Nota a Trib. Torino, Sez. I, 28 settembre 2020.
di Antonio Zurlo
Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Torino ha statuito che:
- con il pignoramento presso terzi (procedura con cui il creditore procede all’esecuzione forzata dei beni del debitore che si trovano presso un terzo), i beni del debitore vengono sottoposti a un vincolo legale e il terzo ne diventa custode, ex art. 546 c.p.c.
Si deve, dunque, escludere che gli effetti del pignoramento e gli obblighi di custodia del terzo possano cessare per effetto della mera rinuncia, come nel caso, del creditore, rinuncia che, ai sensi dell’art. 629 c.p.c., presuppone l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo (qui pacificamente non effettuata e non essendo ancora decorsi i termini di legge per il compimento dell’attività). In un caso come quello oggetto del presente reclamo risulta, dunque, necessaria, ai fini della liberazione di somme vincolate da pignoramento, una pronuncia del Giudice dell’Esecuzione, pronuncia che, eventualmente, può essere sollecitata anche dal debitore e anche prima della iscrizione a ruolo della causa da parte del creditore. Si richiama, sul punto, l’art. 159 disp. att. c.p.c., a norma del quale “Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli artt. 518, 521 bis, 543 e 557 cpc, deposita per primo un atto o un’istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo o una copia dell’atto di pignoramento”.
- L’attivazione del citato art. 159ter c.p.c. era, dunque, la via che avrebbe dovuto essere seguita nella controversia, circostanza che fa sorgere dubbi sulla legittimità del ricorso alla procedura ex art. 700 c.p.c., atteso che è incontroverso che la stessa ha carattere residuale e che può quindi essere esperita solo in caso di mancanza di diversi strumenti di tutela (nel caso il già richiamato art. 159ter).
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