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Dichiarazioni testimoniali: cosa succede se il nominativo della persona che ha assistito all’incidente non è stato tempestivamente fornito all’assicurazione?

Quando si rimane coinvolti in un sinistro stradale occorre avvertire immediatamente la propria assicurazione affinché possa stabilire la dinamica dell’evento e, di conseguenza, accertare la responsabilità dei veicoli implicati nell’incidente. Per fare ciò, l’impresa assicuratrice chiede ai conducenti di indicare la presenza di eventuali testimoni, i quali possono rendere dichiarazioni utili alla ricostruzione degli avvenimenti. È in questo preciso contesto che si inserisce il seguente quesito: cosa fare nel caso in cui si dia il nominativo di un

falso testimone all’assicurazione?

Accade purtroppo di frequente che chi ha torto all’interno di un sinistro stradale indichi la presenza di testimoni inesistenti solo per non vedersi aumentata la classe di merito oppure per vincere la causa in tribunale. Con il presente articolo vedremo come tutelarsi in ipotesi del genere.

Sinistro stradale: cos’è la dichiarazione testimoniale?

Quando si denuncia un sinistro all’assicurazione, questa invita il soggetto coinvolto nell’incidente a comunicare i nominativi delle eventuali persone che hanno assistito all’evento.

Ottenute le generalità di tali persone, l’assicurazione invia loro un documento nel quale dovranno descrivere, in modo dettagliato, i fatti che si sono verificati in loro presenza.

Ad esempio, se un passante si è trovato casualmente ad assistere a un incidente che è avvenuto all’incrocio stradale in cui si trovava, dovrà descrivere il sinistro così come l’ha visto verificarsi.

Ugualmente, potrà rendere una dichiarazione testimoniale il passeggero che si trovava nel veicolo coinvolto nel sinistro, purché però non abbia riportato lesioni personali.

Incidente stradale: perché i testimoni sono importanti?

In un incidente stradale i testimoni possono rivelarsi determinanti ai fini dell’accertamento della responsabilità all’interno di un sinistro.

Nei casi più complessi in cui non è facile stabilire la dinamica dell’incidente, succede che l’impresa assicuratrice conceda il risarcimento solamente se il richiedente possa dimostrare, con una testimonianza a sé favorevole, la propria estraneità a qualsiasi responsabilità.

Anche nell’ipotesi di contenzioso giudiziario la presenza di testimoni può essere determinante per convincere il giudice delle proprie ragioni.

Va però detto che, per legge, il

numero di dichiarazioni testimoniali che ciascuna persona può rendere non può essere superiore a tre nell’arco di un quinquennio.

In caso contrario, il giudice segnalerà il comportamento del testimone alla Procura della Repubblica che verificherà la presenza degli estremi per procedere con la denuncia per falsa testimonianza.

Sinistro stradale: come dichiarare la presenza di testimoni?

Secondo la legge [1], per quanto riguarda i sinistri stradali con soli danni a cose, chi non indica all’assicurazione, contestualmente alla denuncia di sinistro o nei 60 giorni successivi (o ancora entro 60 giorni dall’invito dell’assicurazione), il nome dei testimoni intervenuti sul luogo dell’incidente, perde definitivamente la possibilità di avvalersene nell’eventuale giudizio civile instaurato per richiedere il risarcimento del danno, a meno che non si fornisca prova che l’indicazione tempestiva del testimone è stata assolutamente impossibile.

Non è quindi possibile portare in giudizio “testimoni a sorpresa” non comunicati in precedenza all’assicurazione oppure all’interno del

modello di constatazione amichevole.

Si tratta di un modo per combattere la triste piaga dei “testimoni di professione”, spesso utilizzati per raggirare le assicurazioni.

Una volta scaduti i termini, non sarà più possibile avvalersi di testimoni, a meno che non sussista una di queste condizioni:

  • ci sono stati anche danni alle persone;
  • il testimone è stato identificato dalle autorità di polizia intervenute sul posto;
  • l’identificazione del testimone è stata oggettivamente impossibile al momento dell’incidente (ad esempio, perché non era visibile ai conducenti: si pensi all’anziana signora che ha assistito al sinistro sbirciando dalla propria finestra).

Testimoni falsi nei sinistri stradali: come tutelarsi?

Vediamo ora cosa fare e come tutelarsi nel caso in cui la controparte di un sinistro stradale comunichi all’assicurazione la presenza di falsi testimoni.

Innanzitutto, come detto in precedenza, è possibile fare opposizione alle testimonianze non comunicate in precedenza nella denuncia di assicurazione, nella richiesta di integrazione inviata dall’impresa assicuratrice o nella constatazione amichevole.

I testimoni che “appaiono” per la prima volta in giudizio possono essere perfino denunciati alle autorità affinché si proceda all’accertamento della loro attendibilità.

Se invece il testimone falso è stato dichiarato all’assicurazione sin da subito, non sarà possibile denunciarlo alla polizia fintantoché non avrà reso la propria deposizione davanti al giudice: il solo fatto che questi abbia dichiarato il falso all’assicurazione non costituisce il reato di falsa testimonianza.

Al più, si potrebbe integrare il delitto di frode processuale, ma questo può essere denunciato solamente dall’impresa assicuratrice truffata.

Se il falso testimone già indicato all’assicurazione viene portato in giudizio, allora bisognerà metterlo in difficoltà affinché il suo mendacio possa venire alla luce.

Ad esempio, i testimoni che raccontano per filo e per segno ciò che è accaduto molti anni prima sono stati molto probabilmente “addestrati” a raccontare il falso.

Le fotografie prevalgono sulla testimonianza?

La Corte di Cassazione

[2] ha depotenziato le dichiarazioni testimoniali non supportate da prove fotografiche, evidenziando come, nell’era degli smartphone, «non sia normale che un incidente non sia stato fotografato dalle parti in causa per documentare i danni».

Un elemento nuovo, che non può certo diventare regola poiché bisogna ammettere la possibilità che effettivamente nessuno abbia scattato foto, al di là che i danni ci siano o meno.

La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che, in mancanza di prove fotografiche, le parole del testimone valgono meno o, quantomeno, il giudice dovrà valutarle con grande attenzione.

Contro le false testimonianze negli incidenti stradali ci si può quindi difendere con una scrupolosa documentazione fotografica.

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