Arrivano le cartelle di pagamento Inps a chi ha assunto in nero una donna delle pulizie, una colf, una badante o una collaboratrice domestica senza pagarle i contributi.
A chi non ha regolarizzato la propria collaboratrice domestica o la colf, l’Inps invierà a breve le cartelle di pagamento con gli addebiti per i contributi non pagati. È questo uno dei tanti rischi di chi non dichiara la donna delle pulizie (ma lo stesso discorso vale anche per le badanti). A confermarlo è, in un recente messaggio [1], lo stesso Istituto di Previdenza che ha appena terminato l’iscrizione a ruolo delle violazioni accertate entro il 31 dicembre 2015.
Le famiglie, dunque, al cui interno presta
lavoro in nero una collaboratrice domestica o una colf riceveranno un avviso di addebito da parte dell’Inps. Contro di esso si potrà fare ricorso 40 giorni; se però non si paga entro 60 giorni si potrà subire l’esecuzione forzata (ad esempio il pignoramento dello stipendio o del conto corrente).
La violazione contestata dall’Istituto è il mancato versamento dei contributi previdenziali; pertanto, oltre a pretendere quelli degli anni passati, la cartella conterrà anche l’addebito delle relative sanzioni.
Ma il recupero dei crediti contributivi non è l’unico rischio che sopporta chi non ha “denunciato” la collaboratrice domestica. Quest’ultima, specie se pagata in contanti, potrebbe un domani agire contro la famiglia che l’ha impiegata e chiedere il versamento di differenze retributive o, se in malafede, dello stesso stipendio in realtà già ottenuto. In questo caso, il datore di lavoro, non potendo provare i pagamenti passati (non avvenuti con modalità tracciabili come, ad esempio, tramite bonifico o assegno), non avrà modo di obiettare alla relativa contestazione. Con la conseguenza che dovrà versare nuovamente gli stipendi maturati negli ultimi cinque anni. Né si potrebbe tutelare diversamente: un pagamento tracciabile sarebbe infatti prova dell’evasione contributiva ed è per questo, di norma, poco utilizzato.
L’avviso di addebito dell’Inps verrà notificato con i messi comunali o agenti della polizia municipale o mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ricevuto l’avviso di addebito si può scegliere se pagare (eventualmente a rate) oppure presentare opposizione entro 40 giorni al tribunale ordinario, sezione lavoro. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, scatta l’esecuzione forzata, senza che il contribuente debba aspettarsi l’arrivo di una cartella di pagamento da parte di Equitalia. Peraltro, in caso di mancato o ritardato pagamento, sono dovute anche sanzioni e somme aggiuntive fino alla data del pagamento.
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