Con la sentenza n. 121/2024, la Corte Costituzionale, con effetti dirompenti, ma assolutamente condivisibili, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in giudizio ed abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, nonché dell’art. 146 del DPR 115/2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato.
La vicenda trae origine da un’ordinanza con la quale il giudice delegato del Tribunale di Verona, il 30 novembre 2023, ha sollevato, nell’ambito di una procedura liquidatoria minore del quale era stato investito, questione di legittimità costituzionale delle suddette disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ravvisando nella mancata estensione della disciplina ivi contemplata anche alla procedura di liquidazione controllata una lesione del diritto di difesa e una irragionevolezza del costrutto normativo, il quale, in verità, non consentirebbe anche alla procedura minore (oltre che all’analoga, e dal punto di vista strutturale e dal punto di vista funzionale, procedura di liquidazione giudiziale) di “raggiungere il fine del miglior soddisfacimento dei creditori”.
Nello specifico, il giudice, nell’ambito della procedura di liquidazione controllata di una società di costruzioni costituita sotto forma di srl, nella quale era stato nominato quale giudice delegato, aveva accolto l’istanza di autorizzazione del liquidatore di costituirsi nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura liquidatoria; sennonché, pur avendo dichiarato l’assenza di attivo, non aveva potuto, al contempo, dichiarare l’ammissione della procedura al patrocinio a spese dello Stato, riguardando il combinato disposto di cui agli artt. 144 e 146 DPR 115/2002 solo la liquidazione giudiziale e non rientrando l’ente debitore tra le ipotesi contemplate dall’art. 119 del DPR 115/2002.
Il vulnus, in punto di diritto di difesa e di eguaglianza di trattamento di analoghe situazioni, ha così portato il Tribunale di Verona a sollevare la detta questione di legittimità costituzionale. La Consulta, con la sentenza in commento, ha ritenuto le questioni sollevate non soltanto ammissibili, ma anche, nel merito, fondate.
Per quanto riguarda l’ammissibilità, la Corte Costituzionale ha ritenuto, preliminarmente, il giudice a quo legittimato all’incidente di costituzionalità, dovendosi riconoscere “natura giurisdizionale” ai provvedimenti con il quale il giudice decide se spetti o meno il patrocinio a spese dello Stato.
In relazione alla fondatezza, la Corte ha, in primis, ritenuto la questione rilevante, non sussistendo, in effetti, allo stato, alcun idoneo appiglio normativo che consenta al giudice delegato, anche nel contesto di una procedura di liquidazione controllata priva di attivo, di ammettere detta procedura, al pari di quanto previsto in materia di liquidazione giudiziale, al patrocinio a spese dello Stato, se non attraverso, alternativamente, un intervento ad hoc da parte del legislatore ovvero, in sua assenza, una pronuncia additiva da parte della Consulta.
In secundis, la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistente il contrasto delle suddette disposizioni in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dovendosi riconoscere l’identità strutturale e funzionale e l’omogeneità degli interessi perseguiti della procedura di liquidazione controllata e della procedura di liquidazione giudiziale e, dunque, l’esigenza, in presenza di situazioni tra di loro omogenee, di garantire un medesimo trattamento.
La Consulta, riconosciuta dunque l’omogeneità degli interessi perseguiti, non ha potuto che concludere nel senso di affermare che “… l’effettività della difesa in attuazione dell’art. 24 Cost. deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori”.
La pronuncia non può che essere salutata con favore, avendo il pregio di assicurare, in piena attuazione di quanto previsto dall’art. 24 Cost., a un “non abbiente” in senso lato i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, e rimuovendo, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 2 Cost., un ostacolo economico al principio di eguaglianza.
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