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48211201 – cartoon businessman with debt and tax letter

Il contribuente che ha ricevuto una cartella esattoriale dall’Agente di riscossione può avere dei motivi per non pagarla?

C’è un modo generico per non pagare la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione? No. C’è il diritto a non pagarla? Sì, ci può essere. Questa è la differenza. L’unico modo per non pagare la cartella esattoriale è quello che coincide con un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente. Un diritto che si scopre leggendo attentamente la cartella.

Quello che è possibile fare, comunque, è conoscere quali sono i principali casi in cui si può evitare di pagare perché c’è un motivo che invalida la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ed è quello che vedremo in seguito.

Tetto minimo e tetto massimo della cartella esattoriale

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non può notificare una cartella esattoriale per un importo inferiore a 30 euro, compresi interessi e sanzioni. E’ un divieto scattato il 1° luglio 2012 per gli Agenti per la riscossione e per gli altri enti impositori. Certo, avere un debito con il Fisco di meno di 30 euro è piuttosto improbabile, ma non si sa mai: ci può essere sempre in agguato, ad esempio, la differenza di un debito basso come una multa pagata con un paio di giorni di ritardo.

Ad ogni modo, se il mancato pagamento del contributo comportasse l’applicazione di altri interessi e sanzioni e venisse superata la soglia dei 30 euro, la cartella diventerebbe

legittima e toccherebbe pagare.

Quindi, non si può esagerare al ribasso, ma nemmeno al rialzo. Una cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di importo troppo basso è illegittima come lo è anche quella con un importo da far venire un infarto a chiunque. I latini dicevano che nessuno può essere costretto a una prestazione per lui impossibile («nemo ad impossibilia tenetur»). E l’Agente di riscossione deve seguire l’esempio dei latini: risulterebbe difficile, infatti, il pignoramento nei confronti di un nullatenente o di chi ha redditi talmente bassi da non riuscire a pagare il debito anche lavorando tutta una vita.

Proprio a tutela di quest’ultima categoria di contribuenti, è intervenuta una legge nel 2012 [1] che consente la liberazione dal cosiddetto sovrindebitamento in tre modi diversi:

  • raggiungendo un accordo con il 60% dei creditori, poi ratificato dal tribunale (cosiddetto accordo coi creditori);
  • ottenendo la decurtazione del debito dal tribunale, anche senza il consenso dei creditori (cosiddetto piano del consumatore);
  • disponendo la vendita dei propri beni attraverso il tribunale e procedendo alla ripartizione del ricavato tra i creditori (cosiddetta liquidazione del patrimonio).

Purché il tutto venga opportunamente dimostrato: è necessario, infatti, dar prova di non essersi indebitati per propria colpa (aver vissuto da nababbi senza averne le possibilità) e di non aver usufruito di questa procedura nei

5 anni precedenti. L’interessato dovrà farsi redigere un apposito programma da parte di un professionista, che sarà presentato in tribunale. A presiedere sulla regolarità della procedura sarà chiamato un «organismo di composizione della crisi», che potrebbe essere anche un commercialista o un avvocato.

Ridurre i debiti con il piano del consumatore (destinato solo ai debiti non derivanti da attività imprenditoriali) o con l’accordo coi creditori è possibile anche nel caso in cui il creditore sia uno soltanto. Così, se il contribuente ha accumulato un’esposizione debitoria solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, può ricorrere alle citate procedure e ottenere un taglio degli importi fino all’80%.

L’erede non paga l’Agenzia delle Entrate Riscossione

Se arriva una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione intestata ad un defunto, gli eredi non devono pagare le sanzioni. A tal fine, potranno fare un’istanza di sgravio alla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione. In secondo luogo, potranno evitare di pagare se

rinunciano all’eredità. Ma se accettano l’eredità con beneficio di inventario, ridurranno la propria responsabilità solo ai beni ottenuti con la successione. Significa che se decidono di non pagare, l’Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe pignorare solo i beni ereditati e non quelli del patrimonio personale.

Un altro modo che ha l’erede per non pagare i debiti del parente defunto è quello di verificare che la cartella esattoriale sia stata correttamente notificata. La notifica, infatti, nel primo anno dopo il decesso, deve avvenire:

  • direttamente e nominativamente agli eredi: se questi hanno fatto la comunicazione di decesso all’Agenzia delle Entrate;
  • impersonalmente e cumulativamente a tutti gli eredi, all’ultimo indirizzo del soggetto defunto (la dicitura della raccomandata sarà “Eredi del sig…..”).

Invece, dopo un anno dalla morte del debitore, l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve effettuare la notifica personalmente e nominativamente ai singoli eredi, ciascuno per la sua parte. A tal fine, la notifica dovrà avvenire presso il rispettivo indirizzo di residenza.

Se il debitore è nullatenente

Il debitore nullatenente, cioè colui che non ha redditi o beni intestati a sé o in comunione con altri soggetti, non può temere nulla. In Italia, infatti, non ci sono conseguenze ulteriori rispetto al pignoramento in caso di mancato pagamento dei debiti tributari. Solo se l’evasione supera determinate soglie può scattare il reato e, quindi, il procedimento penale (250mila euro per l’omesso versamento di Iva, 150mila euro per l’omesso versamento ritenute previdenziali).

Il debitore che non sia riuscito a pagare la cartella dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non viene segnalato in Crif o alla Centrale Rischi, come potrebbe succedere a chi ha un debito con una banca, una finanziaria o altro intermediario finanziario.

