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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Testo del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (in Gazzetta
Ufficiale – Serie generale – n. 40 del 17 febbraio 2017), coordinato
con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1) recante: «Disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche’ per il contrasto dell’immigrazione
illegale.»
. (17A02767)

(GU n.90 del 18-4-2017)
Vigente al: 18-4-2017 

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( … ))

A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Capo I

ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA 

(( Art. 1

Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell’Unione europea



1. Sono istituite, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale
hanno sede le Corti d’appello, sezioni specializzate in materia di
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica ne’ incrementi di dotazioni
organiche. ))

Art. 2

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti



1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore
della magistratura organizza, in collaborazione con l’ufficio europeo
di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con
l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di
formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare
specializzazione in materia. Ai fini dell’assegnazione alle sezioni
specializzate, e’ data preferenza ai magistrati che, per essere stati
gia’ addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 3
per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al
periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare
competenza in materia. E’ considerata positivamente, per le finalita’
di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese (( o
della lingua francese )). Nei tre anni successivi all’assegnazione
alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una
volta l’anno a sessioni di formazione professionale organizzate a
norma del secondo periodo del presente comma.

Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l’obbligo di
partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di
aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma.
I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle
prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

2. All’organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel
rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle
norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle
sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della
magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura,
con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui
all’articolo 21, comma 1.

3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura
sono stabilite le modalita’ con cui e’ assicurato, con cadenza
annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi
applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine
e’ autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dall’anno 2017.

Art. 3

Competenza per materia delle sezioni specializzate



1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del
diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini
degli altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
ovvero per i motivi di cui all’articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, nonche’ per i procedimenti di convalida dei
provvedimenti previsti dall’articolo 20-ter del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la
convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente
protezione internazionale, adottati a norma dell’articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell’articolo
10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dal presente decreto, nonche’ dell’articolo 28 del
regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, nonche’ per la convalida dei provvedimenti di cui
all’articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del
2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della
protezione umanitaria nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi
familiari, nonche’ relative agli altri provvedimenti dell’autorita’
amministrativa in materia di diritto all’unita’ familiare, di cui
all’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.

(( e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione
dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta alla
determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di
protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
))

2. Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti per le
controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia (( e
dello stato di cittadinanza italiana )).

3. Le sezioni specializzate sono altresi’ competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di
cui ai commi 1 e 2.

4. (( Salvo quanto previsto dal comma 4-bis )), in deroga a quanto
previsto dall’articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di
procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il
tribunale giudica in composizione monocratica.

(( 4-bis. Le controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorita’ preposta
alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia e’ designato dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione. ))

Art. 4

Competenza territoriale delle sezioni



(( 1. Le controversie e i procedimenti di cui all’articolo 3, comma
1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1.
E’ competente territorialmente la sezione specializzata nella cui
circoscrizione ha sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento
impugnato. ))

2. Per l’assegnazione delle controversie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l’autorita’ di cui al
comma 1 e’ costituita dalla commissione territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha
pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del
quale e’ stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza
governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui
all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto
dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro
ha sede.

4. Per l’assegnazione dei procedimenti di cui all’articolo 14,
comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica
il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha
sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento soggetto a
convalida.

5. Le controversie di cui all’articolo 3, comma 2, sono assegnate
secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in
cui l’attore ha la dimora.

Art. 5

Competenze del Presidente della sezione specializzata



1. Nelle materie di cui all’articolo 3, le competenze riservate
dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle
rispettive sezioni specializzate.

Capo II

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI
ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHE’ PER
LA SEMPLIFICAZIONE E L’EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E
DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI
DELL’IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA
MATERIA DELL’ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA 

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25



1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni:

(( 0a) all’articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate
dall’autorita’ di cui al comma 3 e’ ammesso ricorso al tribunale sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti.

3-ter. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento.

