Tribunale di Torino
Sezione III Civile
Ordinanza 7 luglio 2014
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
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Il Giudice Istruttore
a scioglimento della riserva assunta all’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. in data 04.07.2014 nella causa di opposizione a Decreto Ingiuntivo iscritta al n. 10651/2014 R.G.;
promossa da:
B. F., rappresentato e difeso dall’Avv. Piermario VALENTE;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
X. Y., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberta TARDANICO;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex artt. 649 c.p.c. – 183, 6° comma c.p.c.
-I-
-letta l’istanza proposta dalla parte attrice opponente intesa ad ottenere la “revoca” della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ritenuto che la stessa non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:
-
secondo l’orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell’art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell’art. 649 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 07 maggio 2002, n. 6546 in Giust. civ. Mass. 2002, 785); -
del resto, la Corte Costituzionale ha chiarito che non sono illegittimi, in relazione all’art. 24 cost., gli art. 649 e 642 c.p.c., in combinato disposto, nella parte in cui consentono al giudice istruttore dell’opposizione al decreto ingiuntivo soltanto di sospendere e non di revocare la provvisoria esecuzione del decreto stesso, atteso che il sistema assicura alle parti una reale “parità delle armi”, attraverso la concessione di strumenti di segno opposto, ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione, sia quanto a stabilità nel corso del processo, quali quelli accordati dagli art. 648 e 649 c.p.c.; inoltre, il parametro di comparazione invocato (art. 186 ter stesso c.p.c.), che prevede la revocabilità dell’ordinanza di ingiunzione emessa nel comune processo di cognizione, si riferisce ad un diverso contesto processuale rispetto ai provvedimenti che sospendano o concedano la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (cfr. in tal senso: Corte costituzionale, 17 giugno 1996, n. 200 in Giur. cost. 1996, 1804);
-ritenuto, peraltro, di dover qualificare la predetta istanza come richiesta di “sospensione” dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642 c.p.c.”;
-ritenuto che i “gravi motivi” possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione ma anche, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Ord. 10 dicembre 2007 10592/06 in “Diritto & Giustizia” on line sul sito www.dirittoegiustizia.it -arretrato del 15.01.2008- ed in “Giuraemilia – UTET Giuridica” sul sito www.giuraemilia.it -aggiornamento n. 3/2008 del 23.01.2008-; Tribunale Parma, 11 marzo 2004 in Giur. it. 2004, 2321; Pretura Termini Imerese, 03 dicembre
-ritenuto che, nel caso di specie, sotto entrambi i profili non sussistano i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto anche conto di quanto riferito dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta nonché dei documenti prodotti da quest’ultima e considerato, inoltre, che non si ravvisano elementi da cui desumere che la convenuta opposta non sia in grado garantire il risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione;
-II-
-rilevato che le parti hanno chiesto la concessione dei termini previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c.;
-ritenuto che, nel caso di concessione dei predetti termini, sia possibile fissare un’udienza, all’esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni (o, più precisamente, per esigenze d’ufficio, fissare apposita udienza per la precisazione conclusioni), come del resto già sostenuto in giurisprudenza (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Ord. 02 novembre
-
del disposto di cui all’art. 183, 7° comma, seconda parte, c.p.c., ai sensi del quale “se provvede con ordinanza pronunciata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni”; -
dell’opportunità di consentire alle parti di eccepire l’eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria); -
della necessità di sentire i difensori delle parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c..
P.Q.M.
RIGETTA
l’istanza di parte attrice-opponente intesa ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c.
CONCEDE
ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c., ad entrambe le parti:
1) un termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal 30.07.2014, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
FISSA
udienza successiva a venerdì 23 gennaio 2015 ore 09,00, sia per la valutazione delle eventuali deduzioni istruttorie, sia per sentire le parti sul “calendario del processo” ex art. 81 bis disp. attuaz. c.p.c. (dando atto fin da ora che in mancanza di un espresso parere sul “calendario del processo” il Giudice provvederà autonomamente).
AUTORIZZA
il ritiro dei rispettivi fascicoli.
MANDA
alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.
Torino, lì 07.07.2014
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Depositato in data 07.07.2014
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