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La sentenza emessa dal giudice di Pace di Milano (n. 6237/2014), riguarda l’annoso tema delle spese straordinarie ed in particolare, la natura, l’entità, il previo accordo e soprattutto il procedimento per la restituzione le somme anticipate che l’altro genitore si rifiuta di rimborsare.


Accade spesso che nel provvedimento di separazione o divorzio sia prevista una contribuzione pro quota delle spese straordinarie, che spesso vengono espressamente individuate pur rimanendo una zona grigia di interpretazione, oggetto di dispute tra obbligati.


Nel caso in esame, la donna aveva notificato atto di precetto per il rimborso della quota di spese scolastiche e mediche sostenute per i figli e non corrisposte dall’ex coniuge. Quest’ultimo si era difeso con atto di opposizione all’esecuzione, contestando il diritto di procedere esecutivamente per l’assenza di un valido titolo esecutivo e, nel merito, perché gli importi non erano dovuti.


Sul primo punto, il GdP ritiene che il creditore, avendo già ottenuto condanna nei confronti del debitore, come nel caso di sentenza di separazione o divorzio che statuisce sulla contribuzione alle spese straordinarie mediche e scolastiche, seppure pro quota, ha esaurito il suo diritto di azione. Di conseguenza non può essere chiesta, per difetto di interesse, l’emissione di un altro titolo, contro lo stesso debitore per lo stesso oggetto e le stesse causali.


La decisione si allinea al cambio di rotta effettuato dalla più recente giurisprudenza, poiché in passato la mancanza di predeterminazione e la non liquidità del credito derivante dalla contribuzione alle spese  straordinarie, avevano fatto ritenere che la sentenza costituisse titolo esecutivo per la sola parte relativa al mantenimento ordinario fisso nel suo ammontare.


Il provvedimento emesso in sede di separazione o divorzio, costituisce titolo idoneo esecutivo e non richiede l’intervento di un altro giudice di cognizione, se il genitore creditore dimostri e documenti gli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità.  Infatti, la contribuzione dell’altro genitore riguarda, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse e ulteriori), eventi sostanzialmente certi e ad esborsi indeterminati solo nel quando e nel quantum.


Rimane fermo il diritto dell’obbligato di contestare l’esistenza del credito per non essere rispondente alle esigenze fondamentali di mantenimento, educazione e istruzione del minore (in tal senso Cass. Civ. n. 11316/2011).


Nel caso di specie, in sede di opposizione erano stati prodotti tutti gli scontrini relativi alle spese effettuate per esigenze scolastiche e di salute dei figli minori. Sulla contestazione riguardante l’abbonamento annuale dell’autobus, il giudice specifica che se questo è utilizzato per raggiungere la scuola è senz’altro una spesa scolastica. Quanto alla contestazione relativa all’utilizzo dei voucher scuola, usati dalla madre per l’acquisto dei libri e non detratti dalla quota richiesta al padre, il giudice fa rilevare che i voucher sono assegnati sulla base dell’indice Isee relativo al nucleo familiare (nel caso di specie quello formato da madre e figli con lei residenti), pertanto detrarre l’importo ricevuto a tale titolo, avrebbe privato la donna dei vantaggi che l’Isee le attribuisce in considerazione della sua situazione economica. Comunque il genitore onerato può portare in detrazione le somme erogate per il mantenimento dei figli minori non conviventi (D.p.c.m. n. 159/2013).


Per approfondimenti:


(Altalex, 17 luglio 2014. Nota di Giuseppina Vassallo)


 

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