Ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento per una multa e l’ho ignorata. Dopo un anno l’ente mi comunica di aver intimato a Poste Italiane di voler pignorare il mio conto. Mando una PEC ad entrambi, denunciando l’inefficacia del pignoramento per superamento dei 90 giorni di efficacia del precetto. L’ente risponde ricordandomi che sei mesi prima aveva inviato un sollecito. Rispondo, sempre tramite PEC, che, comunque, sei mesi sono più dei 90 giorni prescritti dall’art. 481. Ieri ho scoperto che Poste Italiane mi ha bloccato la postepay evolution contenente 1.037€, mentre l’ente vantava solo 175€. A seguito di mia lamentela, oggi, la la carta è stata sbloccata ma mancano i 175€ prelevati dall’ente. Posso fare un esposto ai carabinieri avverso una indebita espropriazione dei miei averi? Poteva P.I. bloccarmi 1037€ sapendo che l’Ente aveva chiesto il pignoramento per soli 175€? Perché il giudice dell’esecuzione non ha controllato i 90g?
Premesso che, per esprimere un parere più completo e approfondito con riguardo all’efficacia dell’ordinanza – ingiunzione e alla legittimità del pignoramento, sarebbe necessario esaminare la documentazione relativa alla pratica in esame, si può rispondere come segue ai quesiti posti dal lettore.
L’eventuale inefficacia dell’ordinanza ingiunzione (non è chiaro se l’ente creditore abbia notificato un nuovo atto successivo) a seguito del decorso di 90 giorni (dal momento che l’ordinanza ingiunzione riassume in sé la funzione di titolo esecutivo e di precetto) avrebbe dovuto essere contestata in sede di opposizione al pignoramento. L’eccezione sollevata dal lettore nei confronti dell’ente a mezzo pec non ha infatti alcun valore; essa avrebbe dovuto trovare ingresso nel giudizio di opposizione all’esecuzione e a seguito del contraddittorio tra le parti il giudice avrebbe deciso sulla legittimità o meno dell’esecuzione. Oggi non è più possibile contestare l’inefficacia dell’ordinanza – ingiunzione, in quanto se il credito è già stato assegnato, sono spirati i termini per l’opposizione. Inoltre se sono decorsi più di venti giorni dalla data in cui il lettore è venuto a conoscenza dell’ordinanza di assegnazione da parte del giudice, non è più possibile contestare neppure quest’ultima. Diversamente, il lettore può proporre un’opposizione agli atti esecutivi, eccependo la mancata valutazione circa il decorso di oltre 90 gg dalla data di notifica del precetto. Visto, tuttavia, l’importo pignorato, l’opposizione diventerebbe poco conveniente dal punto di vista economico.
Quanto all’importo pignorato, Poste Italiane ha agito correttamente: a prescindere dall’importo del credito pignorato, il terzo, una volta ricevuto l’atto pignoramento, deve obbligatoriamente bloccare tutte le somme di cui è debitore nei confronti del soggetto pignorato, non potendo disporne. Se per esempio, il lettore avesse avuto sul conto dieci mila euro, sarebbero stati comunque bloccati in attesa dell’assegnazione del credito effettivamente vantato dal pignorante. In poche parole, con l’atto di pignoramento, viene vincolato l’intero rapporto, ma poi viene sottratto solo il credito assegnato dal giudice.
Premesso quanto sopra, non sussistono i presupposti per la configurazione del reato di appropriazione indebita; il lettore avrebbe soltanto dovuto contestare l’inefficacia dell’ordinanza – ingiunzione in sede civile, ricorrendo agli strumenti di difesa predisposti dall’ordinamento.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone
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