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La Legge n. 206/2021, entrata in vigore il 24 dicembre 2021, ha stabilito all’art. 1, comma 37 che le disposizioni dei commi dal 27 al 36 di cui al medesimo articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge in discorso, e dunque dal 22 giugno 2022.

Tali previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in tema dei diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. Più nel dettaglio, di seguito si riportano le principali modifiche introdotte.

  1. L’intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Modifiche all’art. 403 c.c.

    Il comma 27 dell’art. 1 interviene sull’art. 403 cod. civ. che disciplina il provvedimento di allontanamento del minore dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, modificandone i presupposti per l’adozione e dettando una disciplina ad hoc del procedimento instaurato a seguito dell’intervento della pubblica autorità.

    Nello specifico all’art. 403, comma. 1, c.c. le parole “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui” sono sostituite dalle parole: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere”.

    Alla norma de qua, come accennato, è stato poi aggiunta la disciplina di un’apposita procedura da seguire nel caso ricorrano i presupposti sopra menzionati.

     

  2. Competenza del Tribunale ordinario e del Tribunale dei minori. Modiche all’art. 38, disp. att. c.c.

    Si tratta dell’intervento operato dall’art. 1, comma 28, sull’art. 38 disp. att. c.c., il quale concerne il riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per minorenni, con attribuzione al primo della competenza su tutti i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale quando tra le medesime parti sia pendente un giudizio di separazione e/o di divorzio. L’obiettivo è quello di contenere i rischi di contrasto di giudicati tra decreti sulla responsabilità genitoriale e sentenze sull’affidamento in sede di separazione o divorzio.

     

  3. Foro dell’espropriazione forzata di crediti nel caso in cui il debitore sia la P.A. Modifica art. 26-bis, comma 1, c.p.c.

    Il comma 29 dell’art.1 sostituisce all’art. 26-bis, c.p.c., le parole «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» con le parole: «il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».

     

  4. Curatore speciale. Modifica art. 78 c.p.c.

    Con il comma 30 dell’art. 1, il Legislatore ha novellato l’art. 78 c.p.c., estendendo la possibilità per il giudice di procedere officiosamente, e a pena di nullità degli atti del procedimento, con la nomina di un curatore speciale. Tale potere è riconosciuto al giudice:

    1. nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla potestà genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;
    2. nel caso di adozione di provvedimenti ex art. 403 cod. civ. o di affidamento del minore ai sensi dell’art. 2 e ss. della legge 4 maggio, 1983, n. 184.
    3. nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
    4. quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

     

  5. Provvedimento di nomina del curatore speciale. Modifica art. 80 c.p.c.

    Il comma 31 dell’art. 1 modifica l’art. 80 c.p.c. prevedendo in capo al giudice il potere di nominare un curatore speciale anche nell’ambito di un procedimento cautelare. Sono stati, altresì, attribuiti al curatore specifici poteri di rappresentanza sostanziale e il diritto per il minore ultraquattordicenne, il genitore esercente la responsabilità genitoriale, il tutore e il pubblico ministero di chiedere la revoca del curatore per gravi inadempienze ovvero qualora vengano meno i presupposti per la sua nomina.

     

  6. Forma del pignoramento. Modifica art. 543 c.p.c.

    La Legge n. 206/2021 al comma 32 dell’art. 1 interviene sulla disciplina dell’inefficacia del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c., introducendo l’obbligo per il creditore procedente di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e di depositare nel fascicolo dell’esecuzione l’avviso notificato, a pena di inefficacia del pignoramento. Se nel procedimento sono coinvolti più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti del terzo cui non sia stato notificato l’avviso oppure nei cui confronti non si è provveduto al deposito dell’avviso notificato.

     

  7. Inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Modifica art. 709-ter, c.p.c.

    Con la previsione di cui al comma 33 dell’ art. 1, è stato modificato l’art. 703-ter, comma 2, n. 3, c.p.c., il quale attribuisce il potere al giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, di disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei due genitori, con la possibilità di individuare la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice.

     

  8. Albo dei CTU. Modifica artt. 13 e 15 disp. att. c.c.

    Il comma 34 dell’art. 1 ha introdotto nel novero dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. cod. civ. la figura del neuropsichiatra infantile, dello psicologo dell’età evolutiva e dello psicologo giuridico o forense. Tali professionisti, in ossequio all’art. 15, disp. att., cod. civ., devono possedere degli specifici requisiti tra i quali, a mero titolo esemplificativo, essere iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali.

     

  9. Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Modifiche art. 6 D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014.

    Altra norma riguardante l’ambito del diritto di famiglia ad essere modificata è l’art. 6 della L. n. 162/ 2014. Il comma 35 dell’art. 1 della Legge n. 206/2021 ha infatti esteso l’ambito di applicazione della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.  

     

  10. Competenza delle controversie in materia di cittadinanza. Modifica art. 4, comma 5, D.L. n. 13/2017, convertito con L. n. 46/2017

Infine, il comma 36 dell’art. 1 della Legge n. 206/2021, con riferimento alle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza italiano, al fine di deflazionare il carico della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Roma, ha stabilito che tali controversie siano assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani.

 

PNRR Italia

 

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