Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Nel caso esaminato dal Tribunale di Monza con il decreto 25 gennaio 2017, una società in stato di crisi economica richiedeva al giudice delegato, l’autorizzazione allo scioglimento ex art. 169-bis l. fall. di alcuni contratti di distribuzione e di produzione stipulati con un’azienda creditrice tedesca. 

Contestualmente alla richiesta ex art. 169-bis l. fall., la società riconosceva alla predetta azienda la liquidazione dell’importo pari alla somma di euro 300.000,00 a titolo di indennizzo.

A fronte di tale richiesta e del parere positivo dei Commissari rispetto  quest’ultima, la società creditrice chiedeva  al giudice adito, in via principale, la sospensione del procedimento ex art. 7 comma 3 L. n. 218 del 1995 e, in via subordinata, che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società affittuaria del ramo d’azienda nel cui perimetro erano inclusi i predetti contratti o, in via di ulteriore subordinata, di respingere l’istanza ex art. 169-bis l. fall. del debitore.

In particolare, a sostegno della domanda principale, la società adduceva la necessità che la controversia fosse sospesa in attesa che il Giudice tedesco si pronunciasse in merito all’accertamento degli inadempimenti posti dal debitore rispetto ai contratti oggetto della richiesta ex art. 169-bis l. fall.

A sostegno delle domande subordinate, invece, la società resistente adduceva la necessità di integrare il contraddittorio con la società affittuaria del ramo d’azienda, ritenendo che  l’avvenuta stipulazione del contratto avesse determinato un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti della stessa, per effetto del subentro previsto dall’art. 2558 c.c. nei contratti oggetto della contestazione giudiziaria.

Tuttavia, tali doglianze non sono state accolte nella decisione in esame.

Invero, il giudice monzese ha statuito che  anche volendo ritenere che i contratti in oggetto siano temporaneamente passati all’affittuario, essi sono destinati a tornare in capo all’ originario titolare al momento della cessazione dell’efficacia del contratto di affitto.

Con il decreto in esame, il Tribunale di Monza indaga la ratio legis e i presupposti applicativi dell’art. 169-bis l. fall. introdotto nel 2012 con il c.d. “Decreto Sviluppo”.

Ciò premesso, occorre indagare il criterio selettivo che deve orientare la valutazione del  giudice al fine di disporre l’autorizzazione allo sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti.

Sul punto, la giurisprudenza di merito si è espressa con coordinate ermeneutiche contrastanti.

Secondo l’impostazione giurisprudenziale di merito minoritaria, il potere di autorizzazione del giudice non è vincolato ad alcun criterio selettivo. Ciò in quanto “l’autorizzazione allo scioglimento da contratti pendenti può configurarsi come una presa d’atto, da parte del tribunale, di un diritto potestativo del debitore, il quale a maggior ragione va riconosciuto laddove questi espliciti le ragioni di convenienza dello scioglimento rispetto all’interesse futuro dei creditori”.

Diversamente, secondo l’impostazione giurisprudenziale prevalente, il giudice deve disporre l’autorizzazione di cui all’art. 169-bis l. fall. allorquando lo scioglimento o la sospensione siano da ritenersi funzionali rispetto al piano concordatario, ossia rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori.

Parimenti, l’accertamento del rapporto di funzionalità e di coerenza è oggetto di un contrasto giurisprudenziale.

Invero, alcuni Tribunali di merito hanno precisato che l’accertamento del rapporto di funzionalità e di coerenza tra lo scioglimento o la sospensione dei contratti e la proposta concordataria non impone alcun accertamento di merito in capo al giudice.

Secondo altre pronunce, invece, il giudice deve orientare la propria valutazione in base al “miglior soddisfacimento del ceto creditorio” tenendo conto del tipo e del contenuto economico specifico del rapporto di cui si invoca la risoluzione o la sospensione, nonché della specifica tipologia di concordato, nel cui contesto è avanzata l’istanza di autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione del rapporto contrattuale. In base a tali coordinate, il giudice investito dell’istanza è tenuto a sentire la controparte ed a valutare l’entità nel caso concreto del sacrificio che subirebbe il contraente in bonis anche in relazione all’entità dell’indennizzo quantificato nell’istanza stessa ed a verificare che tale sacrificio non sia del tutto sproporzionato rispetto al beneficio che dallo scioglimento o dalla sospensione ritraggono il debitore e i creditori concordatari.

fallimento

Scopri il nuovo volume della collana In Pratica:

Fallimento e Crisi d’Impresa
Aggiornato con la Riforma della Crisi d’impresa e dell’insolvenza!

