dell’art. 404 c.p.c., ogni qual volta una delle parti (del procedimento di primo grado) abbia proposto ricorso in appello.

Invece, così ha ribadito la Cassazione, occorre rimarcare l’autonomia del procedimento di opposizione di terzo rispetto a quello d’appello avverso la medesima sentenza.

Piuttosto, prosegue la sentenza della Corte di Cassazione, occorrerà guardare gli effetti dei due autonomi procedimenti contemporaneamente pendenti, con riguardo decisivo al tempo dell’adozione del relativo provvedimento definitivo.

Infatti, “la trattazione dei due giudizi procederà autonomamente senza reciproche interferenze, ma l’intervento del giudicato sulla decisione d’appello avverso la sentenza opposta prima della decisione definitiva nel giudizio d’opposizione, ex art. 404 c.p.c., comporta la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’azione ex art. 404 c.p.c., avviata avverso la medesima sentenza di prime cure – Cass. sez. 2 n. 18130/20 – poiché la stessa oramai è sostituita da quella d’appello passata in giudicato, che sola potrà esser oggetto di opposizione di terzo, siccome stabilito dalla Corte dorica.

Ovviamente il passaggio in giudicato della sentenza, resa nel procedimento ex art. 404 c.p.c., esplicherà i medesimi effetti dianzi illustrati sul procedimento d’impugnazione ordinaria della medesima sentenza di prime cure quando ancora in corso, poiché la sentenza impugnata superata dalla nuova decisione di merito sulla medesima questione.

Di conseguenza va fissata la seguente regola di diritto “può esser proposta opposizione di terzo, ex art. 404 c.p.c., avverso sentenza di primo grado esecutiva anche pendente il giudizio di impugnazione ordinaria, ma il passaggio in giudicato della sentenza d’appello afferente la medesima decisione di prime cure comporta la sopravvenuta carenza d’interesse alla promossa causa ex art. 404 c.p.c., poiché la sentenza opponibile diviene quella resa dal Giudice d’appello“.

Cass., Sez. II, Ord., 12 ottobre 2021, n. 27715

Barbara Maltese  – b.maltese @lascalaw.com

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