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Il commissario giudiziale nel concordato in continuità può assumere un ruolo simile a quello dell’esperto della composizione negoziata della crisi di impresa.

Nel concordato in continuità in cui il debitore abbia chiesto termine ex articolo 44, comma 1, lettera a), del Codice della crisi di impresa (Cci), il commissario giudiziale infatti affianca in tale fase il debitore e i creditori nella negoziazione del piano, formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

È questo il disposto – innovativo – dell’articolo 92 del Codice, comma 3, ultimo capoverso: si tratta di una attività obbligatoria ogni volta che sono state concesse misure protettive ex articolo 54, comma 2, e che diventa «su richiesta» (da parte del debitore ma anche del Tribunale) solo qualora ciò non avvenga.

Questo favor legis accordato al concordato in continuità vede nel Codice della crisi una estensione del tradizionale ruolo del commissario giudiziale di pubblico ufficiale che monitora e vigila, come previsto nella legge fallimentare. Un ruolo che allora consentiva al commissario giudiziale di giocare di rimessa, attendendo che il debitore manifestasse il piano e la proposta, per poi commentarla a tempo debito tramite la relazione ex articolo 172 della Legge fallimentare. Le interazioni tra debitore e commissario che seguivano al deposito della relazione erano numerose, e tali da comportare molto lavoro aggiuntivo per il commissario giudiziale e gli advisor del debitore, non essendo infrequenti modifiche della proposta e/o del piano, e conseguenti richieste di proroga del termine per le operazioni di voto.

Il nuovo ruolo del commissario giudiziale è invece triplice: certamente rimane arbitro, ma anche negoziatore ed eventualmente consulente.

Quale negoziatore, una volta richiesto il suo intervento il commissario partecipa in via fisiologica al “gioco” negoziale attivamente con il debitore, affiancandolo nella negoziazione del piano con i creditori: questa espressione da un lato sdogana definitivamente la negoziazione del piano dal reato di mercato di voto di cui all’articolo 339 del Codice della crisi: discutere con i creditori in presenza del commissario giudiziale del loro classamento e della loro soddisfazione non sarà più un’attività da temere, laddove ciò intervenga secondo quanto previsto dall’articolo 92, comma 3. A livello negoziale c’è una ulteriore conseguenza: la presenza del commissario giudiziale, e in particolar modo una eventuale convocazione di taluni creditori da parte di un pubblico ufficiale rende maggiormente probabile la costruzione di un tavolo negoziale efficace, consentendo al debitore di rendere il piano più vicino alle attese dei creditori e di formulare proposte dotate di una maggiore probabilità di adesione da parte di questi ultimi.

Quale consulente, il commissario giudiziale fornisce al debitore suggerimenti riguardo alla redazione del piano concordatario, siano essi giuridici (ad esempio la formazione delle classi, il trattamento dei soci, l’applicazione della relative priority rule), ovvero economico-aziendalistici (per esempio la determinazione del valore di liquidazione, incluse la valorizzazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie, la valutazione di singoli beni o dell’aziendal o la modalità di determinazione dei flussi della continuità). La consulenza è di carattere eventuale, essendo prevista a discrezione del commissario giudiziale, che la presta «ove occorra». Potrà quindi accadere che egli sia messo a conoscenza della bozza di piano, nella fase di predisposizione dello stesso, e sia richiesto da parte del debitore di formulare ove occorrano suggerimenti per la sua redazione. Spetterà quindi al commissario giudiziale valutare in via preventiva il piano – nello stadio di realizzazione in cui si troverà – e comprendere se vi sono aspetti critici o comunque migliorabili, con evidenti effetti distensivi riguardo al contenuto della relazione ex articolo 107, comma 3.

Nel concordato in continuità, quindi, la figura del commissario giudiziale assomiglia sempre più a quella dell’esperto nella composizione negoziata della crisi, di cui eredita il ruolo negoziale e di consulente “aggiuntivo” del debitore, ma con ben altri poteri, responsabilità ed autorevolezza. Questo potrà comportare, a fronte delle nuove prerogative del commissario, un ripensamento dei ruoli e delle competenze in sede di conferimento e gestione di tali incarichi.

 

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