Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


I reati della crisi d’impresa, disciplinati nel titolo IX del Codice della crisi d’impresa (rubricato “Disposizioni penali”), si pongono in linea di sostanziale continuità normativa con le fattispecie penali previste dalla legge fallimentare, salvo l’adattamento lessicale dovuto alla sostituzione dei termini “fallimento” e “fallito” rispettivamente con “liquidazione giudiziale” e “imprenditore in liquidazione giudiziale”.


Reati della crisi di impresa

di Anna Larussa


Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza pubblicato in Gazzetta,
articolo di Leonardo Serra




fallimento



Fallimento e Crisi d’Impresa
Aggiornato con la Riforma della Crisi d’impresa e dell’insolvenza!

Premessa

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI), approvato il 10 gennaio 2019 dal Consiglio dei Ministri e contenuto nel D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.

Il Codice entrerà in vigore decorsi 18 mesi della sua pubblicazione (art. 389 comma 1 CCI), il 15 agosto 2020, ad eccezione di alcune disposizioni che invece sono entrate in vigore decorsi 30 giorni dalla stessa (art. 389 comma 2 CCI).

Il provvedimento normativo in questione nasce dall’esigenza di riorganizzare in modo sistematico la disciplina del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge Fallimentare), e quella della legge n. 3/2012 (successivamente modificata dal D.L. n. 179/2012, convertito nella L. n. 221/2012) contenente la disciplina di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Tanto, con lo scopo di formulare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà in cui possano versare le imprese e di salvaguardarne la capacità imprenditoriale nell’ipotesi in cui, per particolari contingenze, vadano incontro a un fallimento.

L’espressione fallimento è tuttavia scomparsa dal panorama normativo1, per lasciare il posto alla locuzione liquidazione giudiziale2, così come l’espressione “fallito”3 è stata sostituita da quella di imprenditore in liquidazione giudiziale4.

L’abbandono delle originarie locuzioni risponde a una nuova concezione dell’insolvenza, quale evenienza non necessariamente connotata da disvalore ma potenzialmente includibile nel rischio connesso all’attività di impresa con esito infausto.

Ne è derivato un adeguamento lessicale delle relative disposizioni penali (artt. 322-347) contenute nel titolo IX del nuovo codice (rubricato per l’appunto “Disposizioni penali”), che tuttavia non ha inciso sulla continuità delle fattispecie criminose, in conformità a quanto prescritto dall’art. 2 legge delega (“a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose”)

Le fattispecie penali già contemplate dalla legge fallimentare non sono state infatti riformulate poiché le nuove disposizioni, con qualche eccezione (articoli 344 e 345, che riproducono le disposizioni della legge 3/2012) riproducono sostanzialmente le corrispondenti condotte incriminate dalla legge fallimentare con la mera sostituzione terminologica di cui si è dato conto: un’apposita disposizione transitoria (art. 389 CCI) ha a riguardo previsto che le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo restino disciplinate dalla legge fallimentare, anche agli effetti penali, mentre le disposizioni penali del Codice troveranno applicazione nei riguardi dell’imprenditore dichiarato in liquidazione giudiziale per i fatti di reato realizzati in relazione a procedure di fallimento (rectius liquidazione giudiziale) o composizione della crisi e dell’insolvenza aperte a seguito di ricorsi, proposte o domande che siano state presentati dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 14/2019 e che non fossero pendenti a quella data (art. 390 comma 3 CCI in relazione ai commi 1 e 2 della stessa norma).

Pertanto la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale, per l’appunto solo nominativa perché la procedura mantiene le stesse caratteristiche di quella fallimentare, non ha comportato un’abrogazione delle previgenti disposizioni, che avrà luogo implicitamente con la definizione nel tempo delle procedure cui afferiscono le condotte di rilevanza penale.

La sostituzione lessicale è fra le poche novità di rilievo penale, contenute nel citato titolo IX del nuovo codice.

Il titolo in questione si articola in 5 capi:

Capo I Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale;

Capo II Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale

Capo III Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa;

Capo IV Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi

Capo V Disposizioni di procedura

Capo I – Reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale

Nell’ambito del capo relativo ai reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale le relative disposizioni normative prendono il posto delle corrispondenti disposizioni della legge fallimentare:

In questo capo l’unica novità è costituita dall’abrogazione espressa, ad opera dell’art. 373 CCI, dell’art. 221 legge fallimentare, che prevedeva che in caso di applicazione del rito sommario nel fallimento, le pene per la bancarotta, il ricorso abusivo al credito e la denuncia di creditori inesistenti fossero ridotte di un terzo.

