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Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) poteri del giudice, vizio di “ultra” o “extra” petizione e principio “iura novit curia”; (ii) giudizi di opposizione esecutiva, terzo pignorato e litisconsorzio necessario; (iii) sospensione discrezionale del processo ed obbligo di motivazione del giudice; (iv) consulenza tecnica d’ufficio e nullità per assenza di consenso preventivo; (v) spese di giudizio, condanna per responsabilità aggravata e abuso dello strumento processuale; (vi) esecuzione forzata, atto di precetto ed omissione requisiti formali; (vii) risoluzione del contratto per inadempimento e pronuncia di restituzione della prestazione ricevuta; (viii) azione revocatoria di atto di cessione di crediti a terzi e regime probatorio; (ix) copie fotografiche di scritture, produzione in giudizio e disconoscimento di conformità.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 5229/2023
L’ordinanza riafferma che il vizio di “ultra” o “extra” petizione va posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’articolo 113, primo comma, c.p.c., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 5342/2023
La decisione riafferma che nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli articoli 543 e ss. c.p.c. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.

SOSPENSIONE DEL PROCESSOCassazione n. 5344/2023
La pronuncia ribadisce che l’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’articolo 337, comma 2, c.p.c., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta ed analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante.

PROVA CIVILE Cassazione n. 5370/2023
In materia di esame contabile, l’ordinanza afferma la nullità per l’assenza del consenso preventivo quanto all’acquisizione di documenti comprovanti fatti principali deve essere fatto valere, dal contendente che tale consenso avrebbe dovuto prestare, e non ha prestato, eccependo la nullità nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’atto viziato o dalla conoscenza di esso.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 5507/2023
La decisione riafferma che la condanna per responsabilità aggravata pronunciata ai sensi dell’articolo 96, comma 3, c.p.c., esige quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non già dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 5646/2023
L’ordinanza assicura continuità al principio secondo cui il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva (ex articolo 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell’ingiunzione (ex articolo 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell’atto di precetto, allo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l’indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l’invalidità dell’intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 5651/2023
La decisione riafferma che l’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’articolo 1458 c.c., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, rientrando nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

PROVA CIVILE Cassazione n. 5736/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l’ordinanza afferma che l’azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell’atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell’avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell’avvenuta cessione, da parte del convenuto nel giudizio revocatorio.

PROVA CIVILE Cassazione n. 5755/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l’ordinanza afferma che in caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall’articolo 2719 c.c. e dall’articolo 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall’articolo 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma–contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Poteri del giudice – Vizio di “ultra” o “extra” petizione – Nozione – Portata – Correlazione con il principio “iura novit curia” ex art. 113 c.p.c. – Necessità – Sussistenza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cpc, articoli 112 e 113)
In materia di procedimento civile, sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex articolo 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio, peraltro, va posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’articolo 113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Nel caso di specie, in cui la ricorrente aveva agito per ottenere la trasformazione, in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di una serie di contratti di collaborazione nel tempo stipulati con la società controricorrente, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso diretto a denunziare la nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per avere la corte territoriale posto a fondamento della propria decisione fatti e circostanze mai allegate, così incorrendo nel vizio di ultra petizione, da controparte: nella circostanza, infatti, alla luce di quanto indicato nella stessa gravata sentenza, i giudici di seconde cure non erano andati oltre il bene giuridico oggetto della controversia, ritenendo la necessità di accertare la natura giuridica della società datrice quale presupposto per vagliare la fondatezza o meno della vantata pretesa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 24 luglio 2012, n. 12943; Cassazione, sezione civile L, sentenza 13 dicembre 2010, n. 25140).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 20 febbraio 2023, n. 5229 – Presidente Doronzo – Relatore Cinque

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Espropriazione presso terzi – Giudizi di opposizione esecutiva – Terzo pignorato – Qualità di litisconsorte necessario – Necessità – Sussistenza – Principio enunciato in sede di regolamento di competenza. (Cpc, articoli 49, 102 e 543)
Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli articolo 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario (Nel caso di specie, in cui il tribunale adito, aveva affermato la propria competenza e rigettato l’opposizione proposta dalla società ricorrente all’esecuzione presso terzi iniziata dagli odierni intimati, la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza, ritenuta fondata l’eccezione di nullità per difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito sollevata da parte ricorrente nella memoria – avendo, nella circostanza, gli istituti di credito, litisconsorti necessari, subito un processo esecutivo per espropriazione presso terzi senza essere stati citati – ha disposto la caducazione della sentenza impugnata, rimettendo, ai sensi dell’articolo 49 cod. proc. civ., le parti dinanzi al giudice del merito affinché quest’ultimo esamini la questione relativa alla corretta costituzione del contraddittorio provvedendo di conseguenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 giugno 2022, n. 18096; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 20 febbraio 2019, n. 4964; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 ottobre 2018, n. 26049).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 febbraio 2023, n. 5342 – Presidente Scrima – Relatore Ambrosi

