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La Legge di Bilancio 2020 (comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019) ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2020, l’obbligo dei pagamenti mediante mezzi tracciabili, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali al 19% ai fini IRPEF. Sul punto è intervenuta poi l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 230 del 29 luglio 2020, con la quale sono stati forniti chiarimenti sulle spese per le quali è richiesta la tracciabilità (e le esenzioni) e sui documenti da conservare (ed esibire in caso di controlli).

L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti al fine dell’ottenimento della detrazione fiscale IRPEF del 19%, ha dei riflessi anche per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, il contribuente è tenuto a conservare (per possibili controlli) oltre al documento di spesa sostenuto, anche la traccia che il pagamento è avvenuto con mezzi tracciabili. Il tutto, senza contare che, nel modello 730 precompilato, gli operatori non sono (al momento) tenuti a segnalare il mezzo di pagamento utilizzato per il pagamento. Questo aspetto potrebbe, infatti, creare problematiche in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi.

Detto questo andiamo ad analizzare, di seguito, tutte le principali informazioni che ci occorrono per la detrazione fiscale degli oneri che richiedono mezzi di pagamento tracciabili.

Mezzi di pagamento tracciabili
Mezzi di pagamento tracciabili

Detrazioni fiscali e obbligo tracciabilità

A decorrere dal 1 gennaio 2020, le spese di cui all’art. 15 del TUIR, devono essere sostenute mediante mezzi di pagamento tracciabili ex art. 23 del D.Lgs. n. 241/97, come ad esempio, carte, bancomat ovvero bonifico bancario o postale, per poter beneficiare della detrazione fiscale al 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) ai fini IRPEF. L’indicazione dei mezzi di pagamento tracciabili prevista dalla norma è da ritenersi come esplicativa e non esaustiva, pertanto, rientrano nel campo di applicazione, anche, altri metodi di pagamento che garantiscano la tracciabilità delle spese, come le App associate a conti correnti bancari. Infatti, in linea con quanto già precisato con la Risoluzione n. 108/E del 3 dicembre 2014, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici per, “altri mezzi di pagamento” sono quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.

L’obbligo di sostenere le spese, mediante mezzi di pagamento tracciabili, ai fini della detrazione fiscale, non trova applicazione per le spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Che requisiti devono avere i mezzi di pagamento tracciabili?

Sono da ricomprendervi tra i mezzi di pagamento tracciabili, tutti gli strumenti che garantiscono:

  • La tracciabilità della spesa;
  • L’identificazione del suo autore, al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Alla luce di queste considerazione, tali strumenti di pagamento devono consentire di effettuare pagamenti o trasferire denaro mediante un account, da collegare al proprio conto corrente bancario, ogni account, tuttavia, deve essere collegato ad un utente e ad un dispositivo mobile, che permetta di garantire la tracciabilità della spesa.

Sulla base di queste indicazioni possiamo individuare il fatto che non possono essere considerati “altri mezzi di pagamento” tracciabili, i seguenti:

  • I circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell’art. 23 del D.Lgs. n. 241/97 (vedi risposta a interpello n. 180/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate);
  • I software realizzati allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti (vedi risposta ad interpello n. 247/E/2020).

Quali sono le spese per le quali è previsto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti?

Sono soggetti all’obbligo di tracciabilità del pagamento tutti gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19%, siano essi previsti dall’art. 15 del TUIR o da altre disposizioni normative. A partire dal 2020, quindi, per poter fruire dell’agevolazione fiscale devono essere pagate con modalità tracciabili le spese indicate nella sottostante tabella.

Oneri detraibili soggetti al requisito della tracciabilità del pagamento
Interessi pagati su prestiti o mutui agrari
Interessi su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale
Canoni, interessi e prezzo di riscatto della prima casa acquistata con un contratto di leasing
Compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all’acquisto dell’abitazione principale
Spese veterinarie
Spese sostenute dai soggetti sordomuti per i servizi di interpretariato
Spese funebri
Spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica
Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)
Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza
Premi assicurativi aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari a uso abitativo
Oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale
Valore normale dei beni ceduti gratuitamente a enti che operano nel settore culturale e artistico
Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni
Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”
Spese per gli addetti all’assistenza (c.d. “badanti”) delle persone non autosufficienti
Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado
Erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari
Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico che non hanno iniziato a lavorare
Spese per asili nido
Spese per l’affitto di terreni agricoli ai giovani
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che dal periodo d’imposta 2018 e fino all’operatività del RUNTS
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi tra 5 e 18 anni14. La detrazione IRPEF nella misura del 19% spetta per le spese sostenute dall’1.1.2021.
Tabella: elenco oneri detraibili soggetti a tracciabilità del pagamento

Quali documenti conservare per la detrazione fiscale?

Le istruzioni del modello 730 precisano che il contribuente è tenuto a dimostrare il pagamento tracciabile “mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio”.

E’ necessario conservare ed esibire, in caso di controlli ed ai professionisti per l’apposizione del visto di conformità, la seguente documentazione:

  • Documento fiscale (fattura, ricevuta) attestante la spesa;
  • Estratto del conto corrente della banca, se riporta tutte le informazioni del beneficiario del pagamento. In caso contrario è necessario conservare ed esibire anche la copia dei documenti di spesa.

Posso detrarre la spesa se è sostenuta per conto di altro soggetto?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, inoltre, l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall’art. 1, comma 679, della Legge n. 160/2019 deve ritenersi soddisfatto se il contribuente è intestatario del documento di spesa (fattura), anche se per il pagamento viene utilizzata la carta di credito di un altro soggetto (coniuge o figlio). La detraibilità, tuttavia, può essere consentita esclusivamente a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dallo stesso. Caso classico è quello legato al sostenimento della spesa da parte del figlio per il genitore intestatario della fattura. In questo caso per poter ottenere la detrazione è necessaria la dimostrazione (per questo è utile utilizzare mezzi tracciabili e non il denaro contante) che il genitore ha restituito l’importo della spesa per lui sostenuta con mezzi tracciabili dal figlio. In questo senso vedasi le risposte ad interpello n. 431/E/2020 e n. 484/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate).

Non bisogna dimenticare, infatti, la regola generale prevista per la detrazione delle spese ai fini IRPEF, ovvero:

  • Il sostenimento della spesa da parte del contribuente;
  • La spesa deve essere effettivamente rimaste a carico di chi l’ha sostenuta (in generale, la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito).

Il pagamento della spesa da parte di un altro soggetto (es. un familiare) non permette il rispetto di questa regola. Per questo motivo deve essere provato il fatto della restituzione dell’onere sostenuto dall’altro soggetto, al fine di poter godere della detrazione fiscale.

Quali sono le spese per le quali non è previsto l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti?

Al fine di rendere un quadro quanto più completo possibile della situazione può essere utile riepilogare anche quali sono le spese per le quali la detrazione fiscale non prevede un obbligo di tracciabilità del pagamento. In particolare, si tratta delle spese sostenute per:

  • L’acquisto di medicinali in farmacia;
  • L’acquisto di dispositivi medici;
  • Le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche del SSN;
  • Le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN.

Il sostenimento di queste tipologie di spesa può essere effettuato anche in contanti, conservando il documento di spesa nominativo.

Commenti:
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