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Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, controversie in materia condominiale ed azione risarcitoria per infiltrazioni idriche dannose; (ii) mediazione obbligatoria e tardività dell’eccezione d’improcedibilità del giudizio; (iii) mediazione delegata dal giudice, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per morosità e parte onerata; (v) mediazione obbligatoria e procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; (vi) negoziazione assistita e rapporti con il procedimento di mediazione obbligatoria; (vii) mediazione obbligatoria, contenuto dell’istanza e improcedibilità del giudizio.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Napoli, Sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 255
La decisione, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale prevalente, afferma che l’azione di risarcimento dei danni per infiltrazioni idriche subite da un condomino e provenienti dalle parti comuni, non essendo ascrivibile alle controversie in materia di condominio, non è soggetta a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Piacenza, Sezione civile, sentenza 23 gennaio 2023, n. 20
La pronuncia rimarca che è da ritenere inammissibile in quanto tardiva l’eccezione di improcedibilità della domanda relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, formulata dalla parte convenuta solo con la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

MEDIAZIONE DELEGATA Tribunale di Parma, Sezione I civile, sentenza 8 febbraio 2023, n. 159
La sentenza rimarca che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso di mediazione delegata dal giudice, è sempre onere del creditore opposto dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 14 febbraio 2023, n. 2522
La sentenza afferma che in un procedimento di sfratto per morosità, ove il giudice adito abbia disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione presentata dal conduttore ed invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto, l’onere di introdurre la mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 18 febbraio 2023, n. 171
La sentenza ribadisce che le opposizioni previste dagli articoli 615, 617 e 619 c.p.c. sia “preventive” che “successive”, possono essere introdotte senza alcun preventivo accesso al procedimento di mediazione obbligatoria stante il disposto di cui all’articolo 5, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010 il quale esclude che la mediazione possa essere esperita nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, intendendo, in tal modo, il legislatore garantire la sollecita introduzione ed il celere svolgimento dei processi in tutti i casi in cui la peculiarità della loro funzione sia incompatibile con un temporaneo differimento dei tempi di accesso al processo (condizione di procedibilità) o con una sospensione del processo, quando già pendente.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Corte di Appello di Napoli, Sezione IV civile, sentenza 28 febbraio 2023, n. 742
La decisione rimarca che nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria, le parti, nel comporre la lite, possono anche scegliere di avvalersi della negoziazione assistita, ma, in caso di fallimento della tentata negoziazione, sono comunque costrette ad esperire il previo tentativo obbligatorio di mediazione a pena d’improcedibilità della domanda.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 28 febbraio 2023, n. 3333
Nell’ambito di un giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, la sentenza afferma che la radicale omissione nell’istanza di mediazione obbligatoria delle ragioni poste a fondamento della pretesa, rendendo la procedura invalidamente esperita, determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Condominio negli edifici – Azione di risarcimento dei danni per infiltrazioni idriche subite da un condomino e provenienti dalle parti comuni – Natura di controversia in materia condominiale soggetta a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione.
(Cc, articolo 2051; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l’articolo 71-quater disp. att. cod. civ. afferma che le controversie in materia di condominio, sottoposte a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, sono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire il libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli da 61 al 72 disp. att. cod. civ. Ne consegue che l’azione di risarcimento dei danni per infiltrazioni subite da un condomino e provenienti dalle parti comuni, non attenendo alla suddetta violazione o errata applicazione degli articoli da 1117 a 1139 cod. civ., non è ascrivibile tra le controversie insorte in materia condominiale che, in quanto tali, risultano assoggettate al procedimento di mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, nell’accogliere la domanda di risarcimento danni subiti da un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, in conseguenza delle copiose infiltrazioni idriche provenienti dal terrazzo di copertura del fabbricato, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione d’improcedibilità della domanda sollevata dal Condominio convenuto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte del condomino attore).
Tribunale di Napoli, Sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 255 – Giudice Gomez de Ayala

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità domanda – Eccezione di parte o rilievo officioso d’improcedibilità – Termine – Prima udienza del giudizio di primo grado – Osservanza Necessità – Violazione – Eccezione sollevata solo nella memoria ex art. 183 c.p.c. – Inammissibilità per tardività – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia assicurativa. (Cpc, articolo 183; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, dovendo l’improcedibilità della domanda, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, è da ritenere tardiva l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea, formulata dalla parte convenuta solo con la memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia assicurativa, il giudice adito ha disatteso l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea formulata dalla compagnia di assicurazioni convenuta sul presupposto che il procedimento di mediazione obbligatoria – poi definito con verbale negativo per mancata partecipazione delle parti chiamate – era stato promosso dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente: nella circostanza, infatti, l’eccezione non solo era da ritenere inammissibile in quanto tardiva, ma anche infondata nel merito, avendo l’attore, in veste di consumatore, ritualmente esperito il tentativo di conciliazione presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia).
Tribunale di Piacenza, Sezione civile, sentenza 23 gennaio 2023, n. 20 – Giudice Ventriglia

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione delegata – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze. (Cpc, articoli 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata instaurazione del procedimento di mediazione, ancorché si tratti di mediazione delegata dal giudice, determina, quale conseguenza della pronuncia di improcedibilità, la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto l’onere di attivare il procedimento di mediazione, come per le ipotesi di mediazione obbligatoria, grava sempre e comunque su parte convenuta opposta, alla luce di una corretta interpretazione del dettato normativo (Nel caso di specie, nel dichiarare improcedibile la domanda avanzata in via monitoria per mancata instaurazione del procedimento di mediazione delegata da parte dell’opposta, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo, il giudice adito ha ritenuto irrilevante che l’ordine di esperire il procedimento di mediazione contenuto nell’ordinanza fosse stato accompagnato dall’avviso che tale procedimento “…costituisce condizione di procedibilità e che, per giurisprudenza consolidata, l’instaurazione grava sulla parte che ha interesse a coltivare la causa di opposizione, ovvero l’opponente…”; infatti, osserva la decisione in esame, tale avviso, per quanto potenzialmente fuorviante, si fonda su di un orientamento giurisprudenziale che, già all’epoca della pronuncia del relativo provvedimento, non costituiva “giurisprudenza consolidata”, in quanto gran parte della giurisprudenza di merito era da tempo orientata nel senso di ritenere che l’onere di attivare il procedimento di mediazione gravasse sull’opposta, come successivamente confermato dall’intervento risolutivo del contrasto giurisprudenziale operato delle Sezioni Unite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Parma, Sezione I civile, sentenza 8 febbraio 2023, n. 159 – Giudice Fiaschi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Locazione – Procedimento di sfratto per morosità – Giudizio di opposizione – Esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Parte onerata – Locatore-attore – Inottemperanza – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio. (Cpc, articoli 657, 665 e 667; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Con il Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, è stata sancita l’obbligatorietà della mediazione finalizzata alla conciliazione tra le parti per chi intende rivolgersi al giudice in caso di controversie sorte in tutta una serie di materie, ivi comprese le cause in materia di locazione, le quali, pertanto, rientrano tra quelle in cui l’esperimento della mediazione configura condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, con riferimento a tali controversie, costituisce onere del locatore-attore promuovere il procedimento di mediazione. Infatti, è la procedibilità della domanda di parte attrice che viene dalla legge subordinata al previo esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. In altri termini, è la legge stessa a determinare il soggetto “onerato” alla proposizione della procedura di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento di sfratto per morosità, disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione proposta dalla parte convenuta ed invitate le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il giudice adito, rilevato all’udienza di verifica che parte attrice non aveva ottemperato all’invito ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda promossa da quest’ultima, regolando al contempo le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza).
Tribunale di Roma, Sezione VI civile, sentenza 14 febbraio 2023, n. 2522 – Giudice Scoppetta

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Controversie – Esecuzione forzata – Procedimento di convalida di sfratto – Giudizio di opposizione – Ordinanza di rilascio – Atto di precetto – Opposizione – Dedotta improcedibilità di parte opponente per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Infondatezza – Fondamento. (Cc, articoli 615, 658 e 665; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Con riguardo alla materia della esecuzione forzata, il procedimento di mediazione obbligatoria, previsto per le sole controversie civili e commerciali, non è compatibile con il processo esecutivo, il quale non ha la funzione di dirimere una controversia, ma di attuare il “dictum” scaturente da un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale. Coerente con tale “ratio” legislativa è, pertanto, la previsione di cui all’articolo 5, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, il quale precisa l’inapplicabilità alle opposizioni esecutive del procedimento di mediazione. Pertanto, le opposizioni previste dagli articoli 615, 617 e 619 cod. proc. civ., sia “preventive” che “successive”, possono essere introdotte senza alcun preventivo accesso al procedimento di mediazione obbligatoria stante il disposto della richiamata disposizione la quale esclude che la mediazione possa essere esperita nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, intendendo, in tal modo, il legislatore garantire la sollecita introduzione ed il celere svolgimento dei processi in tutti i casi in cui la peculiarità della loro funzione sia incompatibile con un temporaneo differimento dei tempi di accesso al processo (condizione di procedibilità) o con una sospensione del processo, quando già pendente (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso l’atto di precetto per il rilascio di un immobile notificato dagli opposti proprietari dello stesso, in forza dell’ordinanza emessa a conclusione della fase monitoria del procedimento ex articolo 658 cod. proc. civ. costituente titolo esecutivo, il giudice adito, nel rigettare l’opposizione, ha disatteso il motivo di doglianza con cui l’opponente aveva dedotto la ritenuta improcedibilità dell’esecuzione forzata per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria).
Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 18 febbraio 2023, n. 171 – Giudice Alborino

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Rapporti con il procedimento di mediazione – Controversie assoggettate a mediazione obbligatoria – Ricorso alla negoziazione assistita – Ammissibilità – Fallimento della procedura – Conseguenze – Esperimento della mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda – Sussistenza – Fondamento. (Dl, n. 132/2014, articolo 3; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di negoziazione assistita, l’articolo 3, commi 1 e 5, del decreto legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014, fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati e, in particolare, le previsioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010, ossia quelle collegate a materie per le quali debba obbligatoriamente esperirsi il procedimento di mediazione. Pertanto, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria le parti possono scegliere di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette ad esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter procedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui al citato articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la corte territoriale, nel rigettare l’appello, ha ritenuto incensurabile la sentenza gravata che aveva dichiarato improcedibile la domanda dell’appellante per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nel termine di quindici giorni assegnatole dal giudice, e la cui omissione era stata espressamente eccepita dall’appellata in sede di costituzione in giudizio; nella circostanza, osserva la decisione in epigrafe, non assume rilevanza alcuna il dedotto tempestivo esperimento della negoziazione assistita da parte dell’appellante, trattandosi di procedura che, non avendo carattere sostituivo dell’esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, non è suscettibile di neutralizzare la mancata realizzazione della condizione di procedibilità della domanda).
Corte di Appello di Napoli, Sezione IV civile, sentenza 28 febbraio 2023, n. 742 – Presidente De Tullio – Relatore Mancini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Contenuto – Requisiti – Ragioni della pretesa – Omissione – Invalido esperimento della procedura conciliativa – Sussistenza – Conseguenze -Improcedibilità del giudizio – Fattispecie in tema di giudizio di impugnazione di deliberati condominiali. (Cc, articolo 1137; Dlgs, n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l’indicazione nella domanda di mediazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa costituisce requisito indefettibile, per un verso, allo scopo di instaurare – validamente – il contraddittorio con il chiamato in mediazione in ossequio alla naturale funzione conciliativa della procedura e, per altro verso, al fine di cristallizzare, seppur in termini flessibili, la “causa petendi” della domanda giudiziale introduttiva dell’eventuale giudizio di merito. Ne consegue che la radicale omissione di tale indicazione, ponendosi in aperto contrasto con i requisiti minimi di validità dell’istanza di mediazione fissati dall’articolo 4, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010, a mente del quale “… L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”, fa sì che la procedura non possa ritenersi validamente esperita (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale, il giudice adito, ritenuta fondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio convenuto anche se impropriamente qualificata in termini di “asimmetria” tra l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento delle due delibere impugnate proposta dalla condomina attrice).
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 28 febbraio 2023, n. 3333 – Giudice De Palo

 

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