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Tempo ragionevole e riparazione per l’eccessiva durata dei processi; violazione del termine ragionevole del processo; nullità della notificazione; opposizione al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto.

È nulla e non inesistente la notifica del decreto ingiuntivo se effettuata nel luogo in cui l’ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima. Il termine per proporre opposizione tardiva è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto dell’atto.

Notificazione del titolo esecutivo

In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, secondo la quale mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l’esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l’inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all’inesistenza.

Tribunale Roma sez. IV, 20/12/2021, n.19773

La notifica del decreto ingiuntivo

La notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l’ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente, non potendosi dire che tale luogo sia privo di riferimenti con il destinatario della notifica, il quale, pertanto, resta tutelato dalla possibilità, ricorrendone i presupposti, di reagire avverso il decreto ingiuntivo mediante l’opposizione tardiva prevista dall’articolo 650 del Cpc.

Cassazione civile sez. II, 15/12/2021, n.40102

Nullità della notifica del decreto monitorio

Nel procedimento di ingiunzione la eventuale nullità della notifica del decreto monitorio attribuisce all’ingiunto solo la facoltà di proporre la opposizione ex articolo 650 del codice di procedura civile, dimostrando di non avere avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica stessa, per forza maggiore o caso fortuito. In mancanza, l’ingiunto non ha altra alternativa che proporre la opposizione ordinaria nel termine fissato dall’articolo 641 del codice di procedura civile, poiché detto vizio di notifica rileva solo come mera condizione di ammissibilità della opposizione tardiva e la dedotta nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è ininfluente, alla luce dell’effetto sanante costituito dalla proposizione tempestiva della opposizione da parte del ricorrente.

Tribunale Livorno sez. I, 02/11/2021, n.845

Legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (prevista dall’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità o della nullità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, n.26155

Posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., per effetto dell’opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l’opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti.

Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell’opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l’art. 269, comma 2, c.p.c., ma il comma 3, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l’esigenza dell’estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell’opponente, convenuto in senso sostanziale.

Cassazione civile sez. II, 21/09/2021, n.25499

Prova dell’irregolarità della notificazione e della conseguente mancata conoscenza del decreto ingiuntivo

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione’, è altrettanto vero che ‘Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall’opponente, sulla stessa ricade l’onere di provare il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.

Tribunale Milano sez. XI, 09/08/2021, n.6931

Opposizione tardivamente proposta

L’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non viene meno di per sé a seguito dell’opposizione tardivamente proposta, così come il passaggio in giudicato dello stesso non è impedito – o revocato – dalla sua impugnazione con la revocazione straordinaria o l’opposizione di terzo (art. 656 c.p.c.), rimedi straordinari per loro natura proponibili avverso sentenze passate in giudicato, l’assoggettamento ai quali del decreto ingiuntivo in tanto ha ragione di esistere in quanto l’esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato, che non è inciso, in definitiva, dalla mera opposizione tardiva.

Cassazione civile sez. II, 24/03/2021, n.8299

Eccezione di incompetenza sollevata in udienza

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è da ritenersi tardiva l’eccezione d’incompetenza in ragione del foro del consumatore sollevata solo all’udienza di prima comparizione, anziché nell’atto di citazione in opposizione.

Tribunale Frosinone, 06/10/2020, n.663

Legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, di cui all’art. 650 c.p.c., non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, n.19938

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: condizioni di legittimità

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tribunale Aosta, 11/08/2020, n.153

Termini per la proposizione dell’impugnazione

Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell’impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva un’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto di citazione avverso il decreto emesso dal Tribunale civile e non dal giudice del lavoro, sul rilievo della non applicabilità della sospensione feriale dei termini, benché, nel caso, il rito di riferimento fosse correttamente quello ordinario).

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, n.14139

Accertamento dell’irregolarità della notificazione

Ai fini della

legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.), non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tribunale Roma sez. lav., 12/06/2020, n.3266

Notificazione di decreto ingiuntivo

La notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell’ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest’ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell’opposizione

.

Cassazione civile sez. III, 15/02/2019, n.4529

Ammissibilità dell’opposizione tardiva

L’art. 650 c.p.c. ricollega l’ammissibilità dell’opposizione tardiva non già al mero “ritardo” della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l’ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” dello stesso per effetto dell’irregolarità della notifica.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità della sua opposizione, l’ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della “non tempestività” della conoscenza stessa, ossia dell’aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un’opposizione tempestiva.

