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Secondo l’art.6 del TUR per installare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti su balconi e logge non serve il permesso di costruire

(Rinnovabili.it) – L’inserimento delle VEPA, vetrate panoramiche amovibili, tra gli interventi di edilizia libera è ormai cosa certa, tuttavia non sempre la normativa viene interpretata nello stesso modo generando differenti applicazioni a seconda della decisione presa dalle rispettive amministrazioni.

VEPA in edilizia libera dal 2022

L’art.33 quater del DL Aiuti bis n.115/2022 (convertito nella Legge n,142/2022) ha segnato un importante traguardo in termini di semplificazione della normativa edilizia. La modifica ha riguardato l’articolo 6 del Testo Unico Edilizia, aggiungendo tra gli interventi di edilizia libera l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA).

Per rientrare tra gli interventi ammessi, le vetrate devono avere “funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio”.

Dunque niente più permesso di costruire per la chiusura di balconi e logge a patto che l’intervento posso essere rimosso facilmente. Ed è proprio quest’ultimo punto che sta causando non poche discriminazioni tra un caso e l’altro, senza trovare un reale accordo giuridico in merito.

Il caso del TAR Lazio: se la loggia è aggettante non è edilizia libera

Si inserisce in questo limbo di incertezze la sentenza n.15192/2023 del TAR Lazio che ha respinto il ricorso verso l’Amministrazione comunale che aveva impedito l’installazione di una VEPA su una loggia aggettante quale procedura di edilizia libera, richiedendo invece il permesso di costruire.

Ed è proprio la qualificazione dello spazio che è stato coperto dalla vetrata ad aver determinato la differenza. L’art.6 aggiornato del TUE parla infatti della possibilità di inserire VEPA senza particolari permessi solo su “balconi aggettanti dal corpo dell’edificio” e su “logge rientranti all’interno dell’edificio”. Secondo quanto esposto dai proprietari nella relazione tecnica si tratta di un intervento di “posa in opera di una tenda a vetri […] ripiegabili a pacchetto lateralmente fino a completa scomparsa e limitatamente alla sola metà superiore del balcone dell’appartamento, mentre la metà inferiore, delimitata da una ringhiera, resterà perennemente e completamente aperta”.

Perchè dunque l’Amministrazione Comunale prima ed il TAR Lazio poi hanno respinto la richiesta?

Secondo l’ultima sentenza giuridica il posizionamento della vetrata sulla facciata di “una loggia già chiusa su tre lati” crea uno spazio con una destinazione diversa da quella di superficie accessoria, con conseguente aumento di volumetria. Il problema è proprio nel posizionamento della loggia “esterna rispetto all’abitazione”, elemento che manda in secondo piano sia il fatto che la metà inferiore della ringhiera sia aperta sia l’assenza di supporti fissi che, comunque, “non preclude al manufatto di delimitare in maniera stabile e duratura la parte superiore della ringhiera chiudendo la relativa volumetria fino al soffitto”.

In conclusione il TAR Lazio respinge il ricorso. Ai due proprietari non resterà che procedere con un permesso di costruire o scia sostitutiva essendo un intervento di ristrutturazione edilizia pesante.

 

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