Con l’ordinanza n. 27531 pubblicata in data 20 novembre 2017, la VI sezione della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla proponibilità ed ai requisiti del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
Nel caso di specie, i ricorrenti proponevano regolamento di competenza avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale, nel provvedere sull’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli opponenti, riteneva non ritualmente proposta l’eccezione di incompetenza.
Gli istanti lamentavano, infatti, che il Giudice di merito avesse erroneamente considerato l’eccezione di difetto di competenza priva del necessario supporto argomentativo e probatorio, in quanto le ragioni a sostegno della competenza di altro Tribunale erano già state esposte nell’atto di citazione in opposizione ed emergevano altresì dalla documentazione allegata da controparte, in particolare dai certificati di residenza e dall’indicazione del luogo dove era sorta e doveva essere adempiuta l’obbligazione.
Con l’ordinanza in commento, il Giudice di legittimità ha ritenuto inammissibile il ricorso sotto due profili.
In primo luogo, viene specificato che il regolamento di competenza non può essere esperito avverso il provvedimento del giudice che, disattendendo l’eccezione di parte, affermi la propria competenza senza rimettere la causa in decisione, salvo il caso in cui, esprimendosi sulla questione attinente alla competenza, intenda dar luogo ad una valutazione che ritiene non più discutibile.
In particolare, l’ordinanza con la quale viene negata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, in pendenza dell’opposizione, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati a esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione.
Per tali motivi, tale ordinanza non è impugnabile con il regolamento ex art. 42 c.p.c. neppure nel caso in cui la questione relativa alla competenza sia stata delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, stante la natura strumentale e provvisoria del provvedimento.
Nella fattispecie qui esaminata, essendo l’ordinanza del Tribunale stata emessa al solo fine di statuire sulla fondatezza o meno dell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, tale provvedimento non risulta quindi impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c.
In secondo luogo, il regolamento di competenza viene previsto dal codice di rito quale specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che statuiscono sulla competenza.
Pertanto, nel rispetto del principio autosufficienza e specificità del ricorso, il regolamento di competenza deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c., ragione per la quale il ricorrente non può limitarsi a richiamare gli atti ed i documenti prodotti nel giudizio di merito, essendo, al contrario, tenuta a riprodurli nel ricorso ed indicare in quale sede processuale siano stati prodotti.
Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, non avendo i ricorrenti allegato al ricorso né la documentazione allegata negli atti di controparte né l’atto di citazione in opposizione, dai quali si sarebbero dovuti desumere i criteri di radicamento della competenza.
Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Cass., 20 novembre 2017, n. 27531 Nicolò Izzi – n.izzi@lascalaw.com
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