Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Nota di redazione: questo è il secondo di una serie di articoli dedicati alla “riforma della Giustizia Orlando”, dal nome del Ministro proponente. Obiettivo è far chiarezza sulla portata di suddetta legge e sulle novità da essa introdotte.

 

La riforma ha interessato diversi aspetti delle indagini preliminari, in primis possiamo concentrarci sulle modifiche apportate in merito alla durata di tale fase, al fine di garantire una maggiore celerità ed economia dei tempi processuali.

In base al combinato disposto dell’art. 405 secondo comma e 407 primo comma c.p.p. apprendiamo che le indagini preliminari, di regola, devono concludersi entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona sottoposta alle indagini viene iscritto nel registro delle notizie di reato. Inoltre la durata delle indagini preliminari non può, in ogni caso, superare la durata di diciotto mesi.

Il legislatore ha previsto tali termini al fine di soddisfare diverse esigenze, quali quella di garantire una certa celerità temporale nello svolgimento delle indagini, in modo tale che l’acquisizione delle prove in dibattimento sia ravvicinata rispetto alla commissione del reato, di rispettare il principio di obbligatorietà dell’azione penale individuando, preventivamente, il momento in cui debba scattare il controllo gerarchico e giurisdizionale sull’operato del pubblico ministero.

Ebbene la riforma Orlando ha aggiunto il comma 3 bis all’art. 407 c.p.p., prevedendo che il pubblico ministero debba, in ogni caso, richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari.

Invece, nel caso in cui si verifichi l’ipotesi di “notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l’elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese” è stata introdotta la possibilità per il P.M. di richiedere al Procuratore Generale della Corte d’Appello una proroga di ulteriori tre mesi.

Di conseguenza è stato modificato anche l’art. 412 c.p.p. relativo alla avocazione obbligatoria, per cui il Procuratore Generale della Corte d’Appello dovrà attendere il decorrere di questo ulteriore lasso di tempo prima di agire.

Ricordiamo, infine, che l’art. 407 comma due lettera a c.p.p. fa riferimento a gravi delitti, rispetto ai quali è previsto un termine di durata delle indagini di un anno. A tal proposito la riforma Orlando ha previsto un termine di quindici mesi conferito al pubblico ministero, al fine di adottare la propria scelta discrezionale.

Dobbiamo chiederci: qual è l’intento che ha guidato il legislatore nell’apportare tali innovazioni?

Ebbene lo scopo, ancora una volta, è quello di evitare l’eventuale inerzia del pubblico ministero nell’adottare la propria scelta in merito all’esercizio o meno dell’azione penale. Ecco perché gli è stato fornito un ulteriore lasso di tempo, senza pretendere una decisione immediata una volta trascorsi i tempi previsti.

Questa soluzione desta qualche perplessità[1] in quanto diretta a dare una legittimazione all’eventuale ritardo del pubblico ministero ed in quanto diretta, inevitabilmente, ad ampliare i tempi processuali, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.

Ulteriori innovazioni riguardano, invece, la scelta archiviativa. L’art. 408 c.p.p. prevede che, qualora il pubblico ministero ritenga infondata la notizia di reato, presenti al giudice la richiesta di archiviazione.

In tale avviso della richiesta archiviativa viene precisato che la persona offesa possa prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari, in un termine che, antecedentemente alla riforma Orlando era di dieci giorni ma che, attualmente, risulta elevato a venti giorni.

La seconda modifica riguarda l’art. 409 c.p.p. ed è diretta a velocizzare la decisione definitiva del giudice per le indagini preliminari. In effetti, qualora questo non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero dovrà fissare l’udienza in camera di consiglio nel termine predefinito di tre mesi. Inoltre, se al termine della udienza non ritiene necessario svolgere ulteriori indagini, avrà a disposizione tre mesi al fine di decidersi sulla pronuncia o meno dell’ordinanza archiviativa.

In realtà l’effettività di questa norma potrebbe ritenersi scarsa, considerato che si tratta comunque di termini ordinatori. [2]

Infine giungiamo alle rilevanti novità in materia di vizi e conseguente nullità del decreto di archiviazione, dirette a colmare una grave lacuna del sistema processuale penale. Tali novità sono contenute nell’articolo di nuovo conio: il 410 bis c.p.p. e rielaborano le soluzioni antecedentemente prospettate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

In primo luogo, qualora il decreto venga emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa di presentazione della richiesta di archiviazione, viene sanzionato con la nullità.

È prevista la nullità anche nel caso in cui il decreto venga emesso prima che sia terminato il lasso di tempo attribuito alla persona offesa per presentare opposizione, proprio al fine di garantire a quest’ultima la piena possibilità di far sentire la propria voce.

Infine è sancita la nullità qualora il giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla ammissibilità della opposizione presentata dalla persona offesa. In tal modo diventa obbligatorio per il giudice operare tale vaglio. Inoltre, con una formula non estremamente chiara, sembra ricavarsi la possibilità per il giudice di dichiarare l’inammissibilità solo nel caso in cui manchi l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

Dunque, come far valere tale invalidità?

La Riforma Orlando ha fornito la soluzione a tale quesito, introducendo una soluzione innovativa. Dovrà essere presentato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, un reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica. Il tribunale deciderà con una ordinanza non impugnabile senza intervento delle parti interessate ed il soggetto legittimato a presentare tale reclamo sarà l’interessato, ovvero, nella maggior parte dei casi, la persona offesa dal reato.

Ebbene, la Corte di Cassazione viene sollevata dal compito precedentemente assegnatole tramite questo peculiare rimedio, tuttavia resta ancora preclusa la possibilità di valutare il merito del provvedimento archiviativo.

Queste innovazioni produrranno effettivamente l’effetto sperato?

 

[1] GIALUZ M., CABIALE A., DELLA TORRE J. Riforma Orlando: le modifiche attinenti al

 processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse

 innovazioni. Diritto penale contemporaneo.

[2] GIALUZ M., CABIALE A., DELLA TORRE J. Riforma Orlando: le modifiche attinenti al

 processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse

 innovazioni. Diritto penale contemporaneo.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui