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Giudice di Pace di Fermo


Sentenza 22 ottobre 2014


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 


Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. R.G promossa con ricorso in opposizione avverso verbale di contestazione n. emesso in data


nei confronti del ricorrente, depositato in data


Sig. …, nato a il , residente a via…..n°…, rappresentato e difeso dall’Avv. …..


RICORRENTE OPPONENTE


CONTRO


PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI.. ., in persona del Prefetto pro tempore.


RESISTENTE OPPOSTA CONTUMACE


Conclusioni delle parti: conformemente agli atti


MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso va accolto per quanto infra. La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice; pertanto, è gravata dell’onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095). In dettaglio, nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981 (poi “trasfusa” nella normativa attualmente vigente) è onere dell’Ente amministrativo che provvede all’erogazione della sanzione, dimostrare l’inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata. Secondo consolidata giurisprudenza, l’opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l’impugnazione dell’atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l’Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell’onere probatorio, come tra l’altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata (di cui all’art. 7 D.L.vo 150/11 già previsto dall’art. 23 co. 2 l. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento (il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comportando l’impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione stessa), nonchè alla contestazione/notificazione della violazione. Nel caso di specie la Prefettura non ha soddisfatto l’onere del preventivo deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria. Ritiene pertanto questo Giudice di dover annullare il verbale gravato, con condanna dell’Amministrazione opposta al pagamento delle spese vive in favore della ricorrente liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:


– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione n°…………………emesso …………………………. Compensa le spese di giudizio, fatta eccezione per le spese vive, pari ad € 37,00, che condanna parte resistente a rifondere all’opponente.


Sic decisum in Fermo hodie 22.10.2014


Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fedeli


Il Cancelliere


DEPOSITATO IN CANCELLERIA


Fermo lì …………..…………………

 

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