Competenza territoriale, se l’esecuzione forzata non è ancora iniziata, dove si trovano creditore e beni da pignorare.
Presso quale tribunale va incardinata la causa di opposizione al precetto [1], quando ancora l’esecuzione forzata non è iniziata? La competenza territoriale spetta al tribunale del luogo in cui si svolgerà l’esecuzione, a condizione però che il creditore sia residente o abbia eletto domicilio in un Comune dove si trovano i beni da aggredire. Altrimenti l’opposizione si potrà proporre davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto.
A chiarirlo è il tribunale di Reggio Emilia in una recente ordinanza [2].
Il giudice emiliano ricorda che, nelle opposizioni a precetto, la
competenza per territorio si determina in base alle seguenti regole.
1. In via principale si fa riferimento al giudice del luogo della minacciata esecuzione [3] (la norma parla di “giudice del luogo dell’esecuzione”).
2. In via sussidiaria, nei casi in cui il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione le opposizioni al precetto [4] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Dunque, l’indicazione della residenza o l’elezione di domicilio della parte istante non è un requisito essenziale del precetto, senza il quale ne scaturisce la nullità; al contrario essa serve solo ad individuare il giudice competente per territorio che seguirà la imminente esecuzione forzata. Se nel precetto il creditore non inserisce le suddette indicazioni, la stessa norma stabilisce che le eventuali opposizioni a precetto saranno proposte nel luogo in cui quest’ultimo fu notificato (che potrebbe essere diverso da quello dell’esecuzione).
Secondo la sentenza in commento, inoltre, la regola sussidiaria del luogo di notifica del precetto opera non solo quando sono omesse la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio da parte del creditore intimante, ma anche se quelle località sono state individuate in un luogo dove “non vi sono beni dell’intimato da aggredire o suoi debitori”.
Infine, nel corso del giudizio di opposizione spetta al creditore l’onere della prova che nel Comune indicato nel precetto per il domicilio o la residenza è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell’intimato.
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