Ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 D.P.R. 602/1973 e 30 del d.lgs. n. 46/1999, il legislatore riconosce la facoltà di chiedere l’assegnazione dell’immobile allo Stato solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
Così ha statuito il Tribunale di Siracusa, sez. es. immobiliari, con l’ordinanza 18 aprile 2018.
Il caso trae origine da una procedura esecutiva immobiliare esattoriale promossa dall’Agente della Riscossione nei confronti di una società, avente ad oggetto debiti tributari, contributi ed altre entrate. Dopo l’esito infruttuoso dei tre tentativi di vendita, l’Agente della Riscossione chiedeva al Tribunale adito l’assegnazione allo Stato dell’immobile pignorato ai sensi dell’art. 85 D.P.R. n. 602/1973; nella relativa procedura, la società esecutata proponeva opposizione e un terzo creditore spiegava intervento.
Nell’esaminare il caso posto alla sua attenzione, il Giudice dell’Esecuzione chiarisce, innanzitutto, che l’attuale testo dell’art. 85 cit. ha eliminato la possibilità dell’eventuale conguaglio, con la conseguenza che il riferimento alla somma per cui si procede, ai fini della determinazione del prezzo di assegnazione, va adesso letto in combinato disposto con il comma 1 dell’art. 30 del d.lgs. n. 46/1999, secondo il quale la disposizione si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
Alla luce di tale ragionamento – afferma il Giudice dell’esecuzione – siffatti crediti rappresentano l’unico parametro per la determinazione del prezzo ai sensi del comma 1 dell’art. 85 D.P.R. n. 602/1973, in quanto non è possibile che con il meccanismo dell’assegnazione in sede di esecuzione fiscale vengano soddisfatti eventuali altri crediti ivi azionati.
Tanto premesso, il Giudice dell’esecuzione si sofferma poi sull’ambito di applicazione dell’istituto in esame, che non sembra applicabile né al caso in cui l’agente della riscossione agisca anche per crediti diversi dai tributi dello Stato e non già in via esclusiva per tributi dello Stato, né al caso in cui si proceda solo per tributi dello Stato ma nell’esecuzione vi sia stato l’intervento di un creditore terzo, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 602/1973.
Per il Tribunale di Siracusa, diversamente opinando, si otterrebbe un meccanismo del tutto analogo al conguaglio, oggetto di espressa abrogazione da parte del legislatore nel 2005, e lo Stato, in contrasto con le esigenze di salvaguardia del bilancio statale che giustificano la norma eccezionale prevista dal combinato disposto del comma 1 dell’art. 30 d.lgs. n. 46/1999 con l’art. 85 del D.P.R. n. 602/1973, si troverebbe a soddisfare anche crediti di altri enti pubblici dotati di autonomo bilancio o addirittura di soggetti privati, con un esborso di risorse che potrebbe anche essere superiore ai propri crediti suscettibili di tacitazione mediante l’assegnazione.
Da ciò deriva che, una volta che si intraprenda e si prosegua l’esecuzione per un determinato montante creditorio, risulta impossibile scomporre siffatto montante, andando a quantificare i soli tributi dello Stato ai fini della determinazione del prezzo di assegnazione.
Nella specie, a fronte della richiesta di assegnazione dell’immobile allo Stato anche per crediti non erariali, l’istanza proposta dall’Agente della Riscossione è stata quindi rigettata; infatti, secondo il G.E., la stessa si pone al di fuori delle ipotesi contemplate dal combinato disposto degli artt. 85 D.P.R. 602/1973 e 30 del d.lgs. n. 46/1999.
Infine, il Giudice dell’esecuzione ha evidenziato che l’Agente della Riscossione avrebbe potuto esternare l’intenzione di voler procedere al quarto incanto nel termine di cui all’art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999 (sessanta giorni dal terzo incanto), ma, non essendo stata presentata tale istanza nel termine, ha dichiarato l’estinzione della procedura.
Trattasi di una decisione di rilevante portata ermeneutica, stante le ancor poche pronunce nel merito, destinata ad assurgere a canone interpretativo nel non semplice campo delle procedure di riscossione.
(Altalex, 7 maggio 2018. Nota di Giorgio Seminara)
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