Scontro plurimo sulle competenze in merito ad urbanistica ed edilizia. In questo caso si è abbattuta la scure della Corte costituzionale sulla legge regionale Puglia n. 39/2021. In particolare, con sentenza n.240 del 1/12/2022 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt.3 – 4, commi 1 e 2 della legge regionale Puglia n. 39/2021.
Le censure della Corte costituzionale sulla legge regionale Puglia
Il ricorso veniva proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, impugnando alcune disposizioni, in materia di urbanistica ed edilizia, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee».
No agli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione
L’art. 3 l.r. Puglia prevedeva la possibilità di realizzare, in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione riconducendoli alla categoria della “ristrutturazione edilizia”.
La censura della Corte si è rivolta al richiamo alla “circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell’8 luglio 2021”. Così facendo, infatti, si è ridotto il regime più rigoroso degli interventi di ristrutturazione edilizia, applicandosi solo a una categoria di immobili tutelati (quelli sottoposti a un vincolo puntuale), mentre per gli altri (immobili ubicati in aree vincolate, ma senza pregio) opererebbe la regola meno restrittiva che fa rientrare nella «ristrutturazione edilizia» la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Una simile statuizione, incidendo sulla definizione degli interventi edilizi, esula dalle competenze regionali.
Legge regionale Puglia: no all’ampliamento indiscriminato delle attività produttive
L’ulteriore profilo di censura si è rivolto all’art. 4 l.r. Puglia con cui si prevedeva l’ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, sulla base di una procedura semplificata affidata alla conferenza di servizi.
Una simile disposizione, consentendo l’ampliamento degli impianti produttivi in assenza di raccordi procedimentali con gli strumenti urbanistici, finirebbe per consentire la violazione dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, ma anche i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza degli edifici e di distanza dei fabbricati da osservare per le diverse zone territoriali omogenee. Per questo motivo, per la violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel d.m. n. 1444 del 1968, la norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Legittima la possibilità di nuove costruzioni in aree agricole
La Corte Costituzionale, nonostante abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dal Governo, è entrata nel merito della questione relativa alle previsioni con cui si consentiva la realizzare di nuovi fabbricati in zona agricola, qualora necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola e, soprattutto, a determinate condizioni. Non ci sarebbe alcuna violazione delle disposizioni di tutela del paesaggio posto che gli interventi edilizi dovranno essere compatibili con le prescrizioni del PPTR a tutela dei paesaggi rurali. Le disposizioni, infatti, trovano efficacia nelle more dell’entrata in vigore dei piani territoriali e manifestano, al contrario, l’intento di salvaguardare il territorio da trasformazioni incontrollate.
La sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1/12/2022 è disponibile qui di seguito in free download.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui