L’onere di provare l’esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell’abuso, grava sul richiedente; infatti, solo il privato può fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso, mentre l’amministrazione non può materialmente accertare quale fosse la situazione all’interno del suo territorio.
Questo è quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza 26 gennaio 2024, n. 853 (testo in calce).
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1. Il fatto
La vicenda posta all’attenzione del Consiglio di Stato muove dal diniego delle istanze di condono edilizio presentate per la realizzazione di un’abitazione al piano seminterrato e di una al primo piano. Il Comune fondava il proprio diniego su due presupposti:
- non vi sarebbe la prova che l’opera sia stata ultimata entro il termine di legge del 31 marzo 2003;
- in ogni caso, l’abuso eccede quantitativamente il limite di 300 mc di volumetria condonabile.
Rilevante ai fini del decidere è stata ritenuta la carenza di prova circa l’ultimazione delle opere nel termine utile previsto dalla legge.
Il Comune, infatti, ha ritenuto non credibile la dichiarazione resa dal privato in quanto da un fotogramma aereo appositamente acquisito dalla parte pubblica le abitazioni non risultano esistere in data successiva al 31 marzo 2003.
Sia il TAR che il Consiglio di Stato, ritenuta la carenza di prova sul punto, respingono il ricorso presentato dal privato.
2. Condono edilizi e la rilevanza della data di realizzazione degli interventi abusivi
In tema di condono edilizio assume rilevanza centra la data di realizzazione degli interventi abusivi. Ciò si deve al fatto che, in tutte e tre le procedure di condono, si è previsto un limite temporale oltre il quale gli interventi abusivi non potevano essere oggetto di condono (rimanendo, tuttavia, ammissibile accedere all’ordinaria sanatoria).
Nel caso di specie si discuteva del condono previsto dall’art. 32 d.l. n. 269/2003, conv. in l n. 326/2003. La data di ultimazione delle opere, dunque, doveva essere antecedente al 31 marzo 2003: quelle successive non possono essere oggetto di condono.
3. Onere della prova della data di realizzazione degli interventi abusivi
La sentenza in commento si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare.
Nel caso di specie, inoltre, il Comune era in possesso di un fotogramma aereo del luglio 2003 nel quale le abitazioni oggetto di condono non risultavano ancora realizzate.
A tale indicazione il privato non è riuscito a fornire prove contrarie e rigorose fondate su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi.
Né le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o le semplici dichiarazioni rese da terzi potevano essere ritenute idonee a dimostrare il fatto controverso (la data di realizzazione degli abusi) in quanto non suscettibili di essere verificate.
La giurisprudenza richiamata ritiene che, in difetto di prova, l’amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell’abuso.
Nel caso di specie tale rigorosa dimostrazione non è stata data, non avendo la parte appellante fornito alcun elemento probatorio atto ad attestare la veridicità delle proprie affermazioni.
4. La rilevanza delle prove fornite in fase procedimentale al Comune
Di interesse pare osservare, in conclusione, alcune conseguenze del riparto dell’onere probatorio in ordine all’epoca di realizzazione dei manufatti privi di titolo edilizio.
La giurisprudenza amministrativa stempera tale onere probatorio tutte quelle volte in cui il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti e plausibili (aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni) e, dall’altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto e non analizzi debitamente tali elementi e fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio.
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