Con il decreto in commento, il Tribunale ha ritenuto che le domande della società creditrice non potessero costituire oggetto di accoglimento.

Invero, per quanto attiene la domanda proposta in via principale inerente alla necessità di sospendere il procedimento in attesa della decisione del giudice tedesco circa gli inadempimenti del debitore, il Tribunale ha affermato che “la legge n. 132/2015 ha previsto espressamente che la domanda di scioglimento del contratto pendente possa essere presentata anche successivamente al deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e che la decorrenza degli effetti dello scioglimento coincida con la comunicazione del provvedimento autorizzativo dell’altro contraente”.

In virtù di tale assunto,  “lo scioglimento del contratto autorizzato ai sensi dell’art. 169 bis l. fall. non ha quindi alcuna idoneità a incidere su qualsiasi questione attinente al corretto o meno adempimento del contratto nel periodo antecedente alla pronuncia di scioglimento”. Ne consegue che “ogni questione relativa alla pregressa esecuzione del contratto pendente rimane di competenza esclusiva del giudice ordinario dinanzi al quale ciascuna delle parti può, ricorrendone i presupposti, avanzare legittimamente pretese risarcitorie, a prescindere dalla successiva autorizzazione allo scioglimento ai sensi dell’art. 169-bis l. fall.

Parimenti, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti di diritto per accogliere la domanda proposta in via subordinata, relativa alla necessità di integrare il contraddittorio con la società affittuaria del ramo d’azienda, in quanto parte del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 2558 c.c.

A sostegno del mancato accoglimento dell’istanza, il giudice adduce più di una motivazione.

La prima inerisce alla dichiarazione con la quale la società affittuaria ha dichiarato espressamente di non opporsi alla richiesta di scioglimento dai contratti oggetto dell’istanza.

La seconda, invece, riguarda l’impossibilità di qualificare la società affittuaria come parte del rapporto a seguito della “cessazione dell’efficacia del contratto d’affitto espressamente prevista nell’ambito del procedimento competitivo ex art. 163-bis l. fall. con il quale è stata messa in vendita l’azienda”.

Uniformandosi all’impostazione ermeneutica prevalente secondo cui la ratio dell’art. 169-bis l. fall. non appartiene alla sfera della tutela del contraente in bonis, il Tribunale afferma che “il compito del giudice è di verificare la sussistenza di un rapporto di funzionalità e di coerenza tra lo scioglimento (o sospensione) dei contratti pendenti e la proposta concordataria, in relazione alla fattibilità giuridica del concordato”.

Alla luce di tali coordinate, il giudice monzese conclude il percorso argomentativo affermando che nel caso di specie sussistono i presupposti di fatto e di diritto per disporre l’autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti.

Invero, la procedura di concordato prevede  la vendita dell’azienda sulla base di una procedura competitiva disposta ai sensi dell’art. 163-bis l. fall., previa pubblicità e raccolta delle offerte concorrenti per l’acquisto del ramo aziendale.

A ben vedere, si tratta di un procedimento idoneo ad assicurare la massima recovery ai creditori, in quanto garantisce sia il reperimento sul mercato della migliore soluzione per la vendita dei cespiti attivi della procedura, che la partecipazione del maggior numero dei soggetti potenzialmente interessati in condizioni di assoluta parità tra loro.

Diversamente, la pendenza dei contratti di distribuzione determinerebbe la regolamentazione di quest’ultimi secondo la Legge tedesca che, diversamente da quanto previsto ex art. 2558 c.c., prevede che il trasferimento dei contratti possa avvenire solo a condizione che il terzo contraente esprima i proprio assenso al trasferimento.

Master in diritto fallimentare

Su Shop.Altalex.it è disponibile il master:

Diritto fallimentare
5 incontri, 25 ore in aula, Altalex Formazione

(Altalex, 3 agosto 2017. Nota di Rita Claudia Calderini)

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui