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L’articolo 1, comma 89, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha modificato il comma 5, dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, il quale prevedeva, per taluni soggetti, l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni, di cui ai commi da 1 a 4, del medesimo articolo 25-bis.

Per effetto della suddetta modifica, quindi, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli “agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione” e dei “mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva”.

Alla luce di tale modifica, dunque, agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973.

Per espressa previsione normativa la predetta novità decorre dallo scorso 1.4.2024.

Fin dall’introduzione della disposizione oggetto di analisi, gli operatori del settore hanno subito evidenziato delle criticità operative:

  • la prima riguardava la decorrenza della disposizione, soprattutto in relazione alle provvigioni trattenute;
  • la seconda, invece, era attinente, alle tempistiche d’invio della comunicazione necessaria per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta.

La circolare n. 7/E/2024 ha fornito chiarimenti in merito.

In relazione alla decorrenza, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in considerazione del principio generale secondo cui le ritenute devono essere applicate in base al principio di cassa, la nuova disposizione si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dall’1.4.2024, a prescindere dalla data di maturazione delle provvigioni.

Un caso particolare è quelle del comma 4, dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, il quale disciplina l’ipotesi in cui il commissionario, l’agente, il mediatore, il rappresentante di commercio o il procacciatore d’affari, in forza di disposizioni normative o contrattuali, trattiene direttamente la provvigione a lui spettante, prelevandola dalle somme riscosse a seguito dell’operazione per la quale ha prestato la propria attività. In questi casi, i percettori della provvigione devono rimettere ai propri committenti, preponenti o mandanti, anche l’importo corrispondente alla ritenuta stessa. A mente del comma 4, dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973, detta ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.

In tale caso, quindi, il presupposto impositivo, da cui decorre il computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti della ritenuta, attiene al trattenimento delle provvigioni da parte dei percipienti.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal prossimo 1.5.2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano al committente a decorrere da quest’ultimo mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

In merito alla seconda criticità, l’Agenzia delle entrate sottolinea che la novella non incide sulla misura della ritenuta da operare; pertanto, anche per la fattispecie in esame, la ritenuta deve essere applicata nella misura fissata dall’articolo 11, Tuir, per il primo scaglione di reddito (23%) sul 50% dell’imponibile.

Tuttavia, nel caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle provvigioni.

Tale riduzione, ai sensi dell’articolo 2, D.M. 2446/1983, è subordinata alla presentazione al committente, preponente o mandante, da parte del percipiente le provvigioni, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso, nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

L’articolo 3, D.M. 2446/1983, prevede che:

  • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R o PEC;
  • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
  • se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i quindici giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla eseguita mediazione.

Alla luce del fatto che la novità in esame è entrata in vigore lo scorso 1.4.2024, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la comunicazione degli agenti e dei mediatori di assicurazione possano pervenire entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma, ossia entro il prossimo 16.4.2024.

 

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