Un pacchetto articolato di interventi, quello presente nel decreto recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, il cosiddetto decreto Salva casa, approvato oggi dall’Aula della Camera. Il testo passa, ora, all’esame del Senato e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 28 luglio.
Entrando più nel dettaglio delle misure, secondo quanto riportato dal dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “per dare una pronta risposta alle esigenze di milioni di studenti, lavoratori e giovani coppie che vivono nelle grandi città, sarà possibile rilasciare il certificato di agibilità ai ‘micro-appartamenti’. La superficie minima per una persona scende da 28 a 20 metri quadrati, e per due persone da 38 a 28 metri quadrati. Anche le altezze minime interne sono ridotte da 2,70 a 2,40 metri. I locali devono essere in edifici migliorati o ristrutturati per garantire condizioni igienico-sanitarie idonee. Restano in vigore le deroghe per corridoi, disimpegni, bagni, ripostigli e comuni montani sopra i 1.000 metri”.
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segnala come sia stata “introdotta una disciplina uniforme per i cambi di destinazione d’uso, senza distinzione se con opere o senza. Per il mutamento senza opere sarà richiesta la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), mentre per quello con opere sarà necessario essere in possesso del titolo per l’esecuzione. Per le unità al primo piano o seminterrate, il cambio è regolato dalla legislazione regionale che permette ai comuni di individuare le zone consentite. Si introducono novità per le tolleranze negli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024. Per unità immobiliari sotto i 60 metri quadrati, sono tollerati scostamenti fino al 6 per cento. In zone sismiche, il tecnico deve riferirsi alle norme tecniche vigenti al momento dell’intervento, ma l’Amministrazione può prescrivere interventi per rispettare le norme attuali. Inoltre, vengono eliminati gli adempimenti del tecnico per la salvaguardia dei diritti dei terzi, riducendo così i suoi compiti. Il decreto prevede che, per determinare lo stato legittimo, si faccia riferimento all’ultimo titolo abilitativo rilasciato, fermo restando che spetta all’amministrazione competente verificare la legittimità dei titoli pregressi. Si chiarisce che le difformità sulle parti comuni non influenzano lo stato legittimo delle singole unità immobiliari e viceversa. Questo mira ad accelerare l’ottenimento di titoli abilitativi per interventi su parti comuni e private degli edifici condominiali, limitando le verifiche alle parti effettivamente interessate dai lavori”.
Quanto ai porticati ed alle tende bioclimatiche, osserva ancora il dicastero guidato da Matteo Salvini, “il Salva casa include nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette ‘Vepa’) in tutti i porticati, rientranti o meno all’interno dell’edificio, e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola con telo retrattile o elementi regolabili, comprese le cosiddette tende bioclimatiche. L’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia richiede al dirigente comunale di ordinare la rimozione o demolizione di interventi edilizi abusivi, indicando che l’area verrà acquisita gratuitamente dal Comune se l’abuso non viene sanato entro 90 giorni. Un emendamento” al testo “permette al Comune di prorogare questo termine fino a un massimo di 240 giorni, considerando esigenze di salute, necessità assolute o gravi situazioni socio-economiche”. Sull’uso dei proventi delle sanzioni, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rileva che “per dare una soluzione concreta alla problematica delle opere comunali incompiute e al crescente fabbisogno abitativo, parte delle risorse destinate ai Comuni saranno specificatamente destinate alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, finalizzate anche all’incremento dell’offerta abitativa. Per incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, è stato approvato un emendamento per il recupero dei sottotetti che, nei limiti e secondo le procedure previste da ciascuna Regione, consente di derogare anche ai limiti di distanza tra gli edifici”. C’è, poi, il superamento della doppia conformità anche per difformità sostanziali.
“Le leggi regionali trattano in modo diverso le ‘parziali difformità’ edilizie – sottolinea il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti -. Ora si estende il regime semplificato del decreto legge anche alle ‘variazioni essenziali’ per uniformare le regole. La procedura semplificata si applica anche agli immobili con vincoli storici, artistici e ambientali, purché le difformità siano lievi. Infine, si limita il tipo di interventi prescrivibili dagli sportelli unici per rilasciare il titolo in sanatoria. L’obiettivo è rendere più semplice e uniforme la sanatoria degli interventi edilizi. Si introduce una nuova norma per regolarizzare interventi edilizi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo prima dell’introduzione del permesso di costruire. Prevede una procedura specifica per varianti in corso d’opera su titoli rilasciati prima del 1977, permettendo finalmente la loro regolarizzazione. Inoltre, le parziali difformità non necessitano di regolarizzazione se non è stato emesso un ordine di demolizione e se è stata rilasciata la certificazione di abitabilità o agibilità”.
Infine, “per rispondere alle esigenze che da tempo affliggono i cittadini delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, si agevola l’ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per tutti gli immobili ricostruiti che sono stati colpiti dall’evento catastrofico. Così il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori varrà a tutti gli effetti come certificato di abitabilità o di agibilità. Si prevede – conclude il dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti – una sanatoria anche per gli interventi soggetti a vincoli che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali del 2006, pur essendo stati autorizzati dal Comune, non avevano il preventivo accertamento della compatibilità paesaggistica”.
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