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Il proliferarsi delle controversie aventi ad oggetto la declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento emesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, negli ultimi anni, ha fatto sì che, sul tema della condanna alle spese in capo alla parte soccombente in detti giudizi, si susseguissero indirizzi giurisprudenziali diversi e contrastanti.

Da ultimo, con l’ordinanza dell’08/10/2018 n° 24678, la Cassazione civile, sez. II, ha avuto modo di chiarire che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’Ente Impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 15900, 26/6/2017, Rv. 644728).

Un primo orientamento, escludeva la condanna alle spese dell’Ente Riscossore sulla base della circostanza che il predetto Ente “pur avendo dovuto indispensabilmente partecipare al giudizio per motivi riconducibili alla ritenuta sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, abbia posto in esser una fase procedimentale ulteriore (nell’esercizio della pretesa sanzionatoria amministrativa) su istanza di altro ente malgrado la formazione illegittima del titolo esecutivo addebitabile esclusivamente all’ente richiedente l’emissione della cartella esattoriale” (Sez. 6, n. 12385, 21/5/2013.

Tale interpretazione è stata abbandonata dalla Suprema Corte, la quale, ha chiarito che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (sez. 6, n. 2570, 31/1/2017, Rv. 642743).

A ciò, si aggiunge che, le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell’ente impositore e dell’agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all’opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017, Rv. 642562).

L’ordinanza in parola, dunque, chiarisce le guidelines che, i giudici di merito, dovranno porre alla base delle proprie pronunce in tema di condanna alle spese nei giudizi di opposizione all’esecuzione, laddove ente impositore ed ente riscossore, risultino soccombenti.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica

Copyrights © 2015 – ISSN 2464-9775

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