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Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dei vantaggi compensativi confermando che “in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata“.

Questa in sintesi la vicenda processuale

Il Tribunale di Perugia respingeva l’istanza di riesame proposta avverso il decreto del G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro costituenti il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al legale rappresentante di una società.

Quest’ultimo ricorreva per Cassazione deducendo l’insussistenza di entrambi i presupposti per l’applicazione della misura cautelare in parola.

In particolare, con riferimento al requisito del fumus commissi delicti, il ricorrente lamentava l’illogicità della motivazione del Giudice in relazione alla asserita valenza distrattiva dello spostamento di risorse finanziarie, effettuato da una società all’altra nell’ambito di un gruppo d’imprese facente capo allo stesso ricorrente, sostenendo la natura lecita di tali operazioni alla luce della logica infragruppo.

Giudicando infondato il ricorso, la Suprema Corte ha respinto la sopra richiamata tesi difensiva non ritenendo sussistente alcun vantaggio in compensazione del danno cagionato dalle sopracitate operazioni.

A tal proposito la Corte ha, infatti, ricordato come la norma che disciplina l’istituto dei c.d. vantaggi compensativi, ovvero l’art. 2497 c.c. – secondo cui “non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette” – preveda espressamente che, in presenza di operazioni effettuate all’interno di un gruppo sociale, per poter ritenere escluso il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216 co. 1 n. 1) L.F. deve risultare positivo il saldo finale delle operazioni compiute nella logica infragruppo.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel sostenere che ai fini dell’integrazione dell’istituto dei c.d. vantaggi compensativi non sia sufficiente la mera partecipazione a un gruppo societario o la sussistenza di un qualsivoglia beneficio ottenuto dalla società controllante, essendo il saldo finale positivo delle operazioni compiute “elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata” (cfr. Cass. pen. sez. V, 26 giugno 2015, n. 8253 ).

Pertanto, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, posto che la sussistenza di un gruppo societario è presupposto necessario, ma non sufficiente ai fini dell’applicazione della norma sui c.d. vantaggi compensativi, affinché possa dirsi esclusa la natura distrattiva di un’operazione economica – ancorché compiuta nell’ambito di rapporti infragruppo – l’amministratore imputato è tenuto a dimostrare il vantaggio emergente dal complesso delle operazioni compiute nell’interesse del gruppo o, in alternativa, la “concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi“.

* a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, in collaborazione con la Dott.ssa Giorgia Conconi, dello Studio Legale Ventimiglia

 

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