Capo II – Reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale

Nell’ambito del capo II relativo ai reati commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale sono disciplinati:

In questo capo la novità è costituita dall’abrogazione espressa, ad opera 373 CCI, dell’art. 235 legge fallimentare relativo all’omessa trasmissione dei protesti cambiari al presidente del tribunale, disposizione già non applicabile dopo che il d.lgs 5/2006 aveva abrogato l’art.13 legge fallimentare.

Capo III – Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Il capo III rubricato “Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa” disciplina:

  • all’art.341 le disposizioni penali applicabili in materia concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria (vecchio art. 236 legge fallimentare) estendendo alcune disposizioni penali (329,330, 333, 334,335, 338, 339) ai soggetti di tali procedure (art. 61 CCI)
  • all’art. 342 il falso in attestazioni e relazioni del professionista (vecchio art. 236 bis legge fallimentare) specificando, rispetto alla corrispondente norma della legge fallimentare, quale sia il contenuto delle informazioni rilevanti la cui omissione costituisce reato, vale a dire le informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati (precisazione non contenuta nella norma della legge fallimentare)
  • all’art. 343 le disposizioni applicabili in materia di liquidazione coatta amministrativa (vecchio art. 237 legge fallimentare).

Capo IV – Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi

Il capo IV rubricato “Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi” disciplina due ipotesi di falso: una, di falso nel procedimento della esdebitazione e l’altra, di falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI (rispettivamente, agli artt. 344 e 345 del Codice).

In particolare l’art. 344 rubricato “Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi” riproduce sostanzialmente al primo comma le disposizioni contenute nell’art.19 (sanzioni) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 sanzionando con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro le condotte di falso commesse dal debitore per ottenere l’accesso alle procedure di sovrindebitamento e di composizione della crisi e alla liquidazione controllata del sovraindeitato; al secondo comma estende le medesime pene al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all’articolo 2835, produce documentazione falsa ovvero sottrae, occulta o distrugge la documentazione che consente la ricostruzione della propria situazione ovvero, dopo il decreto di esdebitazione, non adempie agli obblighi informativi a suo carico.

Gli ultimi 2 commi della disposizione in esame invece puniscono, rispettivamente, con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 il primo, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 il secondo, il componente dell’organismo di composizione della crisi che attesta il falso con riguardo alla consistenza del patrimonio del debitore ovvero che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio. Tali previsioni riproducono sostanzialmente i commi 2 e 3 dell’art. 16 della legge 3/2012 con l’unica novità relativa all’estensione delle sanzioni al componente dell’organismo di composizione della crisi che attesti il falso in relazione al nuovo istituto dell’esdebitazione.

L’art. 345 rubricato “Falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI” sanziona con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il componente dell’organismo di composizione della crisi di impresa che espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati aziendali del debitore che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo. Sono previste due circostanze aggravanti qualora il fatto sia commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri (la pena è aumentata) o dal fatto consegua un danno per i creditori (la pena e’ aumentata fino alla metà). Tale disposizione sanziona quindi la condotta di falso che si inserisce in una fase prodromica a quella concorsuale e risulta modellata su quella dell’art. 342.

Capo V – Disposizioni di procedura

Il Capo V contiene due disposizioni di natura processuale:

Nella disamina della disciplina penalistica non può prescindersi dal considerare le misure premiali introdotte dal decreto in questione e contenute nell’art. 25 il quale individua misure fiscali e penali di favore per l’imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

In particolare, qualora sussistano le condizioni di tempestività dell’istanza e il danno sia di speciale tenuità, è prevista una causa di non punibilità per tutti i reati di bancarotta: in questo modo – si scrive nella relazione illustrativa – “viene significativamente ridotta l’area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dell’impresa, ma con effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, poste in essere anche in epoca assai risalente, assumano a seguito dell’apertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta

La causa di non punibilità in esame ha natura soggettiva in quanto si applica solo alla persona in concreto attivatasi per la tempestiva gestione della situazione di crisi e pertanto non si estende a eventuali concorrenti nel reato.

Per il caso in cui il danno non sia di speciale tenuità, ma risulti all’atto dell’apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che superi il quinto dell’ammontare dei debiti, è invece prevista una circostanza attenuante speciale ad effetto speciale, parametrata sugli stessi reati per i quali opera la causa di non punibilità, con riduzione della pena fino alla metà.

_______________

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui