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Con la Circolare della Direzione Regionale Ambiente del 1° febbraio 2024, n. 348 la Regione Lazio fornisce importanti indicazioni in materia di condono edilizio e vincolo paesaggistico in relazione al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica. Il rilascio del parere necessario al conseguimento del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, l’Ente dovrà tenere a mente il principio giuridico del tempus regit actum, secondo cui la domanda di condono deve essere esaminata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, al momento della conclusione del procedimento amministrativo e che tale pronunciamento deve tener conto della normativa vigente.

Condono e vincolo paesaggistico nel Lazio: il caso

La Regione Lazio è stata chiamata a rispondere ad un quesito formulato dall’Ente di gestione del Parco dei Castelli Romani avente ad oggetto il procedimento istruttorio relativo al rilascio di parere sulle istanze dei condoni edilizi succedutisi negli anni (legge n. 47/1985, legge n. 724/1994, legge n. 236/2003 e legge regionale n. 13/2004), nonché sull’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001, per gli abusi edilizi realizzati prima dell’istituzione dell’area protetta.

La questione era, dunque, relativa alla valutazione delle opere abusive alla luce del vincolo apposto successivamente alla loro realizzazione o se, al contrario, si potesse prescindere dall’apposizione successiva del vincolo nel rilascio del provvedimento di sanatoria.

La risposta della Regione Lazio, richiamando importanti precedenti giurisprudenziali, è chiara nell’affermare che “…la domanda di condono deve essere esaminata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, al momento della conclusione del procedimento amministrativo e che tale pronunciamento deve tener conto della normativa vigente (tempus regit actum)”. In altre parole, dunque, si dovrà valutare la compatibilità dell’opera abusiva alle “sopravvenienze normative come pure di vincoli di inedificabilità sorti successivamente alla realizzazione dell’abuso ed alla presentazione della relativa domanda”.

La rilevanza dei vincoli successivi e la necessità del parere dell’ente di tutela

Il chiarimento della Regione Lazio, come visto, si colloca in linea di continuità con l’indirizzo giurisprudenziale, avviato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 20/1999, con cui si era stabilito che la Pubblica Amministrazione nel perseguire l’interesse pubblico deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo.

Le domande di condono, dunque, rimangono soggette alla disciplina di favore vigente al momento della loro presentazione, alla luce della quale andranno esaminate ma tenendo conto di vincoli e misure di salvaguardia successive.

Alle autorità di tutela, dunque, spetta sempre il dovere di provvedere al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica.

L’attualità e la rilevanza del condono

La questione condoni è ancora quanto mai attuale al punto che è recente la proposta di legge per modificare la legge regionale n. 12/2004 con cui si disciplina il procedimento per il rilascio del condono edilizio nella Regione Lazio. Il provvedimento, riferisce l’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, “consentirà di sbloccare più di 60 mila pratiche, garantendo consistenti entrate per gli enti locali”.

 

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