I forfettari che intendono avvalersi dell’agevolazione contributiva sui minimali INPS artigiani e commercianti devono presentare domanda online: ecco la nostra guida.
Domanda agevolazione INPS per forfettari: a breve la scadenza
I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfettario, di cui alla Legge n. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.
L’agevolazione si rivolge ai soggetti imprenditori che adottano il regime contabile dei forfettari titolari della contribuzione IVS (iscritti come artigiani e commercianti all’Inps con applicazione del minimale contributivo) mentre non spetta a coloro che sono iscritti alla gestione separata (professionisti senza obbligo di iscrizione ad apposita cassa di previdenza).
In buona sostanza i soggetti interessati dovranno provvedere al versamento dei contributi fissi IVS alle scadenze trimestrali (ridotti del 35%) e, se del caso, versare, in sede di Modello Redditi, i contributi dovuti sulla somma eccedente il reddito minimale (sempre ridotto del 35%).
Nota: alla posizione previdenziale di eventuali coadiuvanti o coadiutori del titolare dell’impresa che ha aderito al regime forfetario e che ha scelto la riduzione del 35 % si applica il medesimo regime agevolato.
L’adesione alla riduzione contributiva prevista per i contribuenti forfetari deve essere valutata in funzione degli effetti che potrebbero verificarsi ai fini dell’entità del trattamento pensionistico (l’importo dei contributi versati risulta inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e pertanto verranno accreditati un numero di mesi proporzionale a quanto versato).
La tabella delle aliquote INPS applicabile per il 2024 da artigiani e commercianti
L’Istituto di Previdenza ha reso noto le aliquote ed i minimali/massimali contributivi relativi alla Gestione IVS artigiani e commercianti applicabili per l’anno 2024.
L’aliquota ordinaria per l’anno 2024 rimane invariata nella misura ovvero:
- 24% per la gestione artigiani;
- 24,48% per la gestione commercianti.
Sono invece stati aggiornati i minimali /massimali di reddito alla variazione ISTAT dei prezzi:
- minimale di reddito euro 18.415;
- massimale di reddito euro 91.680,00 per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1/01/1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data e euro 119.650,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva (tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).
Aliquote contributive in sintesi
SOGGETTI
|
REDDITO FINO A EURO 52.190 |
REDDITO DA EURO 52.190 |
||
Titolare (e Collab. di età > 21 anni) | Collaboratore di età < 21 anni | Titolare (e Collab. di età > 21 anni) | Collaboratore di età < 21 anni | |
Artigiani | 24% | 23,70% | 25% | 24,70% |
Commercianti | 24,48% | 24,18% | 25,48% | 25,18% |
Importi contributi minimi
SOGGETTI |
MINIMALI
|
MINIMALI
|
· titolari di qualunque età
· coadiuvanti/coadiutori > 21 anni |
Euro 4.427,04
|
Euro 4.515,43
|
· coadiuvanti/coadiutori < 21 anni | Euro 4.371,80
|
Euro 4.460,19
|
La domanda per aderire al regime INPS agevolato
Il modulo di domanda per l’agevolazione contributiva è disponibile sul portale dell’ente di Previdenza accedendo al “cassetto previdenziale artigiani e commercianti” e deve essere compilato e trasmesso in via telematica entro il termine del 28 febbraio 2024 (il termine del 28 febbraio deve essere rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, in considerazione del fatto che non è applicabile il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo).
L’agevolazione contributiva è facoltativa e si può accedere solo attraverso una specifica richiesta da inviare all’Inps, seguendo le procedure stabilite dall’istituto stesso (circolare Inps n. 29/2018).
Nota: l’opzione per l’IVS agevolato non permette di fruire contestualmente della riduzione contributiva per gli over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS (50% dell’importo) e dell’agevolazione prevista per i collaboratori familiari under 21 di impresa familiare (riduzione di 3 punti percentuali).
Come dettato dalla circolare Inps. n. 22 del 31 gennaio 2017 nella pratica operativa si possono identificare le seguenti situazioni:
- soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2023: possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per l’anno in 2024 senza la necessità di ulteriori adempimenti (devono permanere i requisiti di accesso al regime di agevolazione fiscale e non deve essere stata espressa rinuncia al regime contributivo agevolato).
- soggetti già titolari nel 2023 del regime forfettario ma che non hanno optato per il regime contributivo agevolato: coloro che intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono manifestare tale volontà presentando apposita domanda entro il 28 Febbraio 2024 (in caso di domanda oltre i termini l’accesso al regime agevolato è precluso e si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell’anno successivo).
- soggetti già esercenti attività d’impresa nel 2023 non forfettari: se interessati all’agevolazione contributiva sono tenuti a compilare il modello telematico entro il prossimo 28/02/2024 (in caso di domanda oltre i termini l’accesso al regime agevolato è precluso e si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/2 dell’anno successivo).
- contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel corso del 2024: gli stessi devono comunicare l’opzione per il regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.
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Celeste e Marta Vivenzi
Mercoledì 14 febbraio 2024
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