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Non assume alcun rilievo la circostanza della collocazione temporale ante 1967 delle opere abusive, se risulta che l’immobile al quale si riferiscono non si trova al di fuori dalla perimetrazione del centro abitato.

Per provare lo stato legittimo dell’immobile ‘ante’ 1967 servono prove rigorose e inconfutabili sull’epoca di realizzazione, ma a volte capita che la ‘rilsenza’ datata non salvi dall’abuso edilizio punibile con la sanzione demolitoria, se esso è stato effettuato dentro il centro abitato.

E’ il caso della sentenza 3347/2024 del 12 aprile del Consiglio di Stato, relativo al ricorso di un privato contro la messa in pristino dello stato originario dei luoghi mediante la demolizione delle opere abusive allo stesso appartenenti stante l’assenza dei titoli abilitativi necessari.

 

Opera edilizia ante 1967: epoca di realizzazione e collocazione

Con il secondo motivo rubricato “error in iudicando – omessa e contraddittoria motivazione sulla costruzione esistente già a far data dal 1949 e sulla nozione di centro urbano”, l’appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha, dapprima, obliterato le deduzioni difensive circa la costruzione ante 1942, e, poi, qualificato l’area in esame alla stregua di un “agglomerato urbano/residenziale”.

 

Abusi edilizi prima del 1967: non serviva il titolo abilitativo, ma solo fuori dal centro abitato

Palazzo Spada osserva, in ordine al secondo motivo di appello col quale si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che la parte privata avesse assolto all’onere probatorio relativo alla data di realizzazione del manufatto, che l’obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano è stato introdotto dall’art. 10 della legge 765/1967, che ha modificato l’art. 31 della legge 1150/1942.

Prima del 1967 non era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo, se non all’interno del centro abitato.

 

Opere edilizie ante 1967, definizione di centro abitato e rilevanza urbanistica: le regole

La nozione di centro abitato, anche per quanto concerne le opere realizzate prima del 1967, va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili.

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Opere ante 1967: chi deve fornire le prove?

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’onere di dimostrare che le opere realizzate rientrino “fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto” (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8475; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391).

Tale prova può essere data anche per presunzioni che devono essere precise, gravi e concordanti (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.01.2022 n. 570).

 

Abusi edilizi: chi deve provare che risalgono a prima del 1967 per evitare la demolizione?

In virtù del principio di vicinanza della prova, è il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte 761/1967.

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Gli indizi forniti non bastano: l’immobile ricadeva nel centro abitato

Bene: secondo il Coonsiglio di Stato, agli indizi prodotti della parte privata, valutati complessivamente, non vi sono elementi che militano nel senso indicato dall’appellante.

Primo perché dall’esame degli atti prodotti nel presente giudizio risulta che l’immobile non si trova al di fuori dalla perimetrazione del centro abitato, in virtù di quanto indicato d una foto aerea dell’Istituto Geografico Militare (datata 1964), dal testamento del 1973 e dai rilievi catastali (datati 1982).

Da questi dati, quindi, emerge che il manufatto era già all’epoca della sua costruzione qualificabile come un agglomerato urbano/residenziale, in ragione degli elementi fattuali desumibili dagli atti di causa.

Ne deriva che non assume alcun rilievo la circostanza della collocazione temporale ante 1967 delle opere abusive in questione, non avendo in ogni caso fornito l’appellante la dimostrazione che le stesse sarebbero state realizzate prima del 1942.


LA SENTENZA INTEGRALE E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

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