Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Quando ingegneri e architetti sono tenuti ad iscriversi. La giurisprudenza e i chiarimenti INPS su sanzioni e prescrizioni dei contributi

Gli architetti e gli ingegneri che svolgono lavoro dipendente, iscritti all’INPS, sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS se esercitano nel contempo al lavoro subordinato la libera professione, non potendo essere contemporaneamente iscritti a INARCASSA, alla quale il professionista è comunque tenuto a versare il contributo integrativo quale iscritto all’ordine professionale.

Ti ricordo che costituisce obbligo professionale, ma anche per una maggiore garanzia di trasparenza, la redazione in forma scritta o digitale del preventivo spesa della prestazione (legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che ha modificato l’articolo 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Tutto questo non costituisce più un problema con il software per il Calcolo Parcelle che ti consentirà di preparare preventivi chiari e professionali in linea con il D.M. 140/2012.

aggiornamento

Chiarimenti INPS sulla decorrenza del termine di prescrizione dei contributi non versati

Nell’ambito dei numerosi contenziosi relativi all’obbligo contributivo alla Gestione separata, una delle eccezioni sollevate riguarda la prescrizione dei contributi. Sappiamo infatti che in generale i contributi INPS da dichiarazione si prescrivono in cinque anni; quindi l’INPS, prima della scadenza di tale termine, deve trasmettere al contribuente una richiesta di pagamento dei versamenti omessi, al fine di azzerare la prescrizione.

L’INPS nel messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024 ha chiarito che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (come evidenziato nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 4034/2021, n. 3494/2023 e n. 29408/2023), il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge. Questo termine può essere eventualmente prorogato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 241/1997, e applicabili ratione temporis.

Gestione Separata INPS, cos’è e chi è obbligato ad iscriversi

Ricordiamo brevemente che la Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico a cui devono registrarsi:

  • tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti per i quali non sia prevista una specifica cassa di riferimento e di appartenenza;
  • chi fornisce una collaborazione coordinata e continuativa;
  • i venditori a domicilio che lavorano in modo autonomo;
  • chi frequenta un dottorato con una borsa di studio, ha un assegno di ricerca o è un medico con un contratto specialistico;
  • i volontari del servizio civile;
  • i lavoratori autonomi occasionali quando superano la soglia degli attuali 5000 euro annui consentiti e devono quindi aprire partita IVA.

Sentenza 55/2024: no alle sanzioni retroattive previste dall’art. 18 del D.L. 98/2011

Con la sentenza 55/2024 la Corte ha riconosciuto la legittimità dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per coloro che sono già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.

Tuttavia, ha anche evidenziato la necessità di proteggere l’affidamento dei professionisti, sottolineando l’importanza di adottare misure legali adeguate per garantire una transizione equa e  ragionevole.

In particolare, è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’articolo 18, comma 12, del decreto-legge 98/2011 per non aver previsto adeguatamente le condizioni di esenzione dalle sanzioni per gli ingegneri e gli architetti non iscritti all’Inarcassa ma già inseriti in altre forme di previdenza obbligatoria.

Infatti nella sentenza si legge che:

Con ordinanza del 24 luglio 2023 (reg. ord. n. 127 del 2023), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (cosiddetta Inarcassa), in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), e che sono, pertanto, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (da ora in poi: Gestione separata INPS), siano esonerati dal pagamento in favore dell’ente previdenziale delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Secondo i giudici il legislatore avrebbe dovuto farsi carico di tutelare l’affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.

Sentenze 104/2022 e 238/2022 sull’obbligo di iscrizione alla gestione separata

Precedentemente la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 104 del 22 aprile 2022 e n. 238 del 28 novembre 2022, ha chiarito l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi e i professionisti.

La sentenza n. 104/2022 ha confermato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si applica non solo ai soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo senza iscrizione ad albi professionali, ma anche a coloro che, pur essendo iscritti ad albi, non hanno l’obbligo di iscriversi alle rispettive casse previdenziali per ragioni reddituali.

Successivamente, la sentenza n. 238/2022 ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda sia i lavoratori autonomi e professionisti senza albo, sia quelli iscritti ad albi professionali che, per vari motivi, non sono iscritti alle relative casse previdenziali. Ciò in quanto la Gestione separata assolve una funzione di chiusura nel sistema previdenziale, mirando all’universalizzazione della tutela per le attività non coperte da altre forme assicurative.

Inoltre, la sentenza n. 104/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali, esonerando tali soggetti dal pagamento delle sanzioni per il periodo precedente all’entrata in vigore della sentenza.

 

 

 

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui