È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo
2023, n. 58, il
Decreto del MEF del 10 febbraio 2023 recante il
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili
2023″ con cui si disciplina la procedura
ordinaria di accesso al Fondo da parte delle Stazioni
Appaltanti e la procedura di preassegnazione dei
fondi.
Fondo Opere Indifferibili: il decreto in Gazzetta
Ufficiale
Nello specifico, il Decreto disciplina:
- la procedura ordinaria per l’accesso, su base
semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, allo scopo
di consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure
di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi
indicati all’art. 1, comma 375, della legge di bilancio 2023 nonché
di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini
previsti; - in relazione alla procedura di preassegnazione, su base
semestrale, le modalità di verifica dell’importo
effettivamente spettante, nei limiti del contributo
preassegnato, e le modalità di revoca del
contributo da parte dell’amministrazione statale istante o
titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle
procedure di affidamento delle opere pubbliche.
Avvio della procedura ordinaria
La procedura ordinaria verrà così avviata:
- per il primo semestre, dal quinto giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del decreto, quindi dal 14 marzo 2023, tenendo
conto dell’esito della procedura di preassegnazione dello stesso
semestre; - per il secondo semestre, dal 16 giugno 2023,
tenendo conto dell’esito delle procedure del primo
semestre, della procedura di preassegnazione del medesimo
semestre e sulla base delle risorse disponibili.
Requisiti per l’accesso al Fondo per la procedura
ordinaria
L’accesso al Fondo è consentito in presenza dei seguenti
requisiti:
- a. che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili
previsti dall’art. 5 ldel Decreto, la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026; - b. che le opere presentino un fabbisogno finanziario emergente
«netto» esclusivamente determinato secondo le modalità previste dal
Decreto; - c. che le procedure di affidamento siano avviate, su base
semestrale, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche
tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.
Fermo restando il possesso di questi requisiti, possono accedere
alla procedura ordinaria anche gli interventi degli enti locali
finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata
confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del
comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio.
Interventi ammissibili al Fondo Opere Indifferibili
e ordine di priorità
L’accesso al Fondo è consentito, secondo il seguente ordine di
priorità, agli interventi:
- a. finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR; - b. relativi al PNC nonché interventi in relazione ai quali
siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell’art. 4
del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 55 del 2019; - c. che siano attuati:
- dal Commissario straordinario di cui all’art. 1, comma 421,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli
interventi inseriti nel programma di cui all’art. 1, comma 423,
della citata legge n. 234 del 2021; - dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi
previsti dal decreto di cui all’art. 9, comma 5 – ter, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; - dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’art. 4
-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,
per la realizzazione degli interventi disciplinati nell’accordo di
programma per la realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di
Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con
decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
- dal Commissario straordinario di cui all’art. 1, comma 421,
- d. per i quali sia stata disposta l’assegnazione, nell’anno
2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata
avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di
affidamento; - e. limitatamente alla procedura da avviare nel secondo
semestre, integralmente finanziati con risorse statali, che siano
diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui
realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre
2026, con priorità a quelli che concorrono agli obiettivi del
PNRR.
Gli interventi per i quali sia stata disposta l’assegnazione,
nell’anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali,
nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all’assegnazione
da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo
secondo lo stesso ordine di priorità.
Per accedere al Fondo, gli interventi devono essere
integralmente finanziati e non presentare
fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti
dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dell’art. 1, commi 371 e
379, della legge di bilancio.
Termine di presentazione delle domande
Ai fini dell’accesso al Fondo, le stazioni appaltanti titolari
di CUP presentano le domande dal 14 marzo al 3 aprile 2023
per il primo semestre e dal 16 giugno al 6 luglio
2023 per il secondo semestre. Gli Enti locali non possono
presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi
per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui
all’art. 1, comma 370, della legge di bilancio 2023.
Dopo la presentazione delle domande da parte delle stazioni
appaltanti, le amministrazioni procedono alla verifica istruttoria
sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro
e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo fissato
per r ciascun semestre, inoltrano l’istanza al Ministero
dell’economia e delle Finanze.
Dopo la verifica da parte della RGS della sussistenza dei
requisiti di accesso ed entro trenta giorni successivi al
termine previsto per ciascun semestre, viene determinata
tramite decreto la graduatoria di assegnazione, nel rispetto
dell’ordine prioritario previsto dall’art. 5, della data prevista
di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della
procedura di gara, oppure dell’invio delle lettere di invito che
siano finalizzate all’affidamento di lavori nonché all’affidamento
congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o
della pubblicazione di avvisi di preinformazione, oltre che
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande delle
stazioni appaltanti.
Per le procedure di affidamento del primo semestre andate
deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla
pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la
previsione di un termine finale di presentazione delle offerte
entro la data del 30 settembre 2023 per le quali possono essere
assegnate le risorse. Per le procedure di affidamento avviate nel
secondo semestre del 2023, il termine è fissato al 31 marzo
2024.
Procedura di preassegnazione dei Fondi: verifica e
controllo
Il decreto inoltre disciplina la Procedura di preassegnazione
del Contributo del Fondo agli Enti Locali che abbiano confermato,
entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30
giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del
contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del
Ragioniere generale dello Stato.
In particolare, gli enti locali che abbiano confermato, entro
il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno
2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del
Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere
generale dello Stato di cui all’art. 1, comma 370, della legge di
bilancio devono, entro dieci giorni dall’avvio della procedura di
affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare
sul sistema Regis :
- a. le informazioni relative all’avvio della gara;
- b. il fabbisogno finanziario emergente dell’aggiornamento
dei prezzari, determinato esclusivamente con riguardo alla voce
«lavori» del quadro economico dell’intervento ovvero alle altre
voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, siano
determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara
e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato
all’incremento dei costi dei materiali. Nel fabbisogno
finanziario emergente è compreso l’incremento dei prezzi delle
forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente
necessarie alla realizzazione dell’opera; - c. il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal
fabbisogno finanziario emergente dall’aggiornamento dei prezzari,
le risorse indicate al comma 373 dell’art. 1 della Legge di
bilancio, le quali derivano da:- i. rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel
quadro economico dell’intervento; - ii. disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di
competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della
spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile.
- i. rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel
L’amministrazione statale istante o titolare, entro cinque
giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse
dall’ente locale, procede alla validazione delle informazioni
trasmesse, rendendo definitiva l’assegnazione delle
risorse.
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