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La sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30 giugno impatta anche sulle procedure cautelari come il fermo amministrativo dell’auto

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di Andrea Amantea – 4 Giugno 2021


Sospensione cartelle 2021, effetti anche sui fermi amministrativi delle auto a titolo cautelare. La sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30 giugno prevista dal decreto Sostegni bis impatta anche sulle procedure esecutive e cautelari, difatti tali procedure sono sospese fino alla stessa data. Rientra tra le procedure cautelari anche il fermo amministrativo per mancato pagamento della cartella esattoriale.

Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 30 giugno 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura di fermo amministrativo dei beni mobili per far fronte alla riscossione coattiva di crediti insoluti.

Sospensione cartelle 2021: decreto Sostegni-bis

Il D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 giugno 2021, rispetto al precedente termine del 30 aprile 2021.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021). Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano altresì acquisiti eventuali versamenti eseguiti nello stesso periodo.

Leggi anche: Sospensione cartelle esattoriali fino al 30 giugno: effetti anche sui pignoramenti

Gli effetti della proroga

Partendo dalla proroga disposa dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, la sospensione in esame copre il periodo 8 marzo 2020- 30 giugno 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

La sospensione dell’attività di riscossione comporta che:

  • l’Agente della riscossione non può notificare nuove cartelle esattoriali, avvisi di accertamento esecutivo o avvisi di addebito Inps;
  • sono sospesi tutti i pagamenti, anche rateizzati, relativi agli atti citati al punto precedente affidati per il recupero all’Agente della riscossione;
  • non potranno essere attivate nuove procedure cautelari quali fermo amministrativo o ipoteca nè nuove procedure esecutive (es. pignoramento).

La sospensione riguarda anche i pignoramenti presso terzi.

Fino al 30 giugno 2021, sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione, non deve effettuare le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° luglio 2021.

Sui pagamenti sospesi, il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2021, in unica soluzione.

Fermo amministrativo auto: cos’è e come funziona

Tra le procedure cautelari sospese rientra anche il fermo amministrativo.

Si tratta dell’atto con cui si dispone il blocco di uno o più beni mobili intestati al debitore: i più noti sono ad esempio di fermi amministrativi auto.

Come si legge sul sito dell’Agente della riscossione:

Prima che la procedura venga attivata, il debitore riceve la comunicazione di “preavviso” contenente i dati identificativi del veicolo (targa), l’elenco delle cartelle/avvisi a cui il fermo è riferito e l’invito a mettersi in regola nei successivi 30 giorni.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso senza che il debitore abbia effettuato il pagamento del debito, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, l’Agente della riscossione procede, senza ulteriore comunicazione, con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, sempre nel medesimo termine di 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione dallo stesso esercitata; inoltre il fermo non può essere iscritto sulle vetture destinate al trasporto delle persone diversamente abili; laddove il fermo sia stato iscritto, è disposta la cancellazione.

Sospensione fermi amministrativi fino al 30 giugno 2021

Anche in riferimento alla sospensione delle procedure di fermo amministrativo, l’Agente delle entrate riscossione ha pubblicato alcune FAQ.

Prima di analizzarle, è opportuno precisare che il fermo amministrativo:

  • è cancellato nel caso di pagamento integrale del debito oggetto della procedura, senza che il debitore presenti istanza;
  • in caso di richiesta di rateazione della cartella esattoriale (o dell’avviso di addebito o accertamento esecutivo), dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata, è sospeso, al fine di consentire al contribuente di poter circolare con il veicolo interessato.

Ecco i quesiti e le risposta fornite dall’Agente della riscossione in merito alla sospensione delle procedure di fermo amministrativo.

Le FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione

Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?

No. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 30 giugno 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).

Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella. Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?

Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.

Anche durante il periodo di sospensione, l’Agente della riscossione tratterà le istanze di rateazione. Istanze che possono essere presentate anche tramite la propria area riservata del sito https://www.agenziariscossione.gov.it/it/.

Inoltre, sempre nelle FAQ è chiarito che: Gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti sul territorio nazionale, sono aperti dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo con appuntamento. È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Trova lo sportello e prenota”, disponibile nell’area riservata del portale dell’Agente della riscossione.

 

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