3-quater. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’
essere sospesa, su istanza di parte, quando ricorrono gravi e
circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte, ove occorra,
sommarie informazioni. Il decreto e’ pronunciato entro cinque giorni
dalla presentazione dell’istanza di sospensione e senza la preventiva
convocazione dell’autorita’ di cui al comma 3. L’istanza di
sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita’, con il
ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e’ concessa o negata la
sospensione del provvedimento impugnato e’ notificato a cura della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono
depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere
depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai
sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice, con
nuovo decreto, da emettere entro i successivi cinque giorni,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia’ emanati. Il decreto
emesso a norma del presente comma non e’ impugnabile.

3-quinquies. Il ricorso e’ notificato all’autorita’ che ha adottato
il provvedimento a cura della cancelleria. L’autorita’ puo’ stare in
giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti e puo’
depositare, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso,
una nota difensiva. Entro lo stesso termine l’autorita’ deve
depositare i documenti da cui risultino gli elementi di prova e le
circostanze indiziarie posti a fondamento della decisione di
trasferimento.

3-sexies. Il ricorrente puo’ depositare una nota difensiva entro i
dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
3-quinquies, secondo periodo.

3-septies. Il procedimento e’ trattato in camera di consiglio.
L’udienza per la comparizione delle parti e’ fissata esclusivamente
quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Il
procedimento e’ definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione del ricorso. Il termine per proporre
ricorso per cassazione e’ di trenta giorni e decorre dalla
comunicazione del decreto, da effettuare a cura della cancelleria
anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti
per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita,
a pena di inammissibilita’ del ricorso, in data successiva alla
comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore
certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione
entro due mesi dal deposito del ricorso.

3-octies. Quando con il ricorso di cui ai precedenti commi e’
proposta istanza di sospensione degli effetti della decisione di
trasferimento, il trasferimento e’ sospeso automaticamente e il
termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall’articolo 29
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, decorre dalla comunicazione del
provvedimento di rigetto della medesima istanza di sospensione
ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto con
cui il ricorso e’ rigettato.

3-novies. La sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti.

3-decies. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di
urgenza.

3-undecies. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il
responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia attesta la piena funzionalita’ dei sistemi con
riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai
medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita’
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo’ autorizzare il
deposito con modalita’ non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza»;

a) all’articolo 11, il comma 3 e’ sostituito dai seguenti:

«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del
procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale
sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il
richiedente e’ accolto o trattenuto ai sensi dell’articolo 5, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. La notificazione
avviene in forma di documento informatico sottoscritto con firma
digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo,
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del responsabile
del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al
destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell’avvenuta
notificazione il responsabile del centro o della struttura da’
immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante
messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l’ora
della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere
l’atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile del centro o
della struttura ne da’ immediata comunicazione alla Commissione
territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione
si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta
elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene
disponibile nella casella di posta elettronica certificata della
Commissione territoriale.

3-bis. Quando il richiedente non e’ accolto o trattenuto presso i
centri o le strutture di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono effettuate presso l’ultimo domicilio comunicato
dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In tal caso le
notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale
a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni.

3-ter. Nei casi in cui la consegna di copia dell’atto al
richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di
cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita’ del richiedente e
nei casi in cui alla Commissione territoriale pervenga l’avviso di
ricevimento da cui risulta l’impossibilita’ della notificazione
effettuata ai sensi del comma 3-bis per inidoneita’ del domicilio
dichiarato o comunicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, l’atto e’ reso
disponibile al richiedente presso la questura del luogo in cui ha
sede la Commissione territoriale. Decorsi venti giorni dalla
trasmissione dell’atto alla questura da parte della Commissione
territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la
notificazione si intende eseguita.

3-quater. Quando la notificazione e’ eseguita ai sensi del comma
3-ter, copia dell’atto notificato e’ resa disponibile al richiedente
presso la Commissione territoriale.

3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e’
informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di
domicilio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneita’ del domicilio
dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo
quanto disposto dal presente articolo. Al momento dell’ingresso nei
centri o nelle strutture di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente e’ informato, a
cura del responsabile del centro o della struttura, che le
notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e
che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla
misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo
quanto disposto dal presente articolo.

