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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


SEZIONE II CIVILE


Sentenza 19 ottobre 2011, n. 21598


Svolgimento del processo


Il Giudice di pace di Potenza, con sentenza depositata il 25 settembre 2008, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da V.P.A., ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso diverse cartelle di pagamento, delle quali chiedeva l’annullamento per ragioni di merito e per mancanza di notifica delle cartelle stesse, nonchè per mancanza della indicazione del responsabile del procedimento, per assenza di titolo esecutivo e per prescrizione delle somme.


Il Giudice di pace ha rilevato che l’opponente non ha censurato la mancata notificazione dei verbali di accertamento sulla base dei quali erano state emesse le cartelle esattoriali, ma l’omessa notificazione delle cartelle medesime; ha quindi ritenuto che, nella specie, l’opponente avrebbe dovuto proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..


Per la cassazione di questa sentenza, V.P.A. ha proposto ricorso sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.


Motivi della decisione

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione in forma semplificata.


Con il primo motivo di ricorso il V. deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22, rilevando che egli aveva ricevuto notificazione solo della nota di iscrizione di ipoteca, ma non delle cartelle esattoriali presupposte e neanche dei verbali posti a fondamento delle stesse. Sostiene quindi di avere impugnato le cartelle di pagamento in quanto non aveva mai avuto conoscenza delle contestazioni mosse nei suoi confronti. Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto: “Dica codesta Suprema Corte se l’impugnazione L. n. 689 del 1981, ex art. 22, sia interpretabile nel senso che il soggetto che utilizza tale rimedio eccepisce comunque la mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione. Difatti l’impugnazione della cartella di pagamento, quale primo atto a conoscenza del soggetto, permette allo stesso di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori ed in particolare il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella”.


Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, essendosi svolto il giudizio di opposizione solo nei confronti del concessionario e non anche degli enti impositori. Formula in proposito il seguente quesito di diritto: “Dica codesta Suprema Corte se la L. n. 689 del 1981, art. 23, sia interpretabile nel senso che anche nel caso di impugnazione delle cartelle di pagamento, il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d’udienza sono notificati, a cura della cancelleria, comunque agli enti impositori che hanno iscritto a ruolo la somme richieste dal concessionario”; “Dica codesta Suprema Corte se vi è stata violazione dell’art. 102 c.p.c., in quanto la cancelleria non ha provveduto a notificare il ricorso ed il decreto agli enti impositori”.


Il ricorso è inammissibile.


Il ricorrente ha, nel giudizio di merito, proposto opposizione nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, avverso la cartella esattoriale notificatagli.


Il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile l’opposizione sul rilievo che il rimedio proponibile onde far valere i vizi denunziati sarebbe stato l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..


Avverso la sentenza impugnata, depositata dopo il 2 marzo 2006, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto proporre l’appello e non anche il ricorso per cassazione.


Invero, è nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avverso la cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l’opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell’ordinanza- ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l’opposizione consente all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l’esistenza del titolo esecutivo può esperire l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie (Cass. n. 5871 del 2007;


Cass. 21793 del 2010).


E’ noto altresì che l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato e-sercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (Cass. n. 26919 del 2009).


Orbene, nel caso di specie, il Giudice di pace, nel dichiarare la inammissibilità dell’opposizione a cartella esattoriale proposta nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, ha ritenuto che il ricorrente non avesse proposto un’opposizione all’esecuzione, atteso che proprio sulla base della mancata proposizione del detto rimedio ha ritenuto inammissibile l’impugnazione in concreto proposta.


Risulta dunque evidente che avverso la sentenza del Giudice di pace il rimedio esperibile, trattandosi di sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006, era l’appello e non anche il ricorso per cassazione, proponibile, ratione temporis, nell’eventualità in cui il Giudice del merito avesse qualificato l’azione proposta come opposizione all’esecuzione e si fosse pronunciato sul merito della stessa.


Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.


Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.


P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

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