Arrivano importanti indicazioni dalla Regione Lazio sul rilascio
di parere di compatibilità paesaggistica da parte
dell’Ente di gestione del Parco dei Castelli Romani in relazione
alle istanze di condono edilizio ai sensi delle norme in materia
(legge n. 47/1985, legge n. 724/1994 e legge n. 326/2003) e di
accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia).
In particolare l’ente di gestione, nella propria richiesta
indizzata alla Direzione Regionale Ambiente, ha fatto riferimento a
una precedente nota del 2006 (prot. n. 65993/2S/02 del 18.04.2006)
in cui la Regione affermava che il parere dell’autorità deputata
alla tutela del vincolo non dovesse essere reso per abusi edilizi
realizzati prima dell’istituzione dell’area protetta.
Istanze di condono e di sanatoria in area vincolata: i
chiarimenti della Regione Lazio
La Regione ha quindi chiarito, nella
Circolare della Direzione Regionale Ambiente del 1°
febbraio 2024, n. 348, che per il rilascio del parere
necessario al conseguimento del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, l’Ente dovrà tenere a mente il principio giuridico del
tempus regit actum, secondo cui la domanda di condono deve
essere esaminata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo
sopravvenuto, al momento della conclusione del procedimento
amministrativo e che tale pronunciamento deve tener conto della
normativa vigente.
La conferma arriva dalla sentenza del TAR Lazio n. 10296/2022,
secondo cui “la domanda di condono edilizio va esaminata e
decisa dall’Ufficio in applicazione del principio “tempus
regit actum”, quindi con rilevanza di sopravvenienze normative
come pure di vincoli di inedificabilità sorti successivamente alla
realizzazione dell’abuso ed alla presentazione della relativa
domanda”.
Questa sentenza ha ribadito che, come affermato dall’Adunanza
Plenaria n. 20/1999, la Pubblica Amministrazione nel perseguire
l’interesse pubblico deve necessariamente tener conto, nel momento
in cui provvede, della norma vigente, a prescindere
dall’epoca di introduzione del vincolo.
Condono edilizio in area vincolata: le differenze tra le
norme
È pertanto acclarato che nei procedimenti di condono edilizio la
domanda di condono è soggetta alla disciplina di favore vigente al
momento della presentazione della domanda e andrà esaminata alla
luce della disciplina vigente al momento della loro presentazione e
tenendo conto delle misure di salvaguardia previste dalla l.r.
29/1997, dal momento che il Parco non è dotato di strumento di
pianificazione approvato.
Inoltre, il TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 47/2020 ha precisato
che l’art. 32, comma 43-bis1 , d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n.
326/2003, va interpretato nel senso che le modifiche da esso
apportate alle precedenti leggi disciplinanti il condono edilizio
contenute nei precedenti commi da 25 – 43 non si applicano
alle domande presentate in passato ai sensi delle
succitate leggi, che devono essere esaminate e valutate per quello
che riguarda l’aspetto edilizio (e.g. cubatura massima, tipologia
di abuso, ecc.) in base ai requisiti e ai parametri prescritti
dalla legge applicabile ratione temporis e ciò allo scopo
di evitare che la sopravvenuta introduzione di norme più
restrittive possa pregiudicare l’esito delle istanze formulate
sulla base della legislazione precedente.
Sanatoria edilizia: no al nulla osta paesaggistico
Per quanto riguarda l’obbligatorietà del rilascio del nulla
osta, ai sensi dell’art. 28 della l.r. 29/1997, in merito al
permesso di costruire in sanatoria (accertamento
di conformità) di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001, la direzione
regionale specifica che esso ha natura preventiva
rispetto alle autorizzazioni di interventi e opere da eseguirsi
all’interno dell’area naturale protetta e di conseguenza non può
essere rilasciato postumo.
Infatti, il nulla osta, che è di per se stesso uno strumento
preventivo per ogni ipotesi di concessione o autorizzazione, è
finalizzato a garantire la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio ambientale, che rappresenta un bene primario
costituzionalmente garantito, e che l’intervento non lo danneggi.
Proprio per questo fine ogni attività edilizia all’interno
dell’area protetta deve ottenere il nulla osta rilasciato dall’Ente
di gestione, che in questo modo esercita la propria funzione di
tutela del vincolo cui è preposto. In sostanza, il nulla osta
ambientale ha la funzione non di proibire le attività vietate (i
divieti sono stabiliti nella legge), ma di selezionare quelle
consentite.
Le indicazioni della Regione
A conclusione di quanto sopra detto e in forza del principio
giuridico “tempus regit actum”:
- la nota circolare prot. n. 65993/2S/02 del 18.04.2006
cessa di avere efficacia nel fornire supporto indiretto per ogni
opportuna determinazione dell’Ente di gestione; - le modifiche apportate dalla l. 326/2003 e concernenti
l’applicazione dei condoni relativi alla l. 47/1985 e alla l.
724/1994 non si applicano alle domande presentate ai sensi delle
leggi precedenti, che devono essere esaminate in base ai
presupposti previsti dai condoni relativi a quegli anni; - il nulla osta è sempre preventivo e non può essere
rilasciato a posteriori per le domande relative al permesso di
costruire in sanatoria (accertamento di conformità) di cui all’art.
36 del d.P.R. 380/2001.
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