Accertamento immediatamente esecutivo dell’Agenzia delle Entrate: si può fare ricorso contro la lettera di presa in carico della Riscossione?
L’avviso di presa in carico è un documento che informa il contribuente che un accertamento fiscale, emesso dall’Agenzia delle Entrate e non pagato, è stato affidato a un ente di riscossione. Questa comunicazione deve essere inviata in luogo della cartella esattoriale tutte le volte in cui l’atto di accertamento è già immediatamente esecutivo (e dunque non necessita dell’invio di un ulteriore titolo come appunto la cartella di pagamento).
Ci si è chiesto più volte in giurisprudenza se l’avviso di presa in carico si può pignorare
. Il contribuente che riceve la lettera dell’Agenzia Entrate Riscossione con cui l’avvisa del fatto di essere stata delegata ad avviare il pignoramento è un atto contro cui si può fare ricorso? Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Quando il ricorso contro l’avviso di presa in carico?
Secondo la sentenza 2994/5/2023 della Commissione di Giustizia di primo grado di Siracusa, questo avviso può essere impugnato davanti al giudice tributario insieme all’atto di accertamento fiscale che viene richiamato nell’avviso stesso solo nel caso in cui il contribuente contesti di non aver ricevuto la notifica formale di tale accertamento. Quindi l’impugnazione ha quella che i tecnici del diritto chiamano “funzione recuperatoria”: serve cioè per recuperare la possibilità di opporsi contro un atto che non ha mai ricevuto.
Diversamente da questo caso, l’avviso di presa in carico non può essere impugnato
.
La vicenda
Nel caso specifico, un contribuente aveva ricevuto la notifica che l’accertamento fiscale era stato affidato all’ente di riscossione. Il contribuente aveva poi impugnato sia la presa in carico che l’accertamento stesso, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell’accertamento fiscale. L’ente di riscossione ha contestato la legittimità del ricorso, sostenendo che il contribuente non potesse impugnare l’avviso di presa in carico e che esso stesso non fosse legittimato a rispondere in giudizio.
Il collegio ha accolto il ricorso del contribuente, basandosi su quanto già aveva detto in passato la Cassazione (sent. n. 21254/2023). La Corte aveva infatti precisato che non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale sebbene promananti dall’amministrazione finanziaria.
Vale la pena riportare le parole stesse della Suprema Corte sul punto:
«In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori; non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall’amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia
».
Quando impugnare l’avviso di presa in carico
Concludendo, la sentenza in esame precisa qual è l’attuale indirizzo dominante della giurisprudenza, così sintetizzabile in due punti:
- l’avviso di presa in carico non è impugnabile da solo poiché non modifica direttamente la situazione giuridica del contribuente (non ha cioè natura provvedimentale);
- tuttavia, se l’avviso di presa in carico fa conoscere al contribuente per la prima volta un atto lesivo dei suoi diritti, come appunto l’avviso di accertamento esecutivo, poiché quest’ultimo è affetto da un vizio di notifica (e quindi non è pervenuto all’indirizzo del contribuente), allora è possibile impugnare sia la presa in carico sia l’atto di accertamento non notificato.
In conclusione, il ricorso è stato accolto a causa dell’assenza di prova della notifica dell’accertamento fiscale al contribuente.
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