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Concessione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo prima e dopo l’opposizione: presupposti.

Il giudice dell’opposizione non può revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ma solo eventualmente sospenderla con apposita ordinanza.

La legge [1], infatti, prevede la possibilità per l’opponente di chiedere la sospensione (non la revoca) del decreto ingiuntivo opposto qualora ricorrano gravi motivi.

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere autorizzata dal giudice in due distinti momenti: al momento dell’emissione del decreto che, in questo caso, nasce già provvisoriamente esecutivo [2] oppure successivamente, in sede di opposizione del decreto

[3], qualora le contestazioni dell’opponente appaiano infondate.

Provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo

Su richiesta del creditore (contenuta già nel ricorso), il giudice può concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo quando:

–il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa;

– il credito è fondato su un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;

-vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo: che può consistere nella probabile infruttuosità dell’azione esecutiva, nell’aggressione del patrimonio del debitore in stato di dissesto o di insolvenza da parte di altri creditori, nel compimento da parte del debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia del creditore;

–il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore che comprovi il diritto fatto valere.

Provvisoria esecuzione decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione

La provvisoria esecuzione può anche essere concessa successivamente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

In questo caso il presupposto richiesto è che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Ciò avviene quando per esempio l’opponente eccepisce di aver già adempiuto la propria obbligazione ma non dimostra l’avvenuto pagamento.

La provvisoria esecuzione dee essere comunque concessa qualora il creditore offra cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Il giudice può concedere anche la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, sempre che l’opposizione non sia stata proposta per vizi procedurali.

Sospensione della provvisoria esecuzione

L’ordinanza con la quale il giudice concede la provvisoria esecuzione non può essere impugnata né revocata in quanto non paragonabile all’ordinanza d’ingiunzione emessa nell’ordinario processo di cognizione.

Si tratta di due provvedimenti che hanno natura e contesto differenti e che pertanto non possono essere equiparati dal pinto di vista della revocabilità [4].

Come affermato dalla Corte Costituzionale [5], le norme del codice di procedura civile sono legittime nella parte in cui concedono al giudice istruttore dell’opposizione al decreto ingiuntivo soltanto di sospendere e non di revocare la provvisoria esecuzione del decreto stesso, atteso che il sistema assicura alle parti una reale “parità delle armi”, attraverso la concessione di strumenti di segno opposto, ma di identica natura interinale, sia quanto a presupposti di concessione, sia quanto a stabilità nel corso del processo.

Da un lato, infatti, il creditore può ottenere un’ordinanza non impugnabile di provvisoria esecuzione, dall’altro il debitore un’ordinanza non impugnabile di sospensione dell’esecuzione già concessa.

Il giudice, su richiesta dell’opponente, può sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (sempre con ordinanza non impugnabile) solo se sussistono gravi motivi.

Nei gravi motivi rientra, il periculum in mora sussistente qualora l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto può danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione.

Può però bastare, ai fini della sospensione della provvisoria esecuzione anche il fumus boni iuris, consistente nella probabile fondatezza dell’opposizione e dell’illegittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso.

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