3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di
cui al comma 3, il responsabile del centro o della struttura e’
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;

b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni territoriali dispongono l’audizione
dell’interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita’ di
cui all’articolo 11»;))

c) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:

(( «Art. 14 (Verbale del colloquio personale). – 1. Il colloquio
e’ videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua
italiana con l’ausilio di sistemi automatici di riconoscimento
vocale. Della trascrizione del colloquio e’ data lettura al
richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite
interprete. Il componente della Commissione territoriale che ha
condotto il colloquio, subito dopo la lettura e in cooperazione con
il richiedente e l’interprete, verifica la correttezza della
trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al
verbale e’ in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del
richiedente e dell’interprete, anche relative alla sussistenza di
eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non siano state
direttamente recepite a correzione del testo della trascrizione. ))

2. Il verbale della trascrizione e’ sottoscritto dal presidente o
dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il
colloquio e dall’interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali
osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e
del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni,
in un apposito archivio informatico del Ministero dell’interno, con
modalita’ che ne garantiscono l’integrita’, la non modificabilita’ e
la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua
italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della
Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di
trascrizione sono resi disponibili all’autorita’ giudiziaria in
conformita’ alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed e’
consentito al richiedente l’accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire
la riservatezza dei dati che riguardano l’identita’ e le
dichiarazioni dei richiedenti.

(( 6-bis. In sede di colloquio il richiedente puo’ formulare
istanza motivata di non avvalersi del supporto della
videoregistrazione. Sull’istanza decide la Commissione territoriale
con provvedimento non impugnabile. ))

7. Quando il colloquio non puo’ essere videoregistrato, per motivi
tecnici (( o nei casi di cui al comma 6-bis )), dell’audizione e’
redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo
per cui il colloquio non puo’ essere videoregistrato e’ dato atto nel
verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non
ostano a che l’autorita’ decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d’intesa
tra i Ministeri della giustizia e dell’interno, con decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi
Ministeri. Il provvedimento e’ adottato sentito, limitatamente ai
profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per
la protezione dei dati personali.»;

d) all’articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti
dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre
2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti
dell’articolo 35-bis, commi 3 e 4»;

e) all’articolo 33, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli
atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione
della protezione internazionale con le modalita’ di cui all’articolo
11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di
sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo
delle forze di polizia.»;

f) all’articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dall’articolo 19 del decreto
legislativo 1º settembre 2011, n. 150 » sono sostituite dalle
seguenti: «dall’articolo 35-bis»;

2) al comma 2-bis, le parole: «dell’articolo 19, comma 9-bis,
del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’articolo 35-bis, commi 4 e 13»;

g) dopo l’articolo 35 e’ inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Delle controversie in materia di riconoscimento della
protezione internazionale). – 1. Le controversie aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35, sono
regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.

2. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare. Nei
casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, e nei casi in cui nei
confronti del ricorrente e’ stato adottato un provvedimento di
trattenimento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono
ridotti della meta’.

3. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso
viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti e’ stato adottato un
provvedimento di trattenimento in un centro di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda
di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza
ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti
di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera c).

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d),
l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte,
ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato
entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di sospensione e
senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il
quale e’ concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato
e’ notificato, a cura della cancelleria e con le modalita’ di cui al
comma 6, unitamente all’istanza di sospensione. Entro cinque giorni
dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro
i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora
siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del
presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i
successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
gia’ emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non e’
impugnabile. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 3
quando l’istanza di sospensione e’ accolta, al ricorrente e’
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi
del comma 4 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che
dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di
riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo
29, comma 1, lettera b).

6. Il ricorso e’ notificato, a cura della cancelleria, al Ministero
dell’interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato
l’atto impugnato, nonche’, limitatamente ai casi di cessazione o
revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale
per il diritto di asilo; il ricorso e’ trasmesso al pubblico
ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a
norma dell’articolo 738, secondo comma, del codice di procedura
civile, rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al
riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione
sussidiaria.