Tribunale Milano sez. VI, 17/12/2018, n.12680

Opposizione tardiva: mancanza dei presupposti

La circostanza che la notifica del decreto ingiuntivo non si sia perfezionata nei termini in quanto indirizzata a un domicilio eletto sbagliato, non consuma i termini decadenziali previsti per l’opponente. E infatti, per il notificante la notifica di un atto processuale si intende perfezionata nel momento in cui consegna l’atto all’Ufficiale Giudiziario, in ragione della diversa decorrenza degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario.

Di talché non può ammettersi come tardiva l’opposizione che l’opponente abbia ritenuto di svolgere sui presupposti di cui all’art. 641 c.p.c. in ragione della tardività della notificazione e della non tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per vizi di notifica o caso fortuito e forza maggiore.

E infatti, la prima circostanza è insussistente in ragione della struttura bifasica del procedimento notificatorio laddove l’atto di opposizione è stato tempestivamente consegnato all’Ufficiale Giudiziario; parimenti, non è possibile addurre la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo laddove risulti circostanza pacifica che il destinatario abbia avuto conoscenza del decreto opposto.

Tribunale Latina sez. II, 14/09/2018, n.2246

Improponibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non può essere proposta opposizione al decreto di ingiunzione ai sensi dell’art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto in conseguenza della nullità della sua notificazione, essendo tale procedimento assoggettato allo stesso principio affermato con riguardo al procedimento monitorio, secondo il quale la

nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non anche per conseguire la declaratoria d’inefficacia del decreto (artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.), la quale può esser pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del menzionato decreto.

Cassazione civile sez. II, 30/08/2018, n.21420

Irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n.20850

Ricorso per decreto ingiuntivo: quando è regolare la notifica?

La notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (ai fini dell’opposizione) non può essere ritenuta irregolare e/o nulla per il fatto che la parte opponente abiti all’estero per gran parte dell’anno, pur avendo mantenuto la residenza anagrafica in Italia.

Infatti, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo rende esperibile il rimedio dell’opposizione tardiva, a norma dell’art. 650 c.p.c., purché l’interessato provi di non averne avuto conoscenza per l’irregolarità della notificazione, per caso fortuito, per forza maggiore.

Tribunale Arezzo, 17/07/2018, n.763

Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo: onere della prova

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo l’intimato non solo deve dar prova della sussistenza del caso fortuito ma deve fornire anche prova della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore ed anche della non tempestività della conoscenza stessa, ossia dell’aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un’opposizione tempestiva.

Tribunale Massa, 18/06/2018, n.450

Cosa deve provare l’opponente ai fini dell’opposizione tardiva?

L’art. 650 c.p.c. ricollega l’ammissibilità dell’opposizione tardiva non già al mero “ritardo” della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l’ingiunto non abbia avuto “tempestiva conoscenza” dello stesso per effetto dell’irregolarità della notifica.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità della sua opposizione, l’ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della “non tempestività” della conoscenza stessa, ossia dell’aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un opposizione tempestiva.

Tribunale Catania sez. IV, 08/03/2018, n.1098

Decreto ingiuntivo: termine per proporre opposizione tardiva

In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la “congruità”, o comunque la “sufficienza”, del tempo residua intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per

proporre opposizione tempestiva.

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2018, n.2608

Procedimento di ingiunzione e nullità della notifica del decreto monitorio

Nel procedimento di ingiunzione la eventuale nullità della notifica del decreto monitorio attribuisce all’ingiunto solo la facoltà di proporre la opposizione ex articolo 650 del codice di procedura civile, dimostrando di non avere avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica stessa, per forza maggiore o caso fortuito.

In mancanza, l’ingiunto non ha altra alternativa che proporre la opposizione ordinaria nel termine fissato dall’articolo 641 del codice di procedura civile, poiché detto vizio di notifica rileva solo come mera condizione di ammissibilità della opposizione tardiva.

(Nella specie, ha osservato la Suprema corte, la parte ingiunta ha proposto la opposizione nel termine di quaranta giorni dalla seconda notifica del decreto, senza eccepire la nullità di quella precedente pervenuta alla filiale e senza dedurre di non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per fatto non imputabile, sì che il giudice del merito avrebbe dovuto valutare la tempestività della opposizione ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, e con riferimento al termine ordinario computato dalla prima notifica, senza dare rilievo alla seconda notifica avvenuta presso la sede legale, tenendo conto, eventualmente, della sospensione dei termini processuali).

Cassazione civile sez. II, 20/12/2018, n.33053

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