Dunque, tutto ciò che può fare l’Agenzia delle Entrate Riscossione è prendere la lente d’ingrandimento e verificare, attraverso un controllo sulle banche dati telematiche del Fisco (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti correnti, Registri immobiliari), che il debitore sia nullatenente. Accertato ciò, non procederà contro di lui e inserirà il debito tra quelli non recuperabili la cui riscossione, di norma, dopo qualche anno, viene abbandonata. Alla peggio, ci possono essere indagini e ispezioni più approfondite, eventualmente con l’ausilio della Guardia di Finanza.

Possono stare tranquilli anche il coniuge in regime di separazione dei beni e genitori o altri parenti: su di loro non c’è possibilità di rivalsa. L’unica ipotesi di trasmissione dell’obbligazione è in caso di decesso: a rispondere del debito sarebbero gli eredi, ma coi limiti di cui abbiamo appena parlato.

Il pignoramento del conto corrente

Se il debitore è titolare di un conto corrente in rosso, cioè privo di alcuna somma depositata, o in perdita, o su cui è aperto un affidamento (cosiddetto «fido» o «apertura di credito»), il pignoramento non può avvenire. Se, ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovesse ugualmente notificare gli atti, la banca le comunicherebbe che sul conto non vi è disponibilità di denaro e il pignoramento presso terzi si chiuderebbe con esito negativo (quando il conto è vuoto c’è poco da portar via).

Se il conto corrente contiene, invece, solo redditi di lavoro dipendente o di pensione, anche se il saldo è attivo, il pignoramento non è consentito entro una determinata somma. In particolare, fino a

1.344,21 euro (ossia il triplo dell’assegno sociale) è vietato ogni pignoramento che potrebbe, tutt’al più, estendersi sull’eventuale eccedenza. Quindi, il contribuente che riesca a mantenere il conto entro questa soglia non deve temere alcunché. Per tutti gli accrediti successivi (di stipendio o pensione) il pignoramento può avvenire fino a massimo 1/5.

Limiti al pignoramento dello stipendio o della pensione

Nel caso in cui il pignoramento dello stipendio avvenga presso il datore di lavoro, il limite massimo è di 1/10 del netto della busta paga se questa non raggiunge 2.500 euro; se invece la busta paga è compresa tra 2.500 e 5.000 euro, il pignoramento può avvenire fino a massimo 1/7. Per importi superiori, il limite è di 1/5.

Nel caso in cui il pignoramento della pensione avvenga direttamente in capo all’ente previdenziale (per es. Inps), vigono due regole:

  • così come con lo stipendio, il pignoramento può avvenire fino a massimo 1/10 della pensione se questa non raggiunge 2.500 euro; se invece la pensione è compresa tra 2.500 e 5.000 euro, il pignoramento può avvenire fino a massimo 1/7. Per importi superiori, il limite è di 1/5;
  • tali percentuali non si applicano su tutta la pensione, ma su quella parte che eccede il cosiddetto minimo vitale, pari all’assegno sociale (per il 2017 è di 448,07 euro) aumentato della metà (quindi di 224,93 euro). Pertanto, il minimo vitale nel 2017 è fissato in che è pari a 672,10 euro. Significa che se una pensione è di 1.000 euro, il decimo (1/10) si applica sulla differenza tra 1.000 e 672,10 euro (cioè sarebbe 1/10 di 327,9 euro, quindi 32,79 euro).

Il fondo patrimoniale

L’equazione «istituire un fondo patrimoniale = non pagare i debiti» non sempre è corretta. Prima di tutto, è necessario che il fondo sia stato annotato a margine dell’atto di matrimonio prima della nascita del debito (per esempio, della data di scadenza della dichiarazione cui si collega la morosità). Per evitare poi la revocatoria del fondo devono passare almeno 5 anni dalla sua annotazione.

Tuttavia, anche per i debiti successivi alla costituzione del fondo patrimoniale, la Cassazione ha ripetuto più volte che tale vincolo non tutela se il debito fiscale attiene a redditi di natura lavorativa o imprenditoriale (esclusi solo quelli di attività speculative).

La prescrizione per non pagare la cartella esattoriale

«Chi spera non dispera», dicevano i nostri avi. E così, uno dei metodi più frequenti per sperare di non pagare l’Agenzia delle Entrate Riscossione è quello di attendere il tempo necessario per la prescrizione degli importi richiesti in pagamento. Sempre che, entro tali termini, non arrivino atti interruttivi come un sollecito di pagamento, il preavviso di fermo o di ipoteca, un pignoramento, ecc.

Una volta intervenuta la prescrizione, però, non sempre l’Agente di riscossione si adegua alla richiesta di cancellazione del debito avanzata dal contribuente, ma di norma è necessario un ricorso al giudice.

I termini di prescrizione variano a seconda del tributo, e sono di:

  • 10 anni per Irpef, IVA, Imposta di Registro, Irap, imposta ipocatastale, canone Rai, diritti camera di commercio. A tale riguardo, però, si segnala un orientamento della Cassazione secondo cui la prescrizione per l’Irpef sarebbe di 5 anni;
  • 5 anni per sanzioni amministrative, codice della strada, contributi Inps, e Inail, imposte locali come Tari, Ici, Imu, Tarsu, Tasi, Tosap;
  • 3 anni per bollo auto (i tre anni decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato).

In questi casi, è possibile procedere alla contestazione anche senza avvocato per via amministrativa.

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