Il principio di continenza deve operare, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti al Giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla.
Tale principio è stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione civile.
Nel caso in oggetto, una parte notificava ricorso ex art 702 bis cpc, innanzi al Tribunale di Bologna, ad un soggetto richiedendo la condanna al pagamento di una somma a fronte di prestazioni di domiciliazione rese dalla ricorrente in favore del resistente all’interno di un procedimento civile instaurato presso il medesimo Tribunale.
Successivamente, il resistente evocava in giudizio il ricorrente avanti al Giudice di Pace di Taranto, adducendo l’accertamento negativo della debenza della somma pretesa sia per l’attività svolta presso il Tribunale di Bologna che per quella compiuta presso il Giudice di Pace di Imola. Il resistente si costituiva in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna eccependo l’incompetenza del Giudice adito e la litispendenza esponendo la sussistenza del giudizio di accertamento negativo da lui introdotto.
Il Tribunale di Bologna accoglieva parzialmente la domanda condannando il resistente che proponeva ricorso per Cassazione. Lo stesso, esponeva che il Giudice di merito non avrebbe potuto pronunciarsi sulla predetta domanda in presenza del giudizio di accertamento negativo preventivamente introdotto avanti al Giudice di Pace di Taranto in ordine al principio di prevenzione.
Sul punto, la tesi veniva smentita. Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che, nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata richiesta l’emissione del decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo avanti ad un giudice differente prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, vige il rapporto di continenza tra le due cause. Se la causa di accertamento si presti ad essere riunita a quella di opposizione, dovrà essere posto in essere il predetto principio di continenza che dovrà retroagire gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al deposito del ricorso.
Concludendo, è al momento del deposito del decreto ingiuntivo e non alla data della notifica del ricorso e del decreto dovrà essere posta attenzione per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio.
Cass., Sez. II, 26 agosto 2021, n. 23456
Giulia Simontacchi – g.simontacchi@lascalaw.com
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