Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Pronto il testo di bozza della Legge di Bilancio. AGEEI è in grado di anticiparne il testo. 

Qui di seguito viene pubblicato il testo in PDF e a seguire vengono pubblicati in forma testuale gli articoli afferenti all’energia e alle infrastrutture:

BOZZA LEGGE DI BILANCIO
ART. 56.
(Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

1. Al fine di supportare investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi alla elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio-lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

2. Le garanzie di cui al presente articolo:
a) possono essere rilasciate in favore dei soggetti identificati come partner esecutivi nell’ambito del programma InvestEU di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;
b) possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e dalle imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01);
c) possono essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all’esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili anche di rango subordinato; d) possono essere concesse previa istruttoria da parte di SACE S.p.A., svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell’idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015, ove applicabile;
e) sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una percentuale massima di copertura non eccedente il 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore, ovvero il 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato. Con riferimento alle garanzie su portafogli di finanziamenti, la percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches, è pari al 50 per cento, ovvero al 100 per cento qualora nella tranche sia incluso non oltre il 50 per cento di ciascun finanziamento, fermo restando che per le tranche “junior” o “mezzanine” il relativo spessore non può in ogni caso superare il 15 per cento dell’importo nominale complessivo del portafoglio e la percentuale massima di copertura è pari al 50 per cento.

3. Gli impegni derivanti dall’attività di cui al presente articolo sono assunti da SACE S.p.A. nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura del 80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. I predetti impegni sono assunti da SACE S.p.A. coerentemente con un piano annuale di attività, che definisce l’ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, evidenziando gli importi delle operazioni, e di un sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework – “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). L’attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.

4. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al presente articolo anche in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative il cui importo massimo garantito in quota capitale ecceda 375 milioni di euro e superi il 25 per cento del fatturato dell’impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente, considerati i dati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e in ogni caso qualora l’importo massimo garantito in quota capitale ecceda 1 miliardo di euro ovvero, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, l’importo garantito del portafoglio superi 3 miliardi di euro, è subordinato al nulla osta del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti, i parametri di cui al presente comma devono essere calcolati avuto riguardo alla percentuale garantita di ogni singolo finanziamento e ai dati di fatturato di ciascuna impresa beneficiaria, ovvero del consolidato del gruppo di riferimento, ove esistente. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

5. I criteri e le modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A., ai sensi del presente articolo, inclusi i profili relativi alla distribuzione dei relativi limiti di rischio, in funzione dell’andamento del portafoglio garantito e dei volumi di attività attesi e in considerazione dell’andamento complessivo delle ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da altri strumenti di garanzia gestiti dalla medesima SACE S.p.A., sono definiti conformemente alle disposizioni di cui all’allegato tecnico, di cui allegato IV alla presente legge.

6. SACE S.p.A. determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi dalle stesse conseguiti in conformità al comma 1.
7. Le modalità operative ai fini della assunzione e gestione delle garanzie, della loro escussione e del recupero dei crediti, nonché la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle garanzie, inclusi i rimedi contrattuali previsti in relazione all’inadempimento da parte del soggetto garantito agli impegni previsti, sono stabilite da SACE S.p.A.
8. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare terzi o gli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.

9. Agli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo, che non possono superare l’importo complessivo massimo di 60 miliardi di euro, tenuto conto degli impegni, tempo per tempo in essere, già assunti da SACE S.p.A. si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e il cui limite di impegni assumibili annualmente è fissato dalla legge di bilancio. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, versati sul conto corrente di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al netto delle commissioni trattenute dalla medesima SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Tali commissioni sono limitate alla copertura dei costi sostenuti, imputabili alle attività svolte per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

10. Il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell’anno 2024 ai sensi del presente articolo è fissato in 10 miliardi di euro. Le garanzie rilasciate ai sensi del comma 2, lettera c), non possono superare il 10 per cento dell’importo di cui al primo periodo. Tale importo può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

11. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’anno 2024 le risorse disponibili al 31 dicembre 2023 sul conto corrente di tesoreria istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro. Le predette garanzie sono concesse in misura non eccedente il 50 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l’esecuzione di appalti pubblici e l’erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore.

12. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell’economia, per l’espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile connesse all’attuazione di tali interventi, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi del supporto tecnico – operativo di società interamente partecipate dal Ministero medesimo, che esercita il controllo analogo in conformità alla disciplina interna e dell’Unione europea in materia di in-house providing. Con apposito disciplinare, da sottoscrivere tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le predette società partecipate, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

ART. 57.
(Norma su fondi investimenti e nuovi interventi)

1.[…]
2. Per la celere realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell’impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a., nonché per garantire la continuità dell’esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, sono attribuiti i compiti e le funzioni relativi allo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all’articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e può nominare fino a due sub-commissari. Il compenso dei sub-commissari di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 2. L’incarico dei sub-commissari di cui al secondo periodo cessa alla scadenza del Commissario straordinario di cui all’articolo 94- bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui al comma 3 del medesimo articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata una spesa pari a euro 200.000 per l’anno 2024.
4. A titolo di contributo per la realizzazione del nuovo Campus dell’Università degli studi di Milano nell’ex sito EXPO 2015 è autorizzata la spesa di 30 milioni nell’anno 2024, 24 milioni di euro nell’anno 2025, di 16 milioni di euro nell’anno 2026 e di 10 milioni di euro nell’anno 2027.
5. Al comma 999 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini dell’attivazione delle necessarie sinergie tra l’intervento di cui al primo periodo e il “Progetto Bandiera @Erzelli – strutture sanitarie e per la ricerca traslazionale”, di cui all’Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2022, insistente sul sito di Genova Erzelli, e a completamento dello stesso, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.».
6. Per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione della rete del sistema dell’emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024, di 50 milioni di euro per l’anno 2025, di 55 milioni di euro per l’anno 2026.
7. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l’anno 2026.
8.[…]

9. La dotazione del fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2024.
10. […]
11. Con Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è aggiornato il documento recante la Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità di cui all’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano raggiunto il 28 febbraio 2008.

ART. 58.
(Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)

1. All’articolo 26, del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”;
2) al quinto periodo le parole “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: «e l’anno 2024»;

3) all’ultimo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore della presente disposizione», inserire le seguenti: «per l’anno 2003 e entro il 31 gennaio 2024 per l’anno 2024»;
b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quater, le parole: «e di 500 milioni per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 700 per l’anno 2024 e di 100 per l’anno 2025».
d) al comma 8, primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 31 dicembre 2024»;

e) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024»;
f) al comma 12, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

ART. 59.
(Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)

1. Al fine di incentivare forme alternative di provvista dello Stato italiano mediante il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie di cui all’articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche che abbiano espresso la propria disponibilità a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie, per consentire al Ministero dell’economia e delle finanze di sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le predette organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.

Capo I
Misure in materia di Diplomazia della crescita

ART. 69.

(Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l’Africa)

1. A decorrere dal 2024 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il «Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l’Africa», diretto alla concessione di finanziamenti, per la realizzazione di interventi di cooperazione per lo sviluppo nell’ambito dei Paesi africani, assicurando priorità ai progetti nel settore agricolo e solare fotovoltaico individuati secondo quanto previsto dal comma 3. I rimborsi dei finanziamenti di cui al presente comma, ivi incluse le eventuali quote interessi, affluiscono aL bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati ad integrare le disponibilità del fondo di cui al presente comma.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

3. Il Fondo concorre al finanziamento di iniziative coerenti con le finalità e i principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e con gli indirizzi della politica estera dell’Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC). La selezione dei progetti oggetto di finanziamento da parte del Fondo è operata sulla base delle preferenze espresse dalle persone fisiche che, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, effettuano acquisti in

Italia di beni o servizi presso esercenti attività commerciali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, sono definite:
a) le modalità di funzionamento del Fondo;
b) le modalità di accreditamento dei soggetti idonei a presentare i progetti di cui al presente articolo, di accertamento delle preferenze espresse dalle persone fisiche di cui al comma 3, nonché le modalità di valutazione dei progetti medesimi ai fini dell’ammissione alla selezione e i criteri di riparto delle somme del Fondo di cui al comma 1. La gestione del Fondo è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.




 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui