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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 26 marzo 2012


Tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione 1° ottobre – 31 dicembre 2011. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2012 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (12A03766)


(GU n. 77 del 31-3-2012)


IL CAPO DELLA DIREZIONE V del Dipartimento del Tesoro


Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l’art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;


Visto il proprio decreto del 23 settembre 2011, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;


Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 e, in particolare, l’art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2011 – 31 dicembre 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;


Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);


Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2011 – 31 dicembre 2011 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d’Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;


Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l’indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita’ indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;


Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l’attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell’ambito di responsabilita’ del vertice politico e di quello amministrativo;


Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell’ambito di responsabilita’ del vertice amministrativo;


Avuto presente l’art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell’Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d’Italia;


Sentita la Banca d’Italia;


Decreta:

Art. 1


1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2011 – 31 dicembre 2011, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).


Art. 2


1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2012.


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2012, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo’ essere superiore a otto punti percentuali.


Art. 3


1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).


2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura» emanate dalla Banca d’Italia.


3. La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2012 – 31 marzo 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.


4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e’ mediamente pari a 2,1 punti percentuali.


Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

Il capo della direzione: Maresca



Allegato A


RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*)


MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA


PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2011


APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2012


















CATEGORIE DI OPERAZIONI


CLASSI DI IMPORTO

in unità di euro


TASSI MEDI

(su base annua)


TASSI SOGLIA

(su base annua)


APERTURE DI CREDITO

IN CONTO CORRENTE


fino a 5.000

oltre 5.000


10,87

9,45


17,5875

15,8125


SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO


fino a 1.500

oltre 1.500


14,33

14,02


21,9125

21,5250


ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI


fino a 5.000

da 5.000 a 100.000

oltre 100.000


7,25

6,80

4,84


13,0625

12,5000

10,0500


FACTORING


fino a 50.000

oltre 50.000


5,81

4,17


11,2625

9,2125


CREDITI PERSONALI



11,40


18,2500


ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE



10,10


16,6250


PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE


fino a 5.000

oltre 5.000


12,55

11,08


19,6875

17,8500


LEASING AUTOVEICOLI

E AERONAVALI


fino a 25.000

oltre 25.000


9,25

7,89


15,5625

13,8625


LEASING IMMOBILIARE

– A TASSO FISSO

– A TASSO VARIABILE






7,77

5,35




13,7125

10,6875


LEASING STRUMENTALE


fino a 25.000

oltre 25.000


9,29

6,84


15,6125

12,5500


CREDITO FINALIZZATO

ALL’ACQUISTO RATEALE


fino a 5.000

oltre 5.000


12,05

10,05


19,0625

16,5625


CREDITO REVOLVING


fino a 5.000

oltre 5.000


16,85

11,94


24,8500

18,9250


MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

– A TASSO FISSO

– A TASSO VARIABILE





4,75

3,66




9,9375

8,5750


AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO’ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.


(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.


Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 settembre 2011 e nelle Istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.

 

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