7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo’ stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della
Commissione che ha adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile. Il Ministero dell’interno puo’ depositare, entro
venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato e’ tenuta a
rendere disponibili con le modalita’ previste dalle specifiche
tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione
del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale
presentata, della videoregistrazione di cui all’articolo 14, comma 1,
del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma
del medesimo articolo 14, comma 1, nonche’ dell’intera documentazione
comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo
III, ivi compresa l’indicazione della documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di
cui all’articolo 8,comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento e’ trattato in camera di consiglio. Per la
decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla
situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste
dall’articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna
costantemente e rende disponibili all’autorita’ giudiziaria con
modalita’ previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. E’ fissata udienza per la comparizione delle parti
esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene
necessario disporre l’audizione dell’interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio,
l’assunzione di mezzi di prova.

(( 11. L’udienza e’ altresi’ disposta quando ricorra almeno una
delle seguenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non e’ disponibile;

b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso
introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal
ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza
essenziale ai fini della decisione;

c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel
corso della procedura amministrativa di primo grado. ))

12. Il ricorrente puo’ depositare una nota difensiva entro i venti
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo
periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il
Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento
della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce
al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e’ accordata la
protezione sussidiaria. Il decreto non e’ reclamabile. La sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene
meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e’ rigettato.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a
norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione e’
di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura
della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non
costituita. (( La procura alle liti per la proposizione del ricorso
per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilita’ del
ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;
a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore
della procura medesima. )) In caso di rigetto, la Corte di cassazione
decide sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso.
Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il
decreto impugnato puo’ disporre la sospensione degli effetti del
predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione
di decreto di rigetto, della sospensione dell’efficacia esecutiva
della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo
precedente e’ disposta su istanza di parte da depositarsi entro
cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La
controparte puo’ depositare una propria nota difensiva entro cinque
giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell’istanza di
sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con
decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non
opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite
d’intesa tra i Ministeri della giustizia e dell’interno, con decreto
direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi
Ministeri.

17. Quando il ricorrente e’ ammesso al patrocinio a spese dello
Stato e l’impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla
Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1,
lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso,
indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell’articolo 82 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le
ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente
infondate ai fini di cui all’articolo 74, comma 2, del predetto
decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento
con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia attesta la piena funzionalita’ dei sistemi
con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito
dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai
medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalita’
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Resta salva la facolta’ del ricorrente che
risieda all’estero di effettuare il deposito con modalita’ non
telematiche. In ogni caso, il giudice puo’ autorizzare il deposito
con modalita’ non telematiche quando i sistemi informatici del
dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile
urgenza.».

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150



1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il
ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in
cui il ricorrente ha la dimora»;

b) all’articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione
monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea»;

c) l’articolo 19 e’ abrogato;

d) dopo l’articolo 19 e’ inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento dello stato
di apolidia). – 1. Le controversie in materia di accertamento dello
stato di apolidia (( e di cittadinanza italiana )) sono regolate dal
rito sommario di cognizione.

2. E’ competente il tribunale sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui il
ricorrente ha la dimora.»;

e) all’articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione
monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono
sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in
materia di immigrazione protezione internazionale e libera
circolazione dei cittadini dell’Unione europea, del luogo in cui ha
sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento impugnato».

Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142



1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) All’articolo 4, comma 1, le parole: «dell’articolo 19, commi 4
e 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 35-bis, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

(( a-bis) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). – 1. Il richiedente protezione
internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e’
iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto
individualmente.

2. E’ fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare
comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio
di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i
fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza
anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o
dell’allontanamento non giustificato del richiedente protezione
internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con
effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente
iscritto ai sensi del comma 1»; ))

b) all’articolo 6:

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell’esecuzione di un
provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «in attesa dell’esecuzione di un
provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli
articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel
centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda e’
stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione
del respingimento o dell’espulsione»;

2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale
sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell’Unione europea»;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:

«La partecipazione del richiedente all’udienza per la convalida
avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento
audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli e’
trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita’ alle
specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa tra i
Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in
ogni caso, con modalita’ tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilita’ delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita’ di udire quanto vi viene detto. E’ sempre consentito
al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove
si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato
appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39, secondo comma, della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e’ presente nel luogo ove si trova il
richiedente e ne attesta l’identita’ dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facolta’
a lui spettanti. Egli da’ atto dell’osservanza delle disposizioni di
cui (( al quinto periodo del presente comma )) nonche’, se ha luogo
l’audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne
la regolarita’ con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine
interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle
operazioni svolte e’ redatto verbale a cura del medesimo operatore
della polizia di Stato.»;

4) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta
ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,
rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al comma
4 del medesimo articolo 35-bis, nonche’ per tutto il tempo in cui e’
autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del
ricorso giurisdizionale proposto.»;

(( b-bis) all’articolo 7, comma 5, dopo le parole: «le cui
condizioni di salute» sono inserite le seguenti: «o di vulnerabilita’
ai sensi dell’articolo 17, comma 1,»; ))

c) all’articolo 14:

1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi
dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1º settembre
2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo
35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui
all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1º settembre 2011,
n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all’articolo
35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell’articolo 19, comma 5,
del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150,» sono sostituite
dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;

4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione
monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea;»;

d) dopo l’articolo 22, e’ inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione
internazionale ad attivita’ di utilita’ sociale). – 1. I prefetti
promuovono, d’intesa con i Comuni (( e con le regioni e le province
autonome, )) anche nell’ambito dell’attivita’ dei Consigli
territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, ogni iniziativa utile all’implementazione dell’impiego
di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in
attivita’ di utilita’ sociale in favore delle collettivita’ locali,
nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione
delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni, (( con le
regioni e le province autonome )) e le organizzazioni del terzo
settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di
intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale
nelle attivita’ di cui al comma 1, i Comuni, (( le regioni e le
province autonome )) possono predisporre, anche in collaborazione con
le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare
con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e
dell’asilo. I progetti presentati dai Comuni, (( dalle regioni e
dalle province autonome )) che prestano i servizi di accoglienza di
cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
sono esaminati con priorita’ ai fini dell’assegnazione delle risorse
di cui al presente comma.».

Art. 9

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di
permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale



1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9:

1) il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione
internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
“annotazioni”, la dicitura “protezione internazionale riconosciuta da
[nome dello Stato membro] il [data]”. Se, successivamente al rilascio
del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo
straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilita’
della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e
nazionali che ne disciplinano il trasferimento, e’ trasferita ad
altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro,
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su
richiesta dello stesso Stato, la dicitura “protezione internazionale
riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]” e’ aggiornata,
entro tre mesi dalla richiesta, con l’indicazione dello Stato membro
a cui la stessa e’ stata trasferita e la data del trasferimento. Se,
successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al
soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da
parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro
tre mesi dalla richiesta, nella rubrica “annotazioni” e’ apposta la
dicitura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato
membro] il [data]”»;

2) dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:

«11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l’annotazione
relativa alla titolarita’ di protezione internazionale, e dei suoi
familiari, l’allontanamento e’ effettuato verso lo Stato membro che
ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da
parte di tale Stato della attualita’ della protezione. Nel caso
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l’allontanamento puo’ essere
effettuato fuori dal territorio dell’Unione europea, sentito lo Stato
membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo
restando il rispetto del principio di cui all’articolo 19, comma 1.»;

b) all’articolo 29:

1) al comma 7, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare,
corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma
3, e’ inviata, con modalita’ informatiche, allo Sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale,
con le stesse modalita’, ne rilascia ricevuta»;

2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Art. 10

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007. n. 30



1. All’articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle
seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di
immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei
cittadini dell’Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando
l’interessato e’ trattenuto in un centro di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione
all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza,
mediante un collegamento audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il
centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformita’ alle
specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa tra i
Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in
ogni caso, con modalita’ tali da assicurare la contestuale, effettiva
e reciproca visibilita’ delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilita’ di udire quanto vi viene detto. E’ sempre consentito
al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove
si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato
appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39, secondo comma, della
legge 1º aprile 1981, n. 121, e’ presente nel luogo ove si trova il
richiedente e ne attesta l’identita’ dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facolta’
a lui spettanti. Egli da’ atto dell’osservanza delle disposizioni di
cui al (( terzo periodo del presente comma )) nonche’, se ha luogo
l’audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne
la regolarita’ con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine
interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle
operazioni svolte e’ redatto verbale a cura del medesimo operatore
della polizia di Stato.».

Art. 11

Applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza connessa con
i procedimenti di riconoscimento dello status di persona
internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari
connessi ai fenomeni dell’immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni
extradistrettuali diretto a fronteggiare l’incremento del numero di
procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al
regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei
migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. A tale fine il
Consiglio procede all’individuazione degli uffici giudiziari sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti
e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti
unita’, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalita’ per la
procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 110
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l’applicazione ha durata di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori
sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita’ manifestata
con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini
di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita’ aggiuntivo pari
a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni
oltre alla misura del 50 per cento dell’indennita’ di cui
all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive
modificazioni.

(( 3-bis. Per le finalita’ di cui al presente articolo e’
autorizzata la spesa di euro 391.209 per l’anno 2017, di euro 521.612
per l’anno 2018 e di euro 130.403 per l’anno 2019. ))

Art. 12

Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
e della Commissione nazionale per il diritto di asilo (( nonche’
disposizioni per la funzionalita’ )) del Ministero dell’interno

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine
di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e
urgenza, in relazione agli impegni connessi all’eccezionale
incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e
al fine di garantire la continuita’ e l’efficienza dell’attivita’
degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale, il Ministero dell’interno e’ autorizzato, per il
biennio 2017-2018, in aggiunta alle facolta’ assunzionali previste a
legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e,
conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo
indeterminato, altamente qualificato per l’esercizio di funzioni di
carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale
dell’amministrazione civile dell’interno, nel limite complessivo di
250 unita’, anche in deroga alle procedure di mobilita’ previste
dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tal fine, e’ autorizzata (( la spesa di 2.766.538 euro per
l’anno 2017 )) e di 10.266.150 euro a decorrere dall’anno 2018.

(( 1-bis. In relazione alla necessita’ di potenziare le strutture
finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale e alla
predisposizione degli interventi per l’accoglienza legati ai flussi
migratori e all’incremento delle richieste di protezione
internazionale, il Ministero dell’interno provvede, entro il 31
dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui
all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare
attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, lettera
b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente
riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti
dalle riduzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
citato decreto-legge n. 95 del 2012. ))

Art. 13

Assunzione di funzionari della professionalita’ giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale



1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di
inserimento lavorativo, misure di sostegno all’attivita’
trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle
nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita’ in materia di esecuzione penale esterna e di
messa alla prova, il Ministero della giustizia, e’ autorizzato ad
avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo
scorrimento di graduatorie in corso di validita’ alla data di entrata
in vigore del presente decreto, per l’assunzione di un numero massimo
di 60 unita’ di personale da inquadrare nella Area III dei profili di
funzionario della professionalita’ giuridico pedagogico, di
funzionario della professionalita’ di servizio sociale nonche’ di
mediatore culturale e, comunque, nell’ambito dell’attuale dotazione
organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai
limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over, alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche’ in deroga all’articolo
30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ autorizzata la spesa di
euro 1.200.000 per l’anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere
dall’anno 2018.

(( 3-bis. Al fine di assicurare la celerita’ di espletamento delle
procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il
limite per l’integrazione del numero di componenti di cui
all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle
sottocommissioni, presieduta dal componente piu’ anziano, non puo’
essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. ))

Art. 14

Disposizioni urgenti per la sicurezza e l’operativita’ della rete diplomatica e consolare

(( 1.Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel
continente africano, il contingente di cui all’articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e’
incrementato di venti unita’. A tal fine e’ autorizzata la spesa di
203.000 euro per l’anno 2017, di 414.120 euro per l’anno 2018, di
422.402 euro per l’anno 2019, di 430.850 euro per l’anno 2020, di
439.467 euro per l’anno 2021, di 448.257 euro per l’anno 2022, di
457.222 euro per l’anno 2023, di 466.366 euro per l’anno 2024, di
475.694 euro per l’anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere dall’anno
2026.

1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli
interessi italiani all’estero, per l’invio nel continente africano di
personale dell’Arma dei carabinieri ai sensi dell’articolo 158 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e’
autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2017 e di euro 5
milioni a decorrere dall’anno 2018. ))

Capo III

MISURE PER L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER
LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA NONCHE’ PER IL CONTRASTO
DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI 

Art. 15

Rifiuto di ingresso



1. All’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:

«6-bis. Nei casi di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della
segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del
rifiuto di ingresso ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del
predetto regolamento, e’ adottata dal direttore della Direzione
Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell’interno, su
parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui
all’articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

2. All’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo la lettera q-quater), e’ inserita la seguente:
«q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai
sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II).».

Art. 16

Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione
per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo



1. All’articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo la lettera m-quinquies) e’ inserita la seguente:

«m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati
dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai
sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».

Art. 17

Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri
rintracciati in posizione di irregolarita’ sul territorio nazionale
o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare


1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l’articolo
10-bis e’ inserito il seguente:

«Art. 10-ter (Disposizioni per l’identificazione dei cittadini
stranieri rintracciati in posizione di irregolarita’ sul territorio
nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).
– 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento
irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare
e’ condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso
appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui
al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle
strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresi’
effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e
segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del
regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 ed e’ assicurata l’informazione sulla procedura di
protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri
Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilita’ di ricorso al
rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico
sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e
14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri
rintracciati in posizione di irregolarita’ sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di
cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del
trattenimento nei centri di cui all’articolo 14. Il trattenimento e’
disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la
sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua
adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e’
stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo
articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento e’ disposto nei
confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita
dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e’ competente alla convalida il Tribunale sede
della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione
europea.

4. L’interessato e’ informato delle conseguenze del rifiuto di
sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 18

Misure di contrasto dell’immigrazione illegale



1. All’articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dopo il comma 9-sexies, e’ aggiunto, in fine, il seguente:

«9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno assicura, nell’ambito delle attivita’ di contrasto
dell’immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con
modalita’ informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti
le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il
Sistema informativo automatizzato. A tal fine sono predisposte le
necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati
interforze di cui all’articolo 8 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE
1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche’ con il Sistema automatizzato
di identificazione delle Impronte ed e’ assicurato il tempestivo
scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del
Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del medesimo
Ministero dell’interno.».

2. Per l’attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui
al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l’anno 2017, 2,5
milioni di euro per l’anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l’anno
2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna
cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del periodo di
programmazione 2014/ 2020.

3. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le
seguenti:

«416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui
all’articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,».

Art. 19

Disposizioni urgenti per assicurare l’effettivita’ delle espulsioni e
il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri


1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e’ sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o
regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e’ inserito il
seguente: «Tale termine e’ prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa
convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare
complessita’ delle procedure di identificazione e di organizzazione
del rimpatrio.»;

b) all’articolo 16, dopo il comma 9, e’ aggiunto il seguente:

«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e’ possibile
effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore,
l’autorita’ giudiziaria dispone il ripristino dello stato di
detenzione per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del
provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la piu’ efficace esecuzione dei
provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
adotta le iniziative per garantire l’ampliamento della rete dei
centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle
strutture sull’intero territorio nazionale. La dislocazione dei
centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della
regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti
e le aree esterne ai centri urbani che risultino piu’ facilmente
raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprieta’
pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento
o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della
necessita’ di realizzare strutture di capienza limitata idonee a
garantire condizioni di trattenimento che assicurino l’assoluto
rispetto della dignita’ della persona. Nei centri di cui al presente
comma (( si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della
legge 26 luglio 1975, n. 354 )), e il Garante dei diritti delle
persone detenute o private della liberta’ personale esercita tutti i
poteri di verifica e di accesso di cui all’articolo 7, comma 5,
lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di
euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per
le spese di gestione dei centri e’ autorizzata la spesa di euro
3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090
a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l’esecuzione delle procedure di espulsione,
respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal
territorio dello Stato, anche in considerazione dell’eccezionale
afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, e’
autorizzata in favore del Ministero dell’interno per l’anno 2017, la
spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI –
Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall’Unione
europea nell’ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita’ umanitarie
presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la
gestione dei predetti centri e di quelli per l’accoglienza degli
immigrati e dei richiedenti asilo, all’articolo 6, comma 6, primo
periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le
parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo
periodo».

(( Art. 19 bis

Minori non accompagnati


1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai
minori stranieri non accompagnati. ))

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

TRANSITORIE E FINALI 

Art. 20

Relazione del Governo sullo stato di attuazione


1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una
relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del
presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e
ai risultati conseguiti.

Art. 21

Disposizioni transitorie


1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, (( comma 1,
lettere 0a) )), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8,
comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano
alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle
cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla
scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad
applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del
presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), si
applicano relativamente alle domande di protezione internazionale
presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per le domande di protezione
internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di
cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell’adeguamento delle specifiche tecniche connesse
all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1,
lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti e dei provvedimenti
del procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale effettuate (( fino al centottantesimo giorno ))
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
effettuate con le modalita’ in vigore prima della predetta data.

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le
disposizioni (( di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) )), si
applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(( Art. 21 bis

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell’isola di
Lampedusa


1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell’isola
di Lampedusa in ragione dei flussi migratori e dei connessi
adempimenti in materia di protezione umanitaria, il termine di
sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto
dall’articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e’
prorogato al 15 dicembre 2017. Gli adempimenti tributari di cui al
periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le
modalita’ e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate. ))

Art. 22

Disposizioni finanziarie



1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1,
lettera a), b) ed e), (( 11, comma 3-bis )), 12, 13, 14 e 19, comma
3, (( pari a 11.101.046 euro per l’anno 2017, a 31.203.531 euro per
l’anno 2018, a 36.636.344 euro per l’anno 2019, a 36.514.389 euro per
l’anno 2020, a 36.523.006 euro per l’anno 2021, a 36.531.796 euro per
l’anno 2022, a 36.540.761 euro per l’anno 2023, a 36.549.905 euro per
l’anno 2024, a 36.559.233 euro per l’anno 2025 e a 36.568.747 euro a
decorrere dall’anno 2026 )) si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall’anno 2017, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui
all’articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, gia’ iscritti
in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l’anno 2017, a 22.670.500 euro per
l’anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall’anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999,
n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano
acquisite all’Erario;

(( c) quanto a 4.306.774 euro per l’anno 2017, a 8.348.297 euro
per l’anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall’anno 2019 )), si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze per 12.565 euro a
decorrere dall’anno 2017, l’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia per 1.591.209 euro per l’anno 2017, per 2.921.612
euro per l’anno 2018, per 2.530.403 per l’anno 2019 e per 2.400.000
euro a decorrere dall’anno 2020 e l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per
(( 2.703.000 euro per l’anno 2017, per 5.414.120 euro per l’anno 2018
e per 5.485.208 euro a decorrere dall’anno 2019; ))

(( c-bis) quanto a 200.000 euro per l’anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. ))

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle relative attivita’ con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23

Entrata in vigore



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.

 

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