A cura della Redazione.
Il caso: Tizio impugnava l’intimazione di pagamento notificatagli per mancato pagamento di sanzione amministrativa, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito, in difetto di atti interruttivi, e l’omessa notifica dell’ordinanza prefettizia sottesa alla pretesa erariale.
Si costituivano la Prefettura, che eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione, e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, che contestava l’eccezione di prescrizione, producendo gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a mezzo delle quali era stata effettuata la notifica.
Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso, qualificandolo come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.; Tizio proponeva appello avanti al Tribunale, che, qualificata la domanda come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., la riteneva comunque non meritevole di accoglimento, disattendendo l’eccezione di prescrizione e rigettando, perché tardiva, la doglianza concernente la mancata notifica dell’ordinanza prefettizia.
Tizio ricorre in Cassazione, che preliminarmente rileva la inammissibilità dell’appello deducendo che:
a) l’identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
b) pertanto, solo ove si ritenga che il giudice a quo non abbia esercitato il potere di qualificazione, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione;
c) di conseguenza, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi;
d) nel caso in esame, il giudice a quo ha qualificato l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, cosicché avverso la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere proposto il ricorso per cassazione, e non l’appello, che deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
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