Procedimento civile – Sospensione del processo – Sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Obbligo di motivazione da parte del giudice – Sussistenza – Contenuto. (Cpc, articolo 337)
L’esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza non ancora passata in giudicato, ai sensi dell’articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., richiede una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato, e quindi l’indicazione di circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata in tale processo, ma non anche la compiuta ed analitica indicazione delle concrete ragioni della probabile fondatezza dell’impugnazione proposta nel processo pregiudicante. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte ha disposto la prosecuzione del giudizio innanzi al tribunale adito: quest’ultimo, infatti, osserva il giudice di legittimità, sospendendo il procedimento ex articoo 337 cod. proc. civ. non aveva sufficientemente motivato in applicazione del richiamato principio, limitandosi ad operare un generico riferimento al rapporto di pregiudizialità tra le due cause perché fondate sul medesimo contratto di affitto di ramo di azienda, del quale in entrambe era stata chiesta la risoluzione per grave inadempimento, ritenendo pregiudicante la causa pendente dinanzi al giudice d’appello, senza considerare la diversità dei presupposti fondanti i due giudizi di risoluzione per grave inadempimento proposti dalla parte attrice e, soprattutto, senza indicare esplicitamente le ragioni per le quali non aveva inteso riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivideva il merito o le ragioni giustificatrici). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 maggio 2022, n. 16051; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14738; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2014, n. 24046).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 febbraio 2023, n. 5344 – Presidente Scrima – Relatore Ambrosi

Procedimento civile – Mezzi di prova – Consulenza tecnica d’ufficio – Acquisizione di documenti comprovanti fatti principali – Deduzione di parte della nullità per l’assenza del consenso preventivo – Momento rilevante – Prima istanza o difesa successiva al deposito dell’atto viziato o dalla conoscenza di esso – Necessità. (Cpc, articoli 62, 156, 157, 194 e 198)
In materia di esame contabile, la nullità per l’assenza del consenso preventivo quanto all’acquisizione di documenti comprovanti fatti principali deve essere fatto valere, dal contendente che tale consenso avrebbe dovuto prestare, e non ha prestato, eccependo la nullità nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’atto viziato o dalla conoscenza di esso (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di una banca per ottenerne la condanna alla ripetizione di quanto indebitamente dalla stessa percepito in applicazione di interessi ultralegali, ricorso all’anatocismo ed alla contabilizzazione di commissioni di massimo scoperto di contenuto indeterminato in riferimento a due rapporti di conto corrente; nella circostanza, infatti, non avendo la banca eccepito alcuna nullità nella prima difesa successiva al deposito in cancelleria dell’elaborato peritale – elaborato che era stato fatto oggetto, da parte della stessa banca, odierna intimata, di una sola generica contestazione – tale nullità doveva ritenersi sanata, sicché la stessa non era deducibile come mezzo di gravame e la corte territoriale non avrebbe potuto prescindere, ai fini della decisione, dalla predetta acquisizione documentale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 1° febbraio 2022, n. 3086).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 21 febbraio 2023, n. 5370 – Presidente De Chiara – Relatore Falabella

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata – Natura di sanzione di carattere pubblicistico – Applicabilità – Presupposti – Abuso dello strumento processuale – Necessità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia previdenziale. (Cpc, articolo 96)
In tema di spese processuali, la condanna per responsabilità aggravata, a norma dell’articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell’articolo 96, primo e secondo comma, cod. proc. civ. e con queste cumulabile, siccome volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione richiede, pertanto, quale elemento costitutivo della fattispecie, non necessariamente il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente. Il relativo accertamento di tale responsabilità aggravata rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha confermato la statuizione di condanna pronunciata a carico del ricorrente ed in favore di ognuno degli appellati costituiti, avendo la corte territoriale ravvisato, nel comportamento processuale volto a coltivare l’appello, se non proprio la malafede, quanto meno la colpa grave; il ricorrente infatti, aveva notificato per una successiva udienza il ricorso in appello che aveva totalmente omesso di notificare per una precedente udienza senza peraltro alcuna autorizzazione in tal senso da parte del giudice del gravame ed a fronte di una granitica giurisprudenza relativa all’improcedibilità dell’appello medesimo) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 marzo 2022, n. 7222; Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 febbraio 2021, n. 3830; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 24 settembre 2020, n. 20018; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29812; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 settembre 2003, n. 13071).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 febbraio 2023, n. 5507 – Presidente Doronzo – Relatore Patti

