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Attraverso la Circolare 28 giugno 2024, n. 16 (testo in calce) l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sulle nuove regole della compensazione di crediti, che passa solamente dai canali telematici dell’Agenzia, precludendo quella orizzontale nel caso in cui i debiti scaduti oltrepassano i 100mila euro.

La disciplina contenuta nella legge di bilancio 2024

L’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno corrente (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), nei commi da 94 a 98, introduce misure di razionalizzazione e contrasto all’evasione che afferiscono alla disciplina delle compensazioni di crediti contenuta all’articolo 11, comma 2, della d.l. n. 66/2014, e dall’articolo 37, commi 49 e seguenti, del d.l. n. 223/2006.

In tema di compensazione dei crediti fiscali risulta in seguito intervenuto l’articolo 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 39/2024 (“decreto Agevolazioni”), che ha sostituito il comma 49–quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223/2006.

Oggetto della Circolare

Attraverso il documento di prassi del 28 giugno l’AdE intende fornire le istruzioni operative agli  Uffici, al fine garantirne l’uniformità di azione, esaminando nell’ambito dei corrispondenti paragrafi:

  • l’obbligo generalizzato di procedere alla compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati verso l’INPS e l’INAIL (articolo 1, commi 94, lettera a, 97, lettera a, e 98, legge di bilancio 2024);
  • l’esclusione, dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ex articolo 1, commi da 421 a 423, legge n. 311/2004, e dell’ articolo 38 – bis del D.P.R. n. 600/1973, di importo globalmente superiore a 100.000 euro (articolo4, commi 2 e 3, decreto Agevolazioni).

Obbligo di impiego dei servizi telematici in caso di compensazione

L’articolo 11 del d.l. n. 66/2014 (“Riduzione dei costi di riscossione fiscale”) prevede, anche per finalità di controllo, specifiche modalità di trasmissione dei modelli di pagamento F24 comprendenti crediti da compensare. Sulla base delle disposizioni previgenti all’applicazione della norma in disamina, i versamenti ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, sono effettuati: solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (“modelli F24 a saldo zero”), e anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, ove il saldo finale sia di importo positivo.

In virtù della novella apportata a tale norma dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare tramite l’impiego di crediti in compensazione, dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate”.

La norma in disamina, pertanto, estende, dal 1° luglio 2024, l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L’obbligo sussiste, pertanto, pure nell’ipotesi ove la compensazione dei crediti coi debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. In linea con la ratio normativa sottesa alla specifica disposizione in disamina, la Circolare ritiene che detto obbligo si estenda pure alla compensazione “verticale”, la quale interviene nell’ambito dello stesso esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo pari a zero (“modelli F24 a saldo zero”), e anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo positivo.

Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 euro

L’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di bilancio 2024, ha introdotto, con decorrenza 1° luglio 2024, il comma 49-quinquies all’articolo 37 del d.l. n. 223/2006, che stabilisce un limite all’utilizzo in compensazione dei crediti di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997 ulteriore rispetto al vigente divieto di compensazione ex articolo 31, comma 1, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. La disposizione ex comma 49- quinquies dell’articolo 37 del d.l. n. 223/2006 è stata in seguito sostituita dal comma 2 dell’articolo 4 del decreto Agevolazioni, con decorrenza dal 1° luglio 2024.

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi afferenti ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, incluse le somme oggetto degli atti di recupero.


 

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