Leggi le ultime sentenze su: notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo; conversione della prescrizione speciale in prescrizione ordinaria; esecuzione di un decreto ingiuntivo.
La prescrizione
In materia di
prescrizione, con riguardo nel caso di specie a diritti di credito, sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all’opposizione, l’opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, commi 1 e 2, c.c.
Tribunale Savona, 20/11/2012
L’esecuzione di un decreto ingiuntivo
Nell’ipotesi di accoglimento di un ricorso per ottemperanza, mediante il quale si richieda l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una Pubblica amministrazione, non può essere accolta l’ulteriore richiesta di condanna per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato a far tempo dal termine assegnato, nella misura in cui il danno da ulteriore ritardo risulti già coperto dalla prescrizione del decreto ingiuntivo relativa alla debenza degli interessi moratori dalla scadenza in fattura fino al saldo effettivo, configurandosi diversamente un’illegittima duplicazione della medesima voce di danno.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 02/09/2015, n.789
La prescrizione più breve di dieci anni
L’art. 2953 cod. civ. prevede che i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. La norma disciplina gli effetti del giudicato sui diritti soggetti a prescrizione più breve di quella ordinaria. Affinché si abbia la conversione della prescrizione speciale in prescrizione ordinaria, è necessaria la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna a favore del titolare del diritto, alla quale vengono equiparati il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e il lodo arbitrale reso esecutivo ex art. 825 c.p.c..
Tribunale Torino sez. lav., 12/03/2013, n.606
L’omessa opposizione a un decreto ingiuntivo
Laddove il pregiudizio erariale contestato riguardi l’omessa opposizione a un decreto ingiuntivo, il “dies a quo” del termine di prescrizione va fissato in relazione al momento in cui sia venuto in esistenza il titolo esecutivo e non al successivo momento in cui siano stati pagati i relativi oneri.
Corte Conti sez. III, 08/11/2006, n.452
L’opposizione a decreto ingiuntivo
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, non solo all’esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche alla fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi di prova addotti da quest’ultimo e contrastati dall’ingiunto.
Ne consegue che, qualora il giudice riconosca (come nella specie) fondata solo parzialmente un’eccezione di prescrizione formulata dall’opponente, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, statuendo in merito al pagamento degli importi residui del credito, poiché la relativa sentenza di condanna è destinata a sostituirsi, del tutto legittimamente, all’originario provvedimento monitorio, e poiché, ancora, nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione, l’attore opposto può, altrettanto legittimamente, ridurre l’originario “petitum” senza che ciò costituisca domanda nuova, nè in primo grado nè in appello.
Cassazione civile sez. III, 06/08/2004, n.15186
Azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione
Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all’opposizione, l’opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, commi 1 e 2, c.c.; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945, comma 2, c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest’ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull’opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l’ulteriore termine di prescrizione previsto dall’art. 2953 c.c.
Cassazione civile sez. III, 14/07/2004, n.13081
L’eccezione di prescrizione formulata dall’opponente
L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso, come tale, all’esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall’ingiunto.
Ne consegue che qualora il giudice riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di prescrizione formulata dall’opponente deve comunque revocare “in toto” il decreto opposto e statuire in merito al pagamento di eventuali importi residui del credito, in quanto la relativa sentenza di condanna si sostituisce all’originario decreto ingiuntivo.
(In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio – in quanto contrastante con l’art. 112 c.p.c. – la sentenza impugnata che, dopo aver accolto l’eccezione di prescrizione parziale del credito dell’Inps per omissioni contributive, si era limitata a condannare l’opponente al pagamento dei contributi che aveva ritenuto non prescritti e agli interessi di mora senza pronunciare condanna al pagamento delle relative somme aggiuntive).
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2000, n.15339
Il ricorso per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto
È inammissibile il ricorso (proposto al giudice amministrativo) per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo
(non opposto) che non sia stato notificato all’amministrazione munito della formula esecutiva, risultando in tal caso violata la prescrizione contenuta nell’art. 14 comma 1 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. con modificazioni in l. 28 febbraio 1997 n. 30, in base alla quale gli enti pubblici economici, fra i quali i comuni, sono tenuti a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del “titolo esecutivo”, con la precisazione che, prima di tale termine, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nè possono essere posti in essere atti esecutivi.
T.A.R. Latina, (Lazio), 15/06/2004, n.436
Decreto ingiuntivo: l’efficacia di giudicato formale e sostanziale
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., dovendosi attribuire al procedimento disciplinato dalla disposizione cit. non già una mera funzione di attestazione analoga a quella della cancelleria circa l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 124 att. c.p.c., ma quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale; e inoltre la pronuncia del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. condiziona comunque la possibilità di valersi del decreto ingiuntivo medesimo come titolo esecutivo e provvedimento inoppugnabile dotato di forza di cosa giudicata; sicché il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima di tale pronuncia di esecutività.
T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 20/09/2019, n.216
Diniego della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo
Alla luce della nuova formulazione dell’art. 111 comma 2 Cost., letto unitamente all’art. 24, deve ritenersi possibile, nella fase monitoria, rilevare, anche d’ufficio la prescrizione dell’azione cambiaria ai fini del diniego della concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, attesa la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare all’ingiunto da tale provvedimento, emesso allorché non ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa.
Tribunale Napoli, 30/11/2005
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