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Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, procedimento di convalida di sfratto per finita locazione e improcedibilità del giudizio di opposizione; (ii) mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a precetto su titolo esecutivo definitivo; (iii) mediazione obbligatoria, rappresentanza del difensore e caratteri della procura; (iv) mediazione obbligatoria ed azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre; (v) mediazione obbligatoria, accordo di composizione della lite e riflessi sul giudizio in corso; (vi) negoziazione assistita e rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 13 ottobre 2021, n. 829
La pronuncia afferma nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, ove parte intimata non abbia ottemperato in sede di opposizione all’ordine del giudice di instaurare la procedura di mediazione, consegue l’improcedibilità dell’opposizione medesima.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Lecco, Sezione I civile, sentenza 13 ottobre 2021, n. 532
La decisione ribadisce che il giudizio di opposizione a precetto su titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo passato in giudicato non è soggetto al previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità dell’azione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 27 ottobre 2021, n. 2065
La sentenza ribadisce che la partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria da parte del difensore dell’attore munito della sola procura alle liti ridonda sulla stessa improcedibilità del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Marsala, Sezione civile, sentenza 29 ottobre 2021, n. 783
Non essendo ascrivibile alla materia dei diritti reali, la decisione evince che non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria l’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex articolo 2932 c.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 8 novembre 2021, n. 309
La sentenza specifica che qualora le parti, nel corso di una procedura di mediazione obbligatoria per legge, abbiano raggiunto un accordo amichevole di definizione della controversia, deve essere dichiarata, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l’interesse delle parti medesime alla naturale conclusione del giudizio.

NEGOZIAZIONE ASSISTITACorte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 16 novembre 2021, n. 3316
La pronuncia, richiamando il più recente indirizzo espresso dal giudice di legittimità, riafferma che le spese di assistenza nella fase stragiudiziale anche se svolta da un avvocato si distinguono rispetto alle spese processuali vere e proprie, e l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Cause locatizie – Procedimento di convalida di sfratto per finita locazione – Giudizio di opposizione – Ordine del giudice rivolto a parte intimata di esperire il procedimento di mediazione – Inottemperanza – Improcedibilità dell’opposizione – Ordinanza di rilascio – Conservazione efficacia. (Cpc, articoli 426, 657 e 665; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione instauratosi a seguito del procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, rientrando lo stesso tra le cause locatizie obbligatoriamente assoggettate al tentativo obbligatorio, ove parte intimata non abbia ottemperato all’ordine del giudice di instaurare la procedura di mediazione, consegue l’improcedibilità dell’opposizione. La declaratoria di improcedibilità della domanda non determina il venir meno dell’efficacia dell’ordinanza di rilascio emessa all’esito della fase sommaria del procedimento di convalida ex articolo 665 cod. proc. civ., disposizione che definisce detto provvedimento non impugnabile e quindi neppure modificabile o revocabile (Nel caso di specie, il giudice del foro calabrese, oltre all’improcedibilità dell’opposizione formulata da parte intimata, ha anche dichiarato inammissibile la richiesta di pagamento dei canoni scaduti avanzata da parte intimante in quanto non formulata nell’atto di intimazione né nella successiva memoria integrativa).
Tribunale di Crotone, Sezione civile, sentenza 13 ottobre 2021, n. 829 – Giudice Rago

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Esecuzione forzata – Giudizio di opposizione a precetto su titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo passato in giudicato – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 480 e 615; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, nessuna norma del Dlgs n. 28 del 2010 impone il preliminare tentativo di mediazione in presenza di un titolo esecutivo definitivo. Non per nulla, l’articolo 5, comma 4, lettera e), dello stesso Dlgs n. 28 del 2010 esclude il procedimento di mediazione in caso di opposizione all’esecuzione forzata: detto procedimento è invero incompatibile con il processo esecutivo avente la funzione di dare attuazione al “dictum” scaturente da un titolo esecutivo giudiziale o stragiudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a precetto su titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo passato in giudicato, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione formulata e reiterata da parte opponente secondo cui, trattandosi di decreto ingiuntivo relativo ad un contratto di leasing e, quindi, vertendosi in materia di diritti bancari, l’omesso esperimento del previo procedimento di mediazione da parte dell’opposto era suscettibile di determinare la nullità del decreto ingiuntivo e, per l’effetto, la nullità dell’atto di precetto).
Tribunale di Lecco, Sezione I civile, sentenza 13 ottobre 2021, n. 532 – Giudice Lombardi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione al procedimento – Rappresentanza del difensore – Legale munito del solo mandato “ad litem” – Procedimento non validamente espletato – Riflessi in sede di giudizio – Improcedibilità della domanda – Fondamento – Fattispecie in materia di diritti reali. (Cc, articolo 1392; Cpc, articolo 83; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda ove il difensore di parte attrice abbia partecipato al procedimento non munito di idonea procura speciale sostanziale bensì del solo del mandato “ad litem” (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il giudice adito, rilevato che dal verbale di mediazione gli attori non erano comparsi personalmente davanti all’Organismo di Mediazione e che alla procedura conciliativa aveva preso parte unicamente il loro il legale non munito tuttavia di procura speciale sostanziale, ha ritenuto la mediazione non validamente espletata, con consequenziale statuizione di improcedibilità della domanda e di condanna di parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Cosenza, Sezione II civile, sentenza 27 ottobre 2021, n. 2065 – Giudice De Sanzo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Diritti reali – Azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. – Assoggettamento al procedimento di mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione. (Cc, articoli 1351 e 2932; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non è soggetta all’esperimento del tentativo obbligatorio a pena di improcedibilità l’azione diretta all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre ex articolo 2932 cod. civ., la quale, ancorché volta al trasferimento di diritti reali, non ha natura reale, ma personale, riferendosi ad un diritto di obbligazione nascente da contratto e non costituendo il diritto reale la “causa petendi” della relativa domanda (Nel caso di specie, il giudice adito ha rigettato l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria sollevata da parte convenuta la quale aveva dedotto che, trattandosi di esecuzione in forma specifica di contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili, nella circostanza si verteva nella “materia dei diritti reali” espressamente contemplata all’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010).
Tribunale di Marsala, Sezione civile, sentenza 29 ottobre 2021, n. 783 – Giudice Bellofiore

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Avvio Procedimento disposto dal giudice quale condizione di procedibilità della domanda – Accordo amichevole di definizione della controversia – Riflessi sul giudizio in corso – Cessazione della materia del contendere – Configurabilità – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 100, 474, 658 e 667; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 12)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora le parti, nel corso della procedura di mediazione disposta dal giudice quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, abbiano raggiunto un accordo amichevole di definizione della controversia, deve essere dichiarata anche d’ufficio la cessazione della materia del contendere, ricorrendo la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità, il giudice adito, nel dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti a seguito di un accordo amichevole raggiunto in sede di mediazione, ha disatteso la richiesta di definizione del giudizio con pronunciamento di una sentenza di accoglimento dell’iniziale domanda formulata dalla locatrice ricorrente sul presupposto dell’inottemperanza di controparte agli obblighi assunti con il predetto accordo di mediazione; parte ricorrente, infatti, osserva la decisione, non è più titolare di un interesse alla coltivazione del giudizio, neppure al limitato fine di far valere l’inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo pretenderne l’esecuzione azionando i rimedi all’uopo previsti dalla legge avvalendosi in particolare del disposto di cui all’articolo 12 del Dlgs n. 28 del 2010).
Tribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 8 novembre 2021, n. 309 – Giudice Pasquale

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Spese di assistenza stragiudiziale – Natura – Danno emergente – Liquidazione posta a carico del danneggiante – Presupposti. (Cpc, articoli 91 e 92; Disp, att. c.c., articolo 75; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta dal legale in detta fase pregiudiziale. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista del giudizio, e da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale anche se svolta da un avvocato è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di appello avente ad oggetto una controversia insorta in seguito ad un sinistro stradale, la corte territoriale ha accolto anche la domanda di condanna delle parti convenute al pagamento delle spese stragiudiziali e di negoziazione assistita non riconosciute in primo grado in quanto spese processuali da liquidare con la nota di cui all’articolo 75 disp. att. cod. proc. civ., avendo, nella circostanza, l’appellante documentato il relativo esborso, producendo sia la fattura che copia dell’assegno). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Corte di Appello di Milano, Sezione IV civile, sentenza 16 novembre 2021, n. 3316 – Presidente Marchetti – Giudice relatore Vullo

 

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