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Precetto – Decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione – Ulteriore notifica – Necessità – Esclusione – Atto di precetto – Requisiti formali – Omissione – Nullità dell’atto – Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Configurabilità – Condizioni. (Cpc, articoli 112, 156, 480 e 654)
Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un’ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva (ex articolo 654, comma 2, cod. proc. civ.), nonché della data di notifica dell’ingiunzione (ex articolo 480, comma 2, cod. proc. civ.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell’atto di precetto, allo scopo di consentire all’intimato l’individuazione inequivoca dell’obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione non comporta l’invalidità dell’intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell’atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge (Nel caso di specie, rigettando il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata, la quale aveva respinto l’opposizione agli atti esecutivi in relazione ad un precetto intimato all’opponente dalla odierna controricorrente, la Suprema Corte, oltre a rilevare che il giudice del merito aveva esaminato il profilo dell’apposizione della formula esecutiva in calce al decreto ingiuntivo, affermando che vi era stata espressa menzione del provvedimento che ne aveva disposto l’esecutorietà, ha osservato che comunque il ricorrente non aveva in alcun modo specificato quale concreto nocumento avrebbe risentito dalla mancata indicazione di siffatto provvedimento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 gennaio 2020, n. 1928).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2023, n. 5646 – Presidente Cirillo – Relatore Valle

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento – Pronuncia di restituzione della prestazione ricevuta – Statuizione implicita in quella di avvenuta risoluzione del contratto – Configurabilità – Esclusione – Formulazione apposita domanda – Necessità – Fondamento – Fattispecie in tema di risoluzione per inadempimento di contratto di compravendita immobiliare. (Cc, articoli 1351, 1453, 1458, 1470, 2033 e 2909; Cpc, articoli 112)
In tema di giudicato, l’effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l’effetto retroattivo sancito dall’articolo 1458 cod. civ., l’obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell’altro contraente, rientrando nell’autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito della mancata stipulazione del contratto definitivo a fronte della precedente conclusione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la corte del merito, nel confermare la risoluzione del contratto per inadempimento dei promissari acquirenti, aveva ritenuto che la pronuncia di restituzione dell’immobile fosse implicita in quella di avvenuta risoluzione del contratto, essendo la restituzione uno degli effetti propri della risoluzione negoziale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 18 agosto 2022, n. 24915; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 aprile 2021, n. 10917).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 23 febbraio 2023, n. 5651 – Presidente Scarano – Relatore Cricenti

Procedimento civile – Prova civile – Azione revocatoria – Oggetto – Atto di cessione di crediti a terzi – Prova relativa – Produzione nel giudizio revocatorio dell’atto dispositivo “revocando” – Necessità – Esclusione – Comunicazione dell’avvenuta cessione resa dal cedente ai debitori ceduti o non contestazione della stessa – Idoneità. (Cc, articoli 1264, 2901 e 2697; Cpc, articolo 115)
L’azione ex articolo 2901 cod. civ. avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell’atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell’avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell’avvenuta cessione, da parte del convenuto nel giudizio revocatorio (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva confermato in sede di appello la reiezione domanda ex articolo 2901 cod. civ., proposta dall’odierna ricorrente per conseguire la declaratoria di inefficacia dell’atto di cessione con il quale il proprio debitore aveva ceduto al coniuge crediti verso terzi nascenti da altra sentenza resa dalla medesima corte territoriale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23862; Cassazione, sezione civile L, sentenza 19 agosto 2019, n. 21460; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 marzo 2005, n. 5972).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 24 febbraio 2023, n. 5736 – Presidente Scarano – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Prova civile – Prova documentale – Copie fotografiche di scritture – Produzione in giudizio – Disconoscimento – Momento rilevante – Prima udienza o prima risposta successiva alla produzione – Necessità – Fondamento – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali. (Cc, articoli 2712 e 2719; Cpc, articoli 157, 167, 183, 214 e 215)
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come – più in generale – di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dall’articolo 2719 cod. civ. e dall’articolo 2712 cod. civ. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, essendo assoggettato ad un onere di tempestività omologo a quello previsto dall’articolo 157, comma 2, cod. proc. civ. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell’atto processuale stabilito nell’interesse della parte (Nel caso di specie, rigettando il ricorso avverso la sentenza con la quale il giudice d’appello aveva confermato anche in sede di gravame la pronuncia di rigetto dell’opposizione proposta dalla ricorrente avverso un decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, la Suprema Corte ha enunciato il suddetto principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 aprile 2022, n. 13519; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18074; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 febbraio 2019, n. 3540; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4053; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1250).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 24 febbraio 2023, n. 5755 – Presidente Manna – Relatore